Cassazione Penale, Sentenza n. 39194/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la revoca di una precedente ordinanza che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. La richiesta di revoca si fondava sull'annullamento di una sentenza del Tribunale di Roma del 25/02/2009 (con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione), elemento nuovo non preso in considerazione dal giudice dell'esecuzione. Il Tribunale dichiarò inammissibile l'istanza sostenendo che i motivi avrebbero dovuto essere fatti valere con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, peraltro dichiarato inammissibile da questa Corte. Il ricorrente dedusse che l'istanza prospettava nuovi elementi di fatto, che il provvedimento era stato emesso inaudita altera parte e che mancava il preventivo parere del Pubblico Ministero, con conseguente nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non poteva essere applicato perché l'istanza del ricorrente si basava su elementi nuovi (la successiva revoca della sentenza di condanna) non dedotti né valutati nel precedente procedimento; il giudicato esecutivo preclude solo le questioni effettivamente dedotte e decise. Il Tribunale dovrà instaurare il regolare contraddittorio e valutare l'istanza alla luce della documentazione prodotta, comprese le sentenze relative all'annullamento della precedente condanna.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
"se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'inammissibilità per mera riproposizione opera solo quando la nuova istanza è fondata esattamente sugli stessi elementi già considerati; non impedisce invece l'esame di istanze fondate su fatti nuovi (es. successiva revoca della sentenza di condanna). Inoltre il giudicato esecutivo preclude solo le questioni effettivamente dedotte e decise, non quelle proponibili ma non dedotte o non valutate.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, va applicata solo alle riproposizioni basate sugli stessi elementi già esaminati; fatti nuovi rilevanti devono essere valutati dal giudice dell'esecuzione.
- Il giudicato esecutivo preclude esclusivamente le questioni effettivamente dedotte e decise nella precedente decisione; questioni non sollevate o non valutate restano aperte.
- Se l'istanza contiene nuovi elementi di fatto o di diritto che potrebbero incidere sulla decisione precedente, il giudice dell'esecuzione deve instaurare il contraddittorio e non può decidere automaticamente inaudita altera parte sulla base di una mera nozione di riproposizione.
- La mancata acquisizione del parere del Pubblico Ministero, quando richiesto dalla procedura, può costituire vizio rilevabile e determinare nullità, azionabile anche dalla parte privata; il giudice deve valutare la regolarità formale prima di dichiarare inammissibile l'istanza.
- In presenza di documentazione che dimostra la sopravvenuta eliminazione dell'ostacolo alla concessione del beneficio (es. annullamento della condanna), il giudice dell'esecuzione è tenuto a riesaminare la posizione alla luce dei nuovi atti.
Testo integrale
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