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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03256/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a due dipendenti, ritenuto illegittimo dalla Corte d'appello sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, pur a fronte della sussistenza del fatto addebitato. Il giudice di merito ha dichiarato risolti i rapporti dalla data del recesso e ha condannato la società a corrispondere a ciascun lavoratore sia l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 5, St. lav. sia l'indennità sostitutiva del preavviso. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, sostenendo che la tutela indennitaria onnicomprensiva escluderebbe, per sua lettera e funzione, ogni ulteriore erogazione, compresa l'indennità di mancato preavviso, anche quando il licenziamento sia stato intimato senza giusta causa; secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe fatto ricorso indebitamente a criteri teleologici e avrebbe sovrapposto due tutele distinte. I lavoratori hanno resistito al ricorso. La Cassazione ha respinto il motivo, confermando l'orientamento secondo cui l'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, non assorbe l'indennità sostitutiva del preavviso, perché quest'ultima risponde a una funzione diversa: compensare il pregiudizio derivante dall'improvvisa cessazione del rapporto senza preavviso, dovuto salvo il caso di giusta causa ex art. 2119 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, anche dopo la riforma dell'art. 18 St. lav. ad opera della l. n. 92/2012, la tutela indennitaria risarcitoria per licenziamento illegittimo non esclude il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso, perché si tratta di prestazioni aventi funzioni diverse e autonome. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti e con distrazione a favore del difensore antistatario; è stato altresì richiamato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 5, l. 20 maggio 1970, n. 300

    La tutela indennitaria risarcitoria prevista dalla norma, anche dopo la riforma del 2012, riguarda le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento e non assorbe il diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.

  • art. 2118 c.c.

    Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso richiede, salvo giusta causa, il rispetto del preavviso; l'indennità sostitutiva compensa la mancata osservanza di tale obbligo e la conseguente improvvisa cessazione del rapporto.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa costituisce l'eccezione alla regola del preavviso, consentendo il recesso immediato.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    L'interpretazione della norma va svolta secondo i criteri ermeneutici dell'ordinamento, senza arrestarsi al solo dato letterale quando il testo consenta più significati plausibili.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato in chiave argomentativa per evidenziare l'irragionevolezza di una soluzione che lasci al datore la scelta discrezionale di corrispondere o meno il preavviso in casi simili.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro di legittimità dedotto dalla ricorrente per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel licenziamento illegittimo, l'indennità risarcitoria prevista dalla disciplina speciale non esaurisce tutte le conseguenze economiche del recesso: resta autonomamente dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso quando il rapporto sia stato estinto senza il preavviso dovuto.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso ha funzione distinta e autonoma rispetto alla tutela indennitaria per illegittimità del licenziamento: la prima compensa la brusca interruzione del rapporto, la seconda il vizio del licenziamento.
  • La qualifica di una somma come "onnicomprensiva" non impedisce, di per sé, il riconoscimento di ulteriori poste risarcitorie o indennitarie che assolvano a una funzione diversa e non sovrapponibile.
  • L'interpretazione della disciplina del licenziamento deve coordinare il dato letterale con la ratio della norma e con il sistema complessivo del recesso nel rapporto a tempo indeterminato; non è corretto isolare una formula testuale se il testo consente più letture plausibili.
  • Salvo il caso di giusta causa, il preavviso è regola generale del recesso nel rapporto a tempo indeterminato; l'omissione del preavviso dà luogo a un'obbligazione economica autonoma, non coincidente con il risarcimento per l'illegittimità del licenziamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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