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Sentenza

Sentenza n. 1556/2026 - Roma, Sezione 5

per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo; previo annullamento, ove occorra e per quanto di ragione: - del prospetto di liquidazione e del provvedimento di determina del trattamento di fine servizio n. 200200364338TF del 20.12.2022, pratica n. 2002202200378884, nella parte in cui non si attribuisce al ricorrente medesimo il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202507169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione e determina del trattamento di fine servizio privi dell'inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, nonché il pagamento delle somme conseguenti, degli interessi e della rivalutazione. Ha dedotto l'illegittimità, l'erroneità e la falsa applicazione delle suddette disposizioni, sostenendo di possedere i requisiti anagrafici e di servizio richiesti. L'INPS ha chiesto il rigetto, contestando l'applicabilità del beneficio, anche in relazione al termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, all'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e alla questione di legittimità costituzionale prospettata. Ha inoltre eccepito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti spetti, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: la sua inosservanza non impedisce il riconoscimento del beneficio, non essendo possibile desumere una conseguenza decadenziale in assenza di una previsione chiara e univoca. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda soltanto la maggiorazione della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita. Il principio è applicabile anche al personale già appartenuto al Corpo della Polizia Penitenziaria. Il TAR ha respinto la questione di legittimità costituzionale, ritenendo non irrazionale la scelta legislativa di riconoscere il beneficio a chi possieda entrambi i requisiti di età e servizio. Ha invece accolto l'eccezione dell'INPS sul divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, riconoscendo le somme maggiorate degli interessi legali, ma non il cumulo con la rivalutazione. Ha ordinato all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo e ha condannato l'Istituto alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle forze di polizia che possieda i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non è decadenziale e il suo mancato rispetto non esclude il beneficio.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Ha modificato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, costituendo la base normativa del beneficio dei sei scatti applicabile al caso.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disposizione concerne la maggiorazione della base pensionabile e non modifica il calcolo dell'indennità di buonuscita con riferimento ai sei scatti.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme dovute.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle prestazioni oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, al personale delle forze di polizia che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, purché ricorrano entrambi i requisiti sostanziali previsti dalla norma.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, poiché una decadenza idonea a escludere il beneficio non può essere desunta in assenza di una previsione normativa chiara e univoca.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla maggiorazione della base pensionabile, non incide sul regime di calcolo del trattamento di fine servizio né esclude l'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • Il beneficio dei sei scatti previsto per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate è applicabile anche al personale già appartenuto al Corpo della Polizia Penitenziaria, quando siano posseduti i requisiti anagrafici e di servizio.
  • Sulle somme riconosciute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio non è cumulabile la rivalutazione monetaria con gli interessi legali, in applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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