Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2336/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del decreto n. -OMISSIS- del 6 novembre 2025 di esclusione dalla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 10 dicembre 2024, n. -OMISSIS-, per la classe di concorso A18 - Filosofia e Scienze Umane, adottato dall'U.S.R. per la Lombardia, recante, nei confronti della ricorrente, la seguente motivazione: «Mancano 6 CFU in SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12»; - ove occorra, dell'art. 4, co. 1, del bando di concorso nella parte in cui prevede che i candidati debbano possedere, ai fini dell'ammissione, un titolo di studio «coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso», laddove interpretato e applicato dall'Amministrazione in senso rigido, formalistico e escludente, senza una valutazione sostanziale nonché dell''art. 4, co. 6, del medesimo bando di concorso, secondo cui «I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale»; - ove occorra, del decreto n. -OMISSIS- del 12 novembre 2025, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze umane (Regione Lombardia), nella parte in cui non reca l'inclusione del nominativo dell'odierna ricorrente; - nei limiti di interesse, dell'Allegato A del D.M. -OMISSIS- del M.I.U.R. nella parte in cui, con riferimento alla classe di concorso A-18 - Filosofia e Scienze Umane, prevede, alla nota 5), che la laurea in LM-78 Scienze filosofiche richieda «24 [crediti] tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12», laddove interpretata nel senso di escludere ogni valutazione di equivalenza, affinità o coerenza sostanziale degli insegnamenti sostenuti e per l'adozione di opportune misure cautelari volte a consentire l'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura concorsuale per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze umane, ovvero il suo inserimento con riserva nella graduatoria di merito, anche in soprannumero, assumendo ogni conseguente e opportuna determinazione afferente alla posizione giuridica e professionale della medesima nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. mediante ordine all'Amministrazione resistente di ammettere l'odierna ricorrente alla procedura concorsuale in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202600039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per la classe A-18, decreto di approvazione della graduatoria finale e, nei limiti dell'interesse, disposizioni del bando e dell'allegato ministeriale sui requisiti formativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia l'ha esclusa dal concorso per la classe A-18 - Filosofia e Scienze umane, per la mancanza di 6 CFU nei settori scientifico-disciplinari SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11 e SPS/12. Ha contestato anche il bando, nella parte relativa alla coerenza del titolo di studio con le classi di concorso e alla possibilità di disporre l'esclusione in qualsiasi momento per carenza dei requisiti, nonché l'allegato ministeriale che richiede 24 CFU nei predetti settori per la laurea LM-78, assumendo l'illegittimità di un'interpretazione rigida e formalistica, non orientata alla valutazione dell'equivalenza, affinità o coerenza sostanziale degli insegnamenti. Ha chiesto la sospensione degli atti, l'ammissione con riserva o l'inserimento con riserva in graduatoria e, in via subordinata, il risarcimento del danno da perdita di chance. Il TAR ha rilevato, d'ufficio, che il ricorso impugna atti adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ma non risulta notificato a tale ufficio quale parte resistente, prospettando profili di inammissibilità.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito. Ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notificazione all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, autorità che ha adottato i provvedimenti di esclusione e di approvazione della graduatoria. La questione è stata sollevata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; la trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, assegnando alle parti quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sul profilo rilevato. Il TAR si è riservato anche l'eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando loro un termine per dedurre prima della decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato come possibile fondamento per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della successiva camera di consiglio.

  • art. 30 c.p.a.

    Indicato nella domanda della ricorrente quale base dell'azione di condanna e della richiesta subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance.

Massime di principio

  • Quando sono impugnati provvedimenti adottati da un'articolazione amministrativa territorialmente individuata, la mancata notificazione del ricorso a tale autorità può determinare profili di inammissibilità che il giudice deve sottoporre al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di decidere.
  • La rilevazione d'ufficio di una possibile causa di inammissibilità impone il rinvio della trattazione e l'assegnazione alle parti di un termine per depositare memorie sulla questione, senza che il giudice possa definire immediatamente il giudizio su tale base.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.