Cassazione Penale, Sentenza n. 13081/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies c.d.s., commesso in Albenga il 31/05/2016, lamentando: 1) la nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; 2) carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato (in particolare alla sospensione della patente). Il provvedimento impugnato aveva inflitto una pena e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 2 anni e 6 mesi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha constatato che il reato è estinto per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di cinque anni dalla consumazione (31/05/2016). Alla luce dell'intervenuta causa estintiva, la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini della decisione di legittimità, le nullità e le questioni di motivazione sollevate, e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Conseguentemente è stata revocata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La sentenza dispone altresì la trasmissione di copia al Prefetto di Savona ai sensi dell'art. 224 c.d.s.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, Codice della Strada
Norma che incrimina la guida in stato di alterazione per assunzione di alcool o stupefacenti; è la fattispecie di reato ascritta al ricorrente e dalla cui consumazione è partita la prescrizione.
art. 129, comma 2, Codice di Procedura Penale
Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento quando è evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per applicare tale istituto nel caso di specie.
art. 224, Codice della Strada
art. 224 comma 3 citato nella sentenza
Norma che disciplina gli effetti delle sentenze penali sulle sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha ordinato la comunicazione della sentenza al Prefetto per gli effetti di competenza.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese) e Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principi consolidati secondo cui, quando risulti già intervenuta una causa di estinzione del reato, le nullità processuali o vizi di motivazione non rilevano in sede di legittimità e non giustificano il rinvio al giudice di merito, dovendosi procedere all'immediata declaratoria della causa estintiva.
Massime di principio
- Se in sede di cassazione emerge o risulta già intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte può annullare la sentenza senza rinvio e le nullità processuali sollevate diventano ininfluenti ai fini del provvedimento di legittimità.
- La prescrizione, quando è ormai maturata, prevale sulle questioni processuali pregiudiziali: non è necessario approfondire nullità dell'atto o vizi motivazionali se l'estinzione del reato è accertata.
- La declaratoria di estinzione del reato comporta anche la rimozione delle sanzioni amministrative accessorie applicate in dipendenza della condanna (es. sospensione della patente), con obbligo di comunicazione agli organi competenti (Prefetto) per gli effetti di legge.
- La pronuncia di proscioglimento di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, è possibile solo quando sia manifestamente accertabile l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; non è alternativa automatica alla declaratoria di estinzione per prescrizione.
- In situazioni simili è fondamentale calcolare con precisione i termini di prescrizione a partire dalla data di consumazione del reato e valutare tempestivamente la rilevazione d'ufficio o su eccezione della estinzione del reato per evitare inutili proseguimenti processuali.
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