Tribunale, Sentenza T-149/21
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 2 March 2022. — UGA Nutraceuticals Srl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Word mark VITADHA – Earlier Spanish word mark VITANADH – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-149/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di UGA Nutraceuticals contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Vitae Health Innovation al marchio VITADHA. La pronuncia chiarisce la valutazione del rischio di confusione tra marchi verbali nel settore dei prodotti per la salute, con particolare attenzione alla rilevanza dell’elemento comune "vita" e alla comparazione dei prodotti di classe 5. Il Tribunale conferma l’identità o la similarità dei prodotti, la somiglianza dei segni e l’assenza di prova sufficiente della coesistenza pacifica. Ne consegue il rigetto dell’azione e la condanna alle spese della ricorrente.
Opposizione a marchio UE: valutazione del rischio di confusione tra il segno VITADHA e il marchio anteriore spagnolo VITANADH per prodotti farmaceutici e affini
La questione giuridica
Se, nel quadro dell’opposizione alla registrazione di un marchio denominativo designante l’Unione europea, sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tenuto conto della presunta dissomiglianza di taluni prodotti, della presunta irrilevanza dell’elemento comune "vita" e dell’asserita coesistenza pacifica dei segni sul mercato spagnolo.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che sussiste rischio di confusione tra VITADHA e il marchio anteriore spagnolo VITANADH ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009: i prodotti in classe 5 sono identici o simili in varia misura, il marchio anteriore ha distintività complessivamente media, i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica superiore alla media e una somiglianza concettuale debole, e il livello di attenzione elevato del pubblico non elimina il rischio di associazione economica. La pretesa coesistenza pacifica non è stata provata in modo sufficiente e non può neutralizzare la conclusione di confondibilità.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 151, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 156, paragrafo 1
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 46
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 106, paragrafo 3
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
- Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, articolo 3, paragrafo 4
Opposizione al marchio VITADHA per rischio di confusione con VITANADH
La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione a registrazione di un marchio internazionale designante l’Unione europea. Il contenzioso verte sulla classe 5 e sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui marchi dell’Unione europea.
Fatti e procedimento amministrativo
UGA Nutraceuticals Srl aveva ottenuto, l’8 marzo 2017, la registrazione internazionale del segno denominativo VITADHA, con designazione dell’Unione europea. Il marchio era stato notificato a EUIPO il 29 giugno 2017. Dopo una limitazione dell’elenco, i prodotti rivendicati restavano, in sostanza, prodotti farmaceutici, dietetici e affini in classe 5.
Vitae Health Innovation, SL, titolare del marchio spagnolo anteriore VITANADH, depositato nel 2004 e registrato per prodotti e servizi delle classi 5 e 39, proponeva opposizione invocando l’articolo 8, paragrafi 1, lettere a) e b), del regolamento n. 2017/1001. La divisione di opposizione accoglieva l’opposizione in parte per il solo rischio di confusione; la commissione di ricorso confermava poi la decisione.
Quadro normativo e legge applicabile
Il Tribunale precisa che, poiché la data decisiva per identificare il diritto sostanziale è quella del deposito della domanda internazionale, ossia l’8 marzo 2017, la controversia è disciplinata dal regolamento n. 207/2009 per gli aspetti sostanziali. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento n. 2017/1001.
Il Tribunale richiama inoltre gli articoli 151, paragrafo 1, e 156, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, che assimilano la registrazione internazionale designante l’Unione alla domanda di marchio UE e la assoggettano all’opposizione come una normale domanda di marchio dell’Unione.
Questioni esaminate
La ricorrente sosteneva, in sostanza, un unico motivo articolato in tre censure:
- erronea valutazione della similarità dei prodotti;
- erronea valutazione della similarità dei segni;
- erronea conclusione sulla sussistenza del rischio di confusione.
In via accessoria, invocava anche la coesistenza pacifica dei segni sul mercato spagnolo, fondata su notifiche dell’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione relative a integratori denominati "Vita DHA" e "Vita DHA Materna".
Comparazione dei prodotti
Il Tribunale conferma, per i prodotti contestati, la valutazione della commissione di ricorso.
