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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-275/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° marzo 2022. — Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2020/470 – Proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra – Base giuridica procedurale – Articolo 218, paragrafo 7, TFUE – Procedura e regola di voto applicabili. — Causa C-275/20

Giurisprudenza europea62020CJ0275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia annulla la decisione del Consiglio che prorogava per tre anni il diritto di fruire dei regimi di promozione dei contenuti culturali locali per le coproduzioni audiovisive UE-Corea. Pur riconoscendo che la procedura interna si fonda validamente sull’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, la Corte afferma che il Consiglio non poteva prevedere l’unanimità come regola di voto, dovendosi applicare la maggioranza qualificata. Per ragioni di certezza del diritto, la Corte mantiene però temporaneamente gli effetti della decisione annullata.

Annullamento della decisione del Consiglio che prorogava il diritto per le coproduzioni audiovisive UE-Corea: la Corte chiarisce che la procedura rientra nell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE ma che il Consiglio non poteva imporre l’unanimità se non prevista dall’articolo 218, paragrafo 8, TFUE.

La questione giuridica

Se il Consiglio potesse fondare la decisione di proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive su una pretesa "base giuridica derivata" contenuta nella decisione 2015/2169, in luogo dell’articolo 218 TFUE; in particolare, se l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 fosse un’abilitazione valida ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE e se, in tale contesto, il Consiglio potesse subordinare la proroga all’unanimità invece che alla maggioranza qualificata.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 costituisce una valida abilitazione del Consiglio alla Commissione ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, perché si inserisce in una procedura semplificata di modifica/rinnovo prevista dal protocollo sulla cooperazione culturale; tuttavia, il Consiglio non può derogare alle regole di voto dell’articolo 218 TFUE imponendo l’unanimità quando la materia non rientra tra i casi eccezionali dell’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma. Di conseguenza, la decisione 2020/470 è annullata, ma i suoi effetti sono mantenuti fino a nuovo intervento per ragioni di certezza del diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 218, paragrafi 6, lettera a), 7 e 8, TFUE
  • Articolo 13, paragrafo 2, TUE
  • Decisione 2011/265/UE del Consiglio
  • Decisione di esecuzione 2014/226/UE del Consiglio
  • Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio
  • Decisione (UE) 2017/1107 del Consiglio
  • Decisione (UE) 2020/470 del Consiglio
  • Protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio UE-Repubblica di Corea, articolo 5, paragrafo 8
  • Regolamento di procedura della Corte, articoli 138, paragrafo 1, e 140, paragrafo 1
  • Articolo 264, secondo comma, TFUE

Proroga del diritto per le coproduzioni audiovisive UE-Corea: base giuridica e regola di voto

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla Commissione europea contro la decisione (UE) 2020/470 del Consiglio, con la quale era stata prorogata la durata del diritto per le coproduzioni audiovisive previsto dall’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale allegato all’accordo di libero scambio UE-Corea. La controversia verte sulla corretta base giuridica procedurale e, soprattutto, sulla regola di voto applicabile in seno al Consiglio.

Contesto normativo e convenzionale

Il protocollo sulla cooperazione culturale prevede, all’articolo 5, paragrafo 8, che il diritto in favore delle coproduzioni audiovisive duri tre anni, sia rinnovato per altri tre anni e poi si rinnovi automaticamente, salvo che una parte ponga termine al meccanismo con preavviso scritto di almeno tre mesi. L’articolo 5, paragrafo 8, attribuisce al comitato per la cooperazione culturale un ruolo di valutazione, ma non un potere decisionale di modifica del protocollo.

La decisione 2011/265/UE e, successivamente, la decisione 2015/2169 contengono un meccanismo interno con il quale la Commissione è abilitata ad avvisare la Corea dell’intenzione dell’Unione di non prorogare il diritto, salvo decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il considerando 6 della decisione 2015/2169 richiama espressamente l’articolo 218, paragrafo 7, TFUE e giustifica una procedura specifica per il carattere sensibile della materia.

Argomenti delle parti

La Commissione ha sostenuto che il Consiglio avesse fatto ricorso a una indebita "base giuridica derivata", attribuendo alla decisione 2015/2169 un valore procedurale non consentito dai Trattati. Secondo la Commissione, la proroga avrebbe dovuto essere adottata secondo l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), v), TFUE, con maggioranza qualificata e previa approvazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, sostenuto da Francia e Paesi Bassi, ha replicato che la procedura era invece pienamente ricompresa nell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, poiché il protocollo prevede una modifica tramite procedura semplificata. Ha inoltre sostenuto che l’unanimità fosse giustificata dalla natura sensibile della materia e dal carattere derogatorio della proroga rispetto alla regola del mancato rinnovo.

Ragionamento della Corte: validità dell’abilitazione ex articolo 218, paragrafo 7, TFUE

La Corte richiama in primo luogo il principio secondo cui le norme sulla formazione della volontà delle istituzioni derivano dai Trattati e non possono essere modificate da atti secondari o da prassi istituzionali. Tuttavia, osserva che il considerando 6 della decisione 2015/2169 rinvia espressamente all’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, e che tale disposizione consente al Consiglio di abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell’Unione modifiche dell’accordo quando l’accordo stesso preveda una procedura semplificata.

La Corte ritiene che la disciplina del protocollo soddisfi tali condizioni: il rinnovo o la cessazione del diritto si collocano in una procedura semplificata, perché il mancato rinnovo equivale alla soppressione di un diritto già istituito e destinato, in linea di principio, a rinnovarsi automaticamente. La procedura interna prevista dalla decisione 2015/2169 autorizza la Commissione a decidere se porre fine al diritto o presentare una proposta di rinnovo al Consiglio; ciò integra una vera abilitazione alla gestione di una modifica dell’accordo ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE.

Ragionamento della Corte: illegittimità dell’unanimità

La Corte affronta poi la questione della regola di voto. Ricorda che l’articolo 218, paragrafo 8, TFUE stabilisce come regola generale la maggioranza qualificata, riservando l’unanimità solo ai casi tassativamente previsti, in particolare quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto interno dell’Unione.

Nel caso di specie, il diritto per le coproduzioni audiovisive non appartiene a un settore che richiede l’unanimità per atti dell’Unione. La Corte afferma quindi che la decisione 2015/2169 non poteva validamente imporre l’unanimità come condizione specifica dell’abilitazione, poiché il carattere sensibile della materia non autorizza a derogare alle regole di voto fissate dai Trattati. Ne consegue che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata a maggioranza qualificata.

Dispositivo

La Corte accoglie il motivo unico della Commissione e annulla la decisione (UE) 2020/470. Su domanda del Consiglio, mantiene tuttavia gli effetti della decisione annullata fino a quando non sia posto rimedio ai motivi di annullamento, in applicazione dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, per ragioni di certezza del diritto e di corretta attuazione dell’accordo internazionale.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • non sono ammissibili "basi giuridiche derivate" in contrasto con il sistema dei Trattati;
  • l’articolo 218, paragrafo 7, TFUE consente al Consiglio di abilitare la Commissione ad approvare modifiche di un accordo quando l’accordo preveda una procedura semplificata;
  • il Consiglio può corredare tale abilitazione di condizioni specifiche, ma non può derogare alle regole di voto imposte dall’articolo 218, paragrafo 8, TFUE;
  • la maggioranza qualificata resta la regola generale, mentre l’unanimità è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dal Trattato.

Come è indicizzato

Materieaccordi internazionali dell’unioneazione esterna dell’unionecooperazione culturaleprocedure decisionali del consiglioequilibrio istituzionale

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