Cassazione Penale, Sentenza n. 00149/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che confermava la condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per detenzione, nella sua abitazione, di cocaina corrispondente a 113 dosi medie singole e crack corrispondente a 42 dosi medie singole. Il ricorrente - tramite il difensore - deduceva: (1) vizio di legge e motivazione nella qualificazione della condotta come "non occasionale" (aggravante di cui al comma 5), nonostante l'assenza di precedenti e l'incertezza temporale della condotta; si contestava l'uso del dato del peso e si sosteneva che la presenza di videosorveglianza e di annotazioni non fosse sufficiente a provare la non occasionalità; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto delle circostanze attenuanti generiche, in quanto l'imputato aveva collaborato alla perquisizione e non aveva consegnato spontaneamente la lista dei clienti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) la non occasionalità può essere desunta anche da elementi indicativi diversi dai precedenti penali (qui, un "libro-mastro" con annotazioni di cifre e quantitativi e la presenza di un sistema di videosorveglianza), sicché la Corte d'appello non ha dato una motivazione manifestamente illogica nel ritenere la condotta non occasionale; la sentenza richiama la modifica normativa (legge 13/11/2023, n.159) che ha aggravato la pena quando la condotta assume caratteri di non occasionalità; (2) la negazione delle attenuanti generiche è stata esercitata in modo non irragionevole: sebbene l'imputato sia stato colto davanti all'ingresso della sua abitazione e abbia mostrato un atteggiamento in qualche modo collaborativo, omise di consegnare spontaneamente la lista dei clienti e non riuscì a occultare la droga, fatti ritenuti rilevanti dalla Corte d'appello. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
"chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità"; e: "chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito ... quando la condotta assume caratteri di non occasionalità"
Il comma 5 punisce la detenzione di modica quantità ma, dopo la modifica normativa del 2023, prevede un regime aggravato se la condotta assume caratteri di non occasionalità; la non occasionalità può essere accertata non solo tramite precedenti specifici ma anche per elementi indiziari che dimostrino ripetizione dell'attività (es. libro-mastro, sistemi organizzativi).
Legge 13 novembre 2023, n. 159 (conversione dell'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123)
Ha introdotto il secondo periodo al comma 5 dell'art. 73, aggravando la pena quando la condotta assume caratteri di non occasionalità; ciò ha rilevanza interpretativa nella valutazione della sussistenza della non occasionalità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 13681/2016; Sez. 3, n. 5842/2025)
La non occasionalità, distinta dall'abitualità, si esplica quando la condotta si è realizzata più di una volta (almeno due volte). Tuttavia, la non occasionalità può essere accertata anche tramite elementi indiretti e non richiede necessariamente il riscontro in precedenti penali definiti.
Massime di principio
- La "non occasionalità" della detenzione ai fini di spaccio non richiede necessariamente precedenti penali: può essere desunta da elementi indiziari organizzativi (es. libro-mastro, annotazioni economiche, sistemi di videosorveglianza, eterogeneità delle sostanze).
- La valutazione della non occasionalità è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere confermata in sede di legittimità se non viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La mera rilevanza quantitativa delle sostanze non è sempre decisiva: il contesto probatorio complessivo (segni di organizzazione, registri, modalità di occultamento, strumenti di controllo) può giustificare l'esclusione della occasionalità anche in assenza di ingenti somme di denaro o di precedenti.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando l'imputato, pur avendo avuto comportamenti parzialmente collaborativi, omette di fornire elementi probatori rilevanti (es. lista clienti) o non riesce ad occultare la sostanza; la decisione è soggetta al sindacato limitato di legittimità.
- Dopo la modifica normativa del 2023, la sussistenza della non occasionalità ha rilevanza sanzionatoria maggiore: attenzione alla prova indiziaria che documenti una ripetizione dell'attività di spaccio.
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