Quanto ai prodotti veterinari e ai prodotti destinati all’uso animale, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la categoria "prodotti farmaceutici" è ampia e comprende anche i prodotti veterinari; ne deriva che i prodotti veterinari, i mangimi dietetici per uso veterinario, gli integratori per animali, gli integratori proteici per animali e le preparazioni di oligoelementi per uso animale sono identici o, quantomeno, altamente simili ai "prodotti farmaceutici" del marchio anteriore.
Quanto a "food for babies" e "powdered milk for babies", il Tribunale afferma che tali prodotti presentano almeno un basso grado di similarità con i prodotti farmaceutici e, per analogia, con le "dietetic substances for medical use" coperte dal marchio anteriore, in considerazione della loro finalità dietetica, dell’eventuale complementarità con trattamenti medici e dei canali distributivi, comprese le farmacie.
Quanto ai "preparations for destroying vermin" e ai "fungicides", il Tribunale ribadisce che anch’essi sono simili, almeno in misura bassa, ai prodotti farmaceutici, poiché possono avere una finalità sanitaria o terapeutica, essere complementari a prodotti farmaceutici o veterinari e circolare in canali analoghi.
Comparazione dei segni
Sul piano dei segni, il Tribunale censura parzialmente il metodo seguito dalla commissione di ricorso, rilevando che essa avrebbe dovuto scomporre i marchi nei loro elementi costitutivi, poiché il consumatore spagnolo percepisce l’elemento comune "vita" come allusivo a "vita", "vitalità" o "vitamine". Ne consegue che i segni VITADHA e VITANADH devono essere letti come composti rispettivamente da "vita" + "dha" e da "vita" + "nadh".
Il Tribunale osserva che:
- l’elemento comune "vita" ha distintività intrinseca debole, essendo allusivo per prodotti connessi alla salute;
- i componenti "dha" e "nadh" non hanno significato per il pubblico spagnolo e hanno distintività media;
- non esiste nei marchi denominativi un elemento dominante in senso grafico, ma il segmento iniziale resta normalmente più incisivo.
Sul piano visivo e fonetico, il Tribunale conferma una somiglianza superiore alla media, data la coincidenza nell’elemento iniziale "vita", la comune struttura in tre sillabe e la prossimità ritmica e intonativa. Sul piano concettuale, corregge la commissione di ricorso e riconosce che esiste una debole somiglianza concettuale proprio perché l’elemento comune "vita" richiama un’idea condivisa, sebbene in modo poco distintivo.
Rischio di confusione e coesistenza pacifica
Nel valutare globalmente il rischio di confusione, il Tribunale tiene conto di tutti i fattori rilevanti: identità o similarità dei prodotti, grado di attenzione elevato del pubblico, somiglianza visiva e fonetica superiore alla media, somiglianza concettuale debole e distintività complessiva media del marchio anteriore.
Il Tribunale ritiene che il maggior livello di attenzione del pubblico non sia sufficiente a escludere il rischio di confusione, poiché la combinazione dei fattori sopra indicati può indurre il pubblico spagnolo a ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Quanto alla coesistenza pacifica, il Tribunale ricorda che essa può rilevare solo se dimostrata in modo adeguato e se risulta basata sull’assenza di confusione nel pubblico pertinente. Nel caso concreto, le sole notifiche dell’autorità spagnola relative a due denominazioni commerciali non identiche al marchio richiesto non bastano a provare una coesistenza effettivamente pacifica tra i marchi in conflitto.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione della commissione di ricorso di EUIPO. La domanda di registrazione di VITADHA resta quindi respinta per il rischio di confusione con il marchio anteriore VITANADH. La ricorrente è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.
Principi utili per la pratica
La decisione ribadisce che, nelle opposizioni fondate sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il giudizio è globale e interdipendente: una somiglianza elevata dei segni può compensare una similarità solo bassa dei prodotti, e viceversa. Conferma inoltre che un elemento allusivo comune non è automaticamente irrilevante; può incidere sulla percezione complessiva del pubblico quando occupa la posizione iniziale del segno e quando gli altri elementi non dominano nettamente l’impressione d’insieme.
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