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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45699/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I tre imputati hanno impugnato la conferma delle condanne per furto pluriaggravato (tentato e consumato). Lopopolo ha dedotto: omissione di pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della continuazione con precedenti sentenze, errata esclusione della desistenza volontaria per un tentato furto, errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7) c.p. per beni asportati da veicoli e mancata revisione del bilanciamento fra attenuanti generiche e aggravanti. Marzulli ha censurato l'insufficienza e mala valutazione delle prove (identificazione sulla base di immagini di scarsa qualità, tabulati telefonici non probatori, mancata acquisizione di prova decisiva) e la mancata estensione delle attenuanti. Giannone ha contestato analoghi vizi di identificazione e valutazione del materiale indiziario, oltre alla commisurazione della pena e al bilanciamento attenuanti/aggravanti.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso di Lopopolo solo sul primo motivo: la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento della continuazione con una precedente sentenza; su questo punto la sentenza è stata annullata e il caso rinviato per nuovo giudizio. Gli altri motivi di Lopopolo sono stati rigettati o dichiarati inammissibili (esclusione della desistenza, applicazione dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p., conferma del bilanciamento attenuanti/aggravanti). I ricorsi di Marzulli e Giannone sono stati accolti: la motivazione di identificazione rispetto ai complici è risultata apparente e non ha confutato criticità rilevate in appello (bassa qualità delle immagini, insufficienza dei tabulati), pertanto le condanne sono state annullate nei loro confronti e la causa rinviata per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Milano.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7) c.p.

    L'aggravante è stata applicata ai furti commessi su veicoli parcheggiati quando i beni sottratti sono stati ritenuti esposti alla pubblica fede per consuetudine o necessità; la Corte osserva che la mera adozione di cautele (lucchetti, antifurti) non esclude automaticamente l'aggravante se tali misure non eliminano il pubblico affidamento

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. 2, Sent. n. 990 del 13/12/2019 (Fusco, Rv. 278678); Sez. 2, Sent. n. 16054 del 20/03/2018 (Natalizio, Rv. 272677); Sez. 5, Sent. n. 44580 del 30/06/2015 (Usai, Rv. 264744); Sez. 5, Sent. n. 33863 del 08/06/2018 (Di Pietra, Rv. 273898); Sez. 5, Sent. n. 51255 del 30/10/2019 (Liberali, Rv. 277524); Sez. 5, Sent. n. 6212 del 14/12/2020 (Hussein Ezz El Din, Rv. 280492); Sez. 5, Sent. n. 4763 del 03/12/2018 (Sansone, Rv. 275343); Sez. 5, Sent. n. 38900 del 14/06/2019 (Lucchiri, Rv. 277119)

    La Corte ha richiamato principi consolidati: (i) il giudice d'appello non può omettere di decidere una specifica richiesta di continuazione senza motivare; (ii) la desistenza volontaria nei reati di danno a forma libera è in genere inapplicabile una volta compiuti atti idonei a produrre l'evento (salvo il diverso istituto del recesso attivo); (iii) criteri per la configurabilità dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede dei beni custoditi nei veicoli, e limiti alla considerazione delle cautele adottate dalla vittima; (iv) esigenze di adeguata motivazione quando la condanna si fonda su elementi indiziari deboli quali immagini di scarsa qualità o tabulati di celle telefoniche

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi su una richiesta specifica formulata nell'appello (es. riconoscimento della continuazione), ciò costituisce motivo di cassazione: l'omissione deve essere sanata con rinvio per nuovo giudizio.
  • Nei reati di danno a forma libera la 'desistenza volontaria' è difficilmente riconoscibile una volta compiuti atti idonei a realizzare il meccanismo causale dell'evento; se l'autore ha compiuto effrazione e introdotto l'elemento nell'obiettivo, l'assenza di asportazione per mancato ritrovamento di beni di interesse non esclude il tentativo.
  • L'aggravante ex art. 625 n.7) c.p. si applica ai furti su veicoli quando i beni sono lasciati per consuetudine o necessità e l'esposizione alla pubblica fede non è eliminata da cautele di efficacia limitata; la mera presenza di lucchetti o antifurti non basta ad escluderla.
  • La prova identificativa basata su immagini di scarsa qualità o su tabulati di celle telefoniche richiede una motivazione precisa che risponda alle obiezioni difensive; l'uso di tali elementi senza adeguata confutazione delle criticità può rendere la motivazione meramente apparente e provocare l'annullamento della sentenza.
  • Il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è rimesso alla prudente valutazione del giudice ma, se fondato su precedenti penali seri, difficilmente sarà riformato in cassazione salvo manifesta illogicità o travisamento dei fatti

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