Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18661/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia origina da una contestazione, proposta da una società, sulle somme ricavate da vendite coattive immobiliari avviate da una banca. La società aveva dedotto, in sostanza, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e aveva agito nel contesto del processo esecutivo; il tribunale aveva accolto la domanda e disposto la restituzione di specifiche somme. La corte d'appello aveva poi riformato la decisione: da un lato aveva escluso la possibilità di trattare la domanda come opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. perché il procedimento esecutivo non era giunto alla fase di distribuzione e non vi era stato alcun incasso della banca; dall'altro aveva riqualificato la pretesa come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, sulla base della consulenza tecnica svolta in primo grado, aveva dichiarato il credito della società verso la banca, espungendo soltanto il capo di condanna. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per contrasto logico della motivazione, avendo la corte territoriale negato la possibilità di una pronuncia distributiva ma poi mantenuto un accertamento sostanzialmente sovrapponibile alla restituzione esclusa, fondato anche su futuri e eventuali incassi esecutivi; 2) violazione dell'art. 615 c.p.c., perché, una volta qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione, il giudizio avrebbe dovuto limitarsi alla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa sul titolo, senza estendersi a esiti esecutivi futuri e non ancora verificatisi; 3) violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per adesione acritica alla consulenza tecnica d'ufficio senza esaminare le deduzioni della banca e le critiche del proprio consulente di parte, anche in relazione ad altre poste creditorie, incluse quelle per interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Ha osservato che la corte d'appello aveva escluso la domanda distributiva ex art. 512 c.p.c. per mancato raggiungimento della fase distributiva e assenza di incassi, ma poi aveva comunque mantenuto un accertamento del credito della società verso la banca, fondato sulla medesima base istruttoria contabile e sostanzialmente sovrapponibile alla pronuncia restitutoria negata. Tale motivazione è stata giudicata non comprensibile perché sovrapponeva in modo incoerente il rimedio distributivo e quello oppositivo, facendo anche riferimento a eventuali esiti esecutivi futuri e non certi senza chiarirne la rilevanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.c.

    "ratione temporis" applicabile

    la domanda distributiva non è scrutinabile se il procedimento esecutivo non è ancora giunto alla fase di distribuzione e non vi è stato alcun incasso da ripartire

  • art. 615 c.p.c.

    una volta riqualificata la domanda come opposizione all'esecuzione, lo scrutinio deve restare entro i limiti della verifica della legittimità dell'azione esecutiva, senza estendersi impropriamente a esiti esecutivi futuri o distributivi

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è viziata quando risulta incomprensibile e internamente contraddittoria, soprattutto se esclude un certo rimedio ma poi raggiunge un risultato sostanzialmente identico

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura per omesso esame del fatto decisivo è assorbita dall'accoglimento dei motivi principali

Massime di principio

  • L'opposizione distributiva presuppone che l'esecuzione sia pervenuta alla fase di distribuzione delle somme; in mancanza di tale fase e di effettive somme introitate, non può essere pronunciata una statuizione di tipo restitutorio/distributivo.
  • Se la domanda viene qualificata come opposizione all'esecuzione, il giudice deve restare entro l'oggetto proprio del rimedio, cioè la verifica della legittimità del processo esecutivo o del titolo, senza trasformare la decisione in un accertamento di tipo distributivo o in una pronuncia basata su eventi esecutivi futuri e incerti.
  • È viziata per incongruità la motivazione che, dopo avere escluso un certo tipo di tutela per difetto dei relativi presupposti, mantenga però un accertamento sostanzialmente coincidente con quella stessa tutela mediante la riutilizzazione della medesima base istruttoria.
  • Il giudice di merito non può aderire acriticamente alla consulenza tecnica quando le contestazioni di parte investono il perimetro logico-giuridico della decisione o la rilevanza delle poste contabili ai fini del tipo di pronuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.