Cassazione Penale, Sentenza n. 43625/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo riformato la condanna limitatamente all'entità della pena, aveva negato il beneficio della "non menzione" nel certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art.175 c.p., sostenendo che la richiesta del beneficio era stata formulata in appello e che sussistevano i presupposti per il suo riconoscimento (assenza di precedenti e carichi pendenti; situazione di disagio economico e disoccupazione documentata), mentre la Corte di appello avrebbe rigettato la domanda ritenendo che non fosse stata adeguatamente illustrata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo immotivato il mancato riconoscimento del beneficio da parte della Corte d'appello. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n.22533/2018) e il principio secondo cui la parte che abbia chiesto in appello il beneficio può impugnarne la mancata concessione in cassazione, la Corte ha constatato che gli elementi già valutati dal giudice di merito (gli stessi presi in considerazione per la sospensione condizionale della pena) erano sufficienti e che non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto. Perciò ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva negato la non menzione e ha riconosciuto direttamente il beneficio al ricorrente.
Norme richiamate
art. 175 cod. pen.
Invocato come parametro relativo al vizio di motivazione contestato: il ricorso denunciava l'insufficiente motivazione della Corte d'appello nel rigetto della richiesta del beneficio della non menzione.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui il giudice d'appello deve motivare il mancato esercizio del potere-dovere di concedere il beneficio quando ricorrano le condizioni; e sul punto che l'imputato non può dolersi in cassazione se non ha chiesto il beneficio in sede di merito.
art. 620, comma 1, lett. i, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, nei casi in cui non siano necessari accertamenti di fatto, di disporre direttamente la misura richiesta (qui: la non menzione) quando l'appello l'aveva sollecitata e il giudice di merito l'ha immotivatamente rifiutata.
Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018 (giurisprudenza)
Principio applicato: la mancata concessione del beneficio in appello può essere impugnata in cassazione se richiesta in sede di appello; il giudice d'appello deve motivare il diniego.
Sez. 3, n. 56100 del 9/11/2018 (giurisprudenza)
Richiama il consolidato orientamento secondo cui la Corte di cassazione può, senza rinvio, concedere la non menzione quando la valutazione può essere fatta sulla base degli elementi già emersi nel processo e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La richiesta del beneficio della non menzione deve essere formulata nel corso del giudizio di merito (anche in appello) per poter essere impugnata in cassazione; se non richiesta in sede di merito, la censura in cassazione è inammissibile.
- Il giudice d'appello è obbligato a motivare il diniego del beneficio quando ricorrono le condizioni; un diniego immotivato comporta annullamento della decisione nella parte relativa alla non menzione.
- La Corte di cassazione può concedere direttamente il beneficio della non menzione (senza rinvio) quando la richiesta è stata formulata in appello e la decisione impugnata l'ha immotivatamente respinta, purché il riconoscimento non richieda nuovi accertamenti di fatto.
- Gli stessi elementi che giustificano la sospensione condizionale della pena (es. assenza di precedenti, condizioni economiche rilevanti) possono essere valutati anche ai fini del riconoscimento della non menzione, se risultano già dagli atti e non necessitano di ulteriore istruttoria.
- Se il riconoscimento del beneficio implicherebbe valutazioni di fatto contrastanti o la necessità di indagini integrative, la Cassazione deve rinviare al giudice di merito per ulteriori accertamenti.
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