Sentenza n. 10507/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 3001/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Pascarella, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 35280/2022, pubblicata in data 23/03/2023, notificata in data 24/04/2023, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 15.923,94 oltre interessi legali e al riconoscimento di 12 punti per un incarico di supplenza ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inerzia del Ministero nell'eseguire una sentenza del Tribunale ordinario di Roma passata in giudicato. Il titolo disponeva il pagamento di € 15.923,94, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché il riconoscimento di 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto essere espletato, ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie disciplinate dall'Ordinanza ministeriale n. 112/2022. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento né allegare circostanze sopravvenute ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provato il passaggio in giudicato del titolo e ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto, né aveva dedotto sopravvenienze impeditive. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore e l'art. 64 c.p.a., ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, stabilendo la penalità di mora in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, in applicazione dell'art. 112, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 900 oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
"lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a."
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 4, lett. e), c.p.a.
"Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".
Per l'ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere fissata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.
art. 64 c.p.a.
È richiamato dal giudice in relazione all'onere della prova, ritenendo che l'amministrazione debba dimostrare l'adempimento del comando giurisdizionale o allegare circostanze sopravvenute ostative.
Ordinanza Ministeriale n. 112/2022
È il riferimento normativo-amministrativo ai fini del riconoscimento del punteggio spettante alla ricorrente per il successivo aggiornamento delle graduatorie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra l'esistenza e il passaggio in giudicato del titolo, l'amministrazione deve provare di avervi dato esecuzione oppure allegare e dimostrare circostanze sopravvenute che impediscano l'adempimento; la mera costituzione formale non è sufficiente.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire allo scadere infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'effettività della tutela.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere stabilita in misura pari agli interessi legali e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
- La mancata dimostrazione dell'adempimento del giudicato, in assenza di sopravvenienze ostative, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
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