Cassazione Penale, Ordinanza n. 28285/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p. Deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito; in particolare contestava gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la stessa fosse intestataria dell'utenza utilizzata per l'attivazione del contratto e residente nell'abitazione cui la fornitura si riferiva. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e una ricostruzione alternativa dei fatti; ha inoltre ritenuto il secondo motivo aspecifico per mancato adeguamento all'art. 581 c.p.p., poiché non sviluppava in modo coerente il ragionamento critico sulla decisione impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, quanto al primo motivo, che la doglianza mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale e probatorio, non consentita in cassazione, a fronte di una motivazione di merito ritenuta immune da vizi logici e giuridici. Quanto al secondo motivo, ha ravvisato aspecificità per difetto di compiuta critica alla decisione impugnata, in violazione dell'art. 581 c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della configurabilità in fatto, ritenendo inammissibile la censura che mirava a rivalutare gli elementi probatori.
art. 131-bis c.p.
Invocato dalla ricorrente per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la censura è stata dichiarata aspecifica e quindi non scrutinabile nel merito.
art. 581 c.p.p.
Richiamato come parametro di specificità dei motivi di ricorso; la Corte afferma che il ricorso non si conforma a tale requisito perché non espone un ragionamento critico adeguato contro la decisione impugnata.
art. 606 c.p.p.
Evocato implicitamente nel passaggio sulla non consentita rivalutazione dei fatti in sede di legittimità, poiché il motivo tendeva a trasformare il ricorso in un nuovo giudizio di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre vizi di violazione di legge o di motivazione per ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione logica e giuridicamente coerente.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e sviluppare un ragionamento critico autonomo, non essendo sufficiente un approccio assertivo o meramente oppositivo.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da una censura specifica e argomentata; in difetto, il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono nella contestazione della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito senza evidenziare reali vizi logici o giuridici, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
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