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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19140/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per IVA e IRAP relativi agli anni 2001-2006, iscritta a ruolo straordinario in relazione a debiti tributari di una società in accomandita semplice di cui il de cuius della ricorrente era socio accomandante con quota del 5%. Dopo il rigetto del ricorso in CTP e in CTR, la vicenda era già giunta in Cassazione, che con ordinanza n. 144/2022 aveva respinto il ricorso. L’erede propone quindi ricorso per revocazione avverso tale ordinanza, affidandolo a tre motivi: 1) errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per asserita omessa pronuncia o travisamento sul difetto di giurisdizione del giudice tributario; 2) errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per omesso rilievo del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci; 3) errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per mancato allineamento della decisione ad altre ordinanze decise contestualmente, nelle quali la Corte aveva invece dichiarato la nullità dell’intero giudizio per il medesimo vizio del contraddittorio. L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Sul primo motivo osserva che il presunto errore di fatto non sussiste perché la questione del difetto di giurisdizione era stata già specificamente esaminata nella sentenza revocanda, sicché la censura mira in realtà a contestare la correttezza della motivazione e non un errore percettivo. Quanto ai secondi due motivi, la Corte rileva che non vi è errore di percezione: la decisione impugnata aveva consapevolmente distinto la causa in esame da altre definite nella medesima adunanza, peraltro relative ad avvisi di accertamento e non a una cartella di pagamento. La revocazione non può essere usata per denunciare errori di diritto, di giudizio o di valutazione. Seguono la condanna della ricorrente alle spese e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per un errore di fatto che non abbia costituito un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciato; non consente di denunciare errori di diritto, di giudizio o di valutazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il combinato disposto con l'art. 395, n. 4, c.p.c. delimita in modo rigoroso i motivi di revocazione della sentenza di cassazione, escludendo i vizi di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendone i presupposti processuali, va posto a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via generale dalla tassonomia dell'istituto "Onere della prova" non emerge come norma applicata nella decisione; pertanto non viene valorizzato tra le norme effettivamente citate dal testo.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro una sentenza di cassazione è ammissibile solo se il giudice sia incorso in una svista percettiva su un fatto decisivo e non controverso, non quando si contesti la ricostruzione giuridica della vicenda o la valutazione delle questioni decise.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la doglianza che mira, in realtà, a rimettere in discussione una questione espressamente esaminata nella decisione impugnata, anche se la parte ritiene errata o non condivisibile la motivazione adottata.
  • La diversa soluzione adottata dalla Corte in cause decise contestualmente non è, di per sé, indice di errore revocatorio: se la Corte ha consapevolmente distinto le fattispecie, la doglianza attiene eventualmente a un errore di giudizio, non deducibile con la revocazione.
  • La revocazione non può essere utilizzata come rimedio surrettizio per censurare errori di diritto sostanziale o processuale, né per ottenere un nuovo esame del merito della controversia.
  • In tema di revocazione, il carattere eccezionale del rimedio impone un’interpretazione restrittiva, funzionale alla stabilità del giudicato e dei rapporti giuridici definitivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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