Sentenza n. 446/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto disciplinare con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito senza grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare adottato mentre era pendente un procedimento penale relativo a condotte di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione. In precedenza era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, poi agli arresti domiciliari e all’obbligo di firma; le misure cautelari erano state successivamente revocate. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso fino alla definizione del giudizio penale, in ragione dell’incertezza sulla portata dei fatti contestati. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 915, 916 e 917 del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che, dopo la revoca delle misure cautelari penali, la sospensione precauzionale obbligatoria avrebbe dovuto essere convertita in sospensione facoltativa e che tale omissione avrebbe inciso sulla legittimità della sanzione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010 e la sproporzione della massima sanzione espulsiva rispetto ai fatti, invocando la buona fede, l’estraneità delle condotte al servizio e l’assenza di pregiudizio per l’immagine dell’Arma.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso che nell’attuale ordinamento sussista una generale pregiudiziale penale, richiamando il principio dell’autonomia temperata tra procedimento penale e procedimento disciplinare. L’avvio del procedimento disciplinare durante la pendenza del processo penale costituisce la regola; la sospensione è eccezionale e richiede la particolare complessità dell’accertamento oppure l’assenza di elementi conoscitivi sufficienti. Nel caso concreto non ricorreva neppure l’ipotesi di sospensione obbligatoria prevista per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni o in adempimento di obblighi di servizio, poiché le condotte contestate non erano connesse al servizio. Inoltre, l’amministrazione disponeva di elementi sufficienti, anche perché il ricorrente non aveva negato le condotte materiali, limitandosi a contestare la consapevolezza della natura illecita delle sostanze. Il secondo motivo è stato respinto perché la mancata conversione della sospensione precauzionale obbligatoria in sospensione facoltativa, dopo la revoca delle misure cautelari, non incide sulla legittimità della sanzione espulsiva, potendo eventualmente rilevare soltanto sulla decorrenza degli effetti della sanzione, profilo non contestato in giudizio. Il terzo motivo è stato respinto in quanto le valutazioni disciplinari dell’amministrazione sono ampiamente discrezionali e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, evidente sproporzione o palese irrazionalità. La gravità delle condotte, non smentite quanto alla loro materialità, rendeva non illogica né sproporzionata la perdita del grado. Il TAR ha anche ritenuto non credibile l’asserita inconsapevolezza della natura e degli effetti delle sostanze, valorizzando la formazione e la frequentazione del ricorrente degli ambienti del bodybuilding e del sollevamento pesi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1393 d.lgs. n. 66/2010
Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio
La disposizione non introduce una generale pregiudiziale penale. Il procedimento disciplinare può essere avviato durante la pendenza del processo penale, salvo i casi di sospensione obbligatoria relativi a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni o in adempimento di obblighi e doveri di servizio, non ricorrenti nella fattispecie.
art. 1392 d.lgs. n. 66/2010
È richiamato quale norma espressiva dell’autonomia temperata tra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale militare.
art. 915 d.lgs. n. 66/2010
È richiamato in relazione alla sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego conseguente all’applicazione di una misura cautelare penale.
art. 916 d.lgs. n. 66/2010
È richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 915 e 917 in relazione alla mancata conversione della sospensione obbligatoria in sospensione facoltativa; il TAR esclude che tale profilo incida sulla legittimità della sanzione espulsiva.
art. 917 d.lgs. n. 66/2010
È richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 915 e 916 in relazione agli effetti della revoca delle misure cautelari sulla sospensione precauzionale.
art. 1355 d.lgs. n. 66/2010
È invocato in relazione alla perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari; la sanzione è ritenuta legittima in ragione della gravità delle condotte e dell’assenza di manifesta sproporzione.
art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001
È richiamato quale disciplina generale dell’autonomia temperata tra procedimento disciplinare e procedimento penale, con possibilità di riapertura del procedimento disciplinare in caso di successiva sentenza penale irrevocabile favorevole al dipendente.
Massime di principio
- Per il personale militare il procedimento disciplinare è autonomo, sebbene temperato, rispetto al procedimento penale: la pendenza del processo penale non impone di regola la sospensione del procedimento disciplinare.
- La sospensione del procedimento disciplinare durante il processo penale costituisce un’eccezione, giustificata dalla particolare complessità dell’accertamento o dall’indisponibilità di elementi conoscitivi sufficienti per la valutazione disciplinare.
- La sospensione obbligatoria prevista dall’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 opera quando il procedimento penale riguarda atti o comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni o nell’adempimento di obblighi e doveri di servizio; non si applica a condotte estranee al servizio.
- La mancata conversione della sospensione precauzionale obbligatoria in sospensione facoltativa, a seguito della revoca delle misure cautelari penali, non determina di per sé l’illegittimità della successiva sanzione disciplinare espulsiva, potendo incidere eventualmente sulla decorrenza dei suoi effetti.
- Le valutazioni dell’amministrazione sulla gravità dell’illecito disciplinare e sulla sanzione applicabile sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, evidente sproporzione o palese irrazionalità; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità disciplinare.
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