Sentenza n. 5523/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente all’udienza pubblica del 22 settembre 2026. Non ha quindi deciso le eccezioni di difetto di giurisdizione e di natura endoprocedimentale né le censure di merito. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell’accordo delle parti.
Atto impugnato: Comunicazioni con cui l’A.O.R.N. Santobono Pausilipon ha prospettato di non dare corso all’esecuzione del contratto stipulato con la ricorrente e ha rinviato una riunione, in ragione della sopravvenuta aggiudicazione ad altra impresa del Lotto 6 della gara regionale So.Re.Sa. per sistemi diagnostici; impugnati anche, ove intervenuti, gli atti conseguenti di adesione alla convenzione regionale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, aggiudicataria della gara aziendale e titolare del contratto stipulato il 12 marzo 2026 per la fornitura di sistemi di chimica clinica e immunometria, ha chiesto l’annullamento delle comunicazioni dell’8 maggio 2026, della successiva nota del 28 maggio 2026 e degli eventuali atti di adesione alla convenzione regionale So.Re.Sa., oltre al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Le resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la natura meramente endoprocedimentale della nota impugnata, deducendo inoltre l’infondatezza del ricorso nel merito. La ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, che il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l’effetto, l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione;
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, se sopravvenuta nel corso del giudizio, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Massime di principio
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo prende atto della dichiarazione con cui il ricorrente manifesta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
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