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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35524/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La lite riguarda l’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per il mancato pagamento di imposte riferite ad annualità tra il 2007 e il 2011, fondata su diverse cartelle di pagamento relative, tra l’altro, a ICI, imposta di registro e cedolare secca. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con riconoscimento della rituale notifica di alcune cartelle. In appello il contribuente aveva dedotto, tra l’altro, la mancata comunicazione della preventiva iscrizione ipotecaria, l’intervenuta prescrizione di alcune cartelle, e il difetto di prova della notifica per contestazione della conformità all’originale delle copie prodotte dall’agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione ha proposto due motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che due cartelle sarebbero già state annullate in un diverso giudizio e che si sarebbe formato giudicato esterno/interno, con conseguente preclusione alla loro considerazione nel presente giudizio; 2) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR avesse ritenuto generico il disconoscimento delle copie delle relate di notifica senza spiegare quali elementi probatori o presuntivi ne avessero comunque dimostrato la conformità agli originali. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non censurava tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, e il secondo infondato, affermando che il giudizio del merito sulla idoneità del disconoscimento è valutazione di fatto e che il giudice può apprezzare la prova della notifica anche tramite ulteriori elementi e presunzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto solo contro una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, restando intatta l’altra ratio relativa alla mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata. Ha inoltre escluso la formazione del giudicato interno sulle cartelle ulteriori richiamate dal contribuente, rilevando che la questione della loro notifica era stata comunque devoluta al giudice di appello. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il convincimento del giudice di merito sull’idoneità del disconoscimento delle copie è apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione; inoltre, la prova della notifica può essere integrata da altri elementi istruttori e presuntivi anche in mancanza di certificazione di conformità formale. Il contribuente è stato condannato alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato è invocabile solo se la decisione pregressa risulti effettivamente passata in giudicato e la relativa questione sia ritualmente dedotta; non basta il mero richiamo a una precedente pronuncia non attestata come definitiva.

  • art. 2712 c.c.

    la contestazione della riproduzione fotografica o meccanica è scrutinata alla luce della specificità del disconoscimento e dell’apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della conformità della copia all’originale deve essere specifico; il giudice può comunque accertare la conformità con altri mezzi di prova, incluse presunzioni.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata respinta perché il giudice di merito ha dato conto della propria valutazione probatoria.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all’onere di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza invocata, applicabile anche al processo tributario.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    le memorie illustrative non possono introdurre un nuovo motivo di ricorso o di appello in modo tardivo.

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020

    evocato dalla parte per sostenere la non applicabilità della sospensione emergenziale ai termini per l’appello incidentale.

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020

    evocato dalla parte per sostenere la non applicabilità della sospensione emergenziale ai termini processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte.
  • L’eccezione di giudicato esterno richiede la prova dell’effettivo passaggio in giudicato della decisione invocata; in mancanza di tale attestazione, la censura non può essere accolta.
  • Nel processo tributario, le memorie illustrative non possono essere utilizzate per introdurre tardivamente un motivo nuovo o una questione non ritualmente devoluta.
  • Il giudicato interno non si forma sulla questione che risulti comunque devoluta al giudice di appello, anche se il contribuente ne prospetta diversamente la portata nel ricorso per cassazione.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale deve essere specifico e circostanziato; una contestazione generica non è sufficiente a escludere l’efficacia probatoria del documento.
  • L’accertamento sulla idoneità del disconoscimento e sulla valutazione delle copie prodotte è tipico giudizio di fatto del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non apparente.
  • In materia di prova della notifica, la mancanza di una formale attestazione di conformità non impone automaticamente di negare ogni efficacia alle copie prodotte, dovendosi valutare il quadro istruttorio complessivo, anche presuntivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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