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Sentenza

Sentenza n. 6295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2302/2025.

Giustizia amministrativa202509892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro gli atti di un concorso pubblico per dirigente di prima fascia e la nomina del vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, travisamento dei presupposti, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, sosteneva che la commissione avesse conosciuto i nominativi e i curricula dei candidati per verificare le incompatibilità prima di fissare criteri, subcriteri e sub-punteggi per la valutazione delle prove scritte, con conseguente violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio. Deduceva inoltre l'omessa pronuncia del TAR sulla specifica censura, l'erronea esclusione dei principi elaborati per i concorsi universitari, la genericità dei criteri valutativi e l'incidenza del vizio sull'intera procedura, senza necessità di prova di resistenza. Le censure originarie riguardavano anche il possesso, da parte del vincitore, del requisito dei cinque anni di servizio dirigenziale, l'erroneità delle valutazioni delle prove e dei titoli, la composizione della commissione, la genericità delle tracce, le modalità di sorteggio, la verbalizzazione e la gestione informatica delle prove.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR, condannando l'appellante alle spese del grado, liquidate in complessivi 6.000 euro oltre accessori, in favore degli appellati. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che il TAR aveva esaminato la questione sostanziale anche senza richiamare espressamente l'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994. La preventiva conoscenza dei nominativi dei candidati è stata ritenuta fisiologica e necessaria per consentire ai commissari di verificare incompatibilità, conflitti di interesse e cause di astensione ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994; essa, di per sé, non compromette imparzialità e trasparenza. L'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 impedisce che i criteri siano fissati dopo la conoscenza dell'oggetto della valutazione o dopo l'inizio della correzione, non impone invece che siano determinati prima della conoscenza dei nominativi. La disciplina dei concorsi universitari non è automaticamente sovrapponibile, poiché riguarda procedure nelle quali titoli e pubblicazioni sono già integralmente conoscibili dalla commissione. Nelle procedure disciplinate dal d.P.R. n. 487 del 1994, i criteri possono essere fissati anche dopo lo svolgimento delle prove, purché prima della loro correzione; nel caso concreto, erano stati fissati nella prima riunione e prima delle prove. La valutazione dei titoli era stata rinviata, conformemente al bando, dopo le prove orali e limitata ai candidati idonei. Non sono emersi elementi concreti di condizionamento dell'imparzialità né criteri manifestamente irragionevoli o indeterminati. Le mere allegazioni ipotetiche non erano sufficienti.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dall'appellante a sostegno dei principi di imparzialità e ragionevolezza; la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento informano la disciplina dei concorsi, ma non impediscono la conoscenza dei nominativi prima della fissazione dei criteri quando tale conoscenza è necessaria alla verifica delle incompatibilità.

  • art. 11 d.P.R. n. 487/1994

    Impone ai commissari la verifica preventiva dell'assenza di situazioni di incompatibilità mediante la conoscenza dei nominativi dei concorrenti; la valutazione dei titoli può essere svolta dopo le prove orali nei limiti previsti dalla disciplina e dal bando.

  • art. 12 d.P.R. n. 487/1994

    Richiede la preventiva determinazione e verbalizzazione dei criteri e delle modalità di valutazione in un momento anteriore alla concreta valutazione delle prove, comunque prima della loro correzione; non impone che i criteri precedano la conoscenza dei nominativi dei candidati.

  • art. 4 d.P.R. n. 117/2000

    Disciplina speciale per le procedure comparative universitarie, non automaticamente applicabile ai concorsi regolati dal d.P.R. n. 487 del 1994, in ragione della diversa struttura delle procedure e dell'oggetto della valutazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali disciplinate dal d.P.R. n. 487 del 1994, la preventiva conoscenza dei nominativi dei candidati da parte della commissione non viola di per sé i principi di imparzialità e trasparenza, quando è necessaria per verificare incompatibilità, conflitti di interesse o cause di astensione.
  • L'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 impone che criteri e modalità di valutazione siano determinati e verbalizzati prima della concreta valutazione delle prove, e comunque prima dell'inizio della loro correzione; non richiede necessariamente che tale determinazione preceda la conoscenza dei nominativi dei candidati.
  • La mera conoscenza dell'identità dei concorrenti non è sufficiente a dimostrare un condizionamento dell'attività valutativa: l'illegittimità della procedura richiede la deduzione e la prova di elementi specifici e concreti sintomatici di una compromissione dell'imparzialità, non mere allegazioni ipotetiche.
  • I principi elaborati per le procedure comparative universitarie, nelle quali la commissione valuta titoli e pubblicazioni già conosciuti, non sono automaticamente trasponibili ai concorsi per esami o per esami e titoli regolati dal d.P.R. n. 487 del 1994, caratterizzati dalla formazione successiva delle prove oggetto di valutazione.
  • La mancanza di un espresso richiamo, nella sentenza, alla disposizione invocata dalla parte non integra omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato la questione sostanziale devoluta, anche mediante un diverso percorso argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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