Cassazione Civile, Ordinanza n. 30603/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di negatoria servitutis proposta dalla società proprietaria di un fondo, che chiedeva di accertare l’inesistenza del diritto di passaggio esercitato dai vicini su una strada insistente sul proprio terreno e di ottenere la rimozione di un cancello installato sul muro di confine. La società domandava inoltre l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di luce e veduta, che i convenuti ritenevano esistente in forza della trasformazione di due luci in vedute e dell’apertura di una terza luce, con conseguente richiesta di ripristino dello stato dei luoghi. I convenuti si costituivano resistendo e proponevano riconvenzionalmente l’accertamento del confine e dell’esistenza della servitù di passaggio. In primo grado le domande principali venivano accolte e quelle riconvenzionali rigettate; in appello la decisione veniva confermata. In cassazione i soccombenti proponevano tre motivi: (1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1062 c.c. per avere la Corte d’appello escluso la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia; (2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1061 c.c. per avere negato la servitù di affaccio sulla base di una motivazione ritenuta contraddittoria; (3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 75 D.P.R. 445/2000 per avere rigettato la domanda di ripristino.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che il giudice di merito aveva accertato in fatto la mancata prova della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, dell’usucapione del diritto di veduta e delle modifiche del piano di campagna. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti alle spese di lite e, poiché la decisione era conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
È invocato dai ricorrenti come norma violata per vizio di motivazione/nullità della sentenza, ma la Corte ritiene che le censure siano in realtà di merito e non deducano un vizio denunciabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 1062 c.c.
Richiamato in relazione alla servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte non entra nel merito della norma, perché considera la doglianza una contestazione dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
art. 1061 c.c.
Richiamato in relazione alla servitù di affaccio/veduta; anche qui la censura viene ritenuta meramente fattuale e quindi non scrutinabile in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte evidenzia che i motivi sono sostanzialmente diretti contro la valutazione delle prove e l’accertamento del fatto.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte aderisce alla proposta di definizione camerale che qualificava il ricorso come inammissibile o manifestamente infondato; poiché la decisione è conforme alla proposta, applica le conseguenze processuali previste dalla norma.
art. 96 c.p.c.
Essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le sanzioni previste per la soccombenza in cassazione, condannando la parte ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla domanda di ripristino, ma la Corte non affronta nel merito la censura perché la ritiene meramente fattuale e quindi inammissibile.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di riesame del merito, della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello.
- La deduzione di violazione di legge o di nullità della sentenza non è ammissibile quando, sotto tale veste, si censura in realtà l’apprezzamento del materiale probatorio e la scelta delle risultanze ritenute decisive dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o radicalmente illogica; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
- L’accertamento dell’esistenza di una servitù, della sua costituzione e dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda è tipicamente questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30504/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30505/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30507/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30509/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30510/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30511/2023 del 03/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →