Sentenza del 30/01/2020 n. 2142 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento ICI 2004: il contribuente sosteneva che un terreno, sebbene inserito nel PRG come edificabile, doveva essere qualificato ai fini ICI come terreno agricolo perché da lui coltivato e quindi soggetto alle agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 504/1992, artt. 2 e 9; in subordine contestava il valore con perizia asseverata. Il Comune contestava la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'agevolazione (terreno incolto, il contribuente è titolare di pensione, mancata iscrizione negli elenchi comunali), e la congruità del valore attribuito.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR confermò e rigettò l'appello del Comune. In cassazione il Comune proponeva sette motivi; la Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, poiché i giudici di merito non hanno valutato correttamente l'onere della prova a carico del contribuente e hanno trascurato che lo status di pensionato, secondo consolidata giurisprudenza, esclude il diritto all'agevolazione. La sentenza della CTR è cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame (compresa la questione subordinata del valore del fondo) e per la regolazione delle spese; i motivi primo, secondo e settimo sono dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9
Definiscono la nozione e i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni ICI per terreni agricoli e stabiliscono che alcuni terreni, anche se indicati come edificabili nel PRG, possono essere considerati agricoli se posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58
Individua i requisiti soggettivi per essere considerati imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti; l'iscrizione negli elenchi comunali è presupposto probatorio rilevante per l'accesso al regime agevolato.
L. n. 9 del 1963, art. 11
Prevede gli elenchi comunali (SCAU) dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli la cui iscrizione è rilevante per dimostrare l'attività agricola svolta a titolo principale.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5
Consente la cassazione per nullità della sentenza per omessa pronuncia su una questione e per omesso esame di un fatto decisivo; utilizzato dalla Corte per censurare la decisione della CTR che non ha adeguatamente valutato elementi decisivi.
Cass. n. 13745/2017
Giurisprudenza richiamata nella sentenza secondo cui il trattamento agevolato per terreni agricoli non spetta a chi sia titolare di pensione, perché il beneficio è riservato a chi trae dall'attività agricola la sua esclusiva o principale fonte di reddito.
Altra giurisprudenza richiamata (es. Cass. n. 9143/2010; Cass. n. 10284/2019; Cass. n. 7417/2019)
Principi di orientamento: l'onere della prova dei requisiti per l'agevolazione grava sul contribuente; il giudicato su modalità di esercizio attività può non essere automaticamente efficace per altri periodi d'imposta.
Massime di principio
- L'onere della prova dei requisiti per le agevolazioni fiscali sui terreni è a carico del contribuente che le invoca: occorre provare iscrizione negli elenchi comunali, assoggettamento agli obblighi assicurativi (INPS) e la conduzione diretta e prevalente dell'attività agricola.
- Lo status di pensionato è, secondo consolidata giurisprudenza, elemento che di regola esclude la fruizione dell'agevolazione prevista per i coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo principale, salvo prova convincente che l'attività agricola resti fonte principale di reddito.
- Documenti prodotti in giudizio (fotografie, perizie, iscrizioni negli elenchi) devono essere esaminati e valutati dai giudici di merito: l'omesso esame di fatti decisivi può giustificare la cassazione e il rinvio.
- In appello la parte resistente può svolgere difese che incidono sul thema decidendum originario; tali deduzioni non devono essere automaticamente qualificate come 'nuova' domanda in modo da impedirne l'esame, salvo che attengano effettivamente a nuovi diritti o domande non prospettate in primo grado.
- Se il giudice d'appello decide per 'motivi ad abundantiam' senza affrontare adeguatamente le questioni essenziali e l'onere probatorio, la sentenza può essere annullata e il processo rimandato per nuovo esame.
- La qualificazione del terreno come agricolo o edificabile ai fini fiscali dipende dalla prova concreta della conduzione e dell'uso effettivo anno per anno: sentenze su annualità diverse non hanno automaticamente efficacia per altri periodi d'imposta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Trieste
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 59 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →