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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30860/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del P.M. ex art. 310 c.p.p., ha sostituito l'obbligo di presentazione alla P.G. con la custodia in carcere nei confronti del Ficarra per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 (detenzione di 21.908 grammi di hashish). Il ricorrente ha denunciato l'eccessiva gravità della misura cautelare, evidenziando il significativo intervallo temporale tra il fatto (arresto 2/3/2022) e la misura (provvedimento depositato 6/4/2022), la mancanza di concreta attualità del pericolo di reiterazione, la possibilità di adottare misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e la circostanza che si era avvalso della facoltà di non rispondere; ha inoltre segnalato il percorso di disintossicazione intrapreso e la prossima udienza con richiesta di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato la sussistenza del requisito dell'attualità del pericolo mediante una prognosi fondata sulle concrete modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale. Il Tribunale del riesame aveva motivato la custodia in carcere con: la gravità del reato e l'ingente quantità di stupefacente; l'assenza di giustificazioni per una detenzione alternativa; la mancanza di un contesto che potesse ridimensionare la vicenda; l'assenza di occupazione stabile e precedenti specifici; l'inidoneità degli arresti domiciliari nella stessa abitazione dove era detenuta la droga. La Corte ha inoltre precisato che il breve intervallo temporale tra arresto e provvedimento è fisiologico e non cancella la valutazione prognostica. Non sono stati presi in considerazione atti depositati irregolarmente relativi alla disponibilità di una comunità terapeutica. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che incrimina la detenzione di ingenti quantità di stupefacenti, qui utilizzata per qualificare la condotta (21.908 g di hashish) come particolarmente grave e idonea a giustificare misure più afflittive.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Prevede l'appello del pubblico ministero avverso provvedimenti cautelari e la possibilità per il giudice del riesame di modificare la misura. Nel caso, il P.M. ha proposto appello e il Tribunale del riesame ha sostituito la misura.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reato, ma una valutazione prognostica sulla capacità di reiterazione, fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; nella vicenda è richiamata come fatto processuale rilevante (domanda di applicazione della pena) ma non sufficiente, di per sé, a escludere esigenze cautelari.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale per gli adempimenti a carico della cancelleria in caso di decisione sulla misura; la Corte dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria secondo tale norma.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attualità del pericolo per misure cautelari richiede una prognosi concreta e multidimensionale (modo di commissione, personalità, contesto), non la sola verifica di occasioni imminenti di reato.
  • L'esistenza di una ingente quantità di stupefacente e la riconducibilità della detenzione al luogo di residenza rendono difficilmente adeguate misure meno afflittive come gli arresti domiciliari nella stessa abitazione.
  • Il decorso temporale tra il fatto e l'applicazione di una misura non annulla automaticamente le esigenze cautelari: il giudice deve valutare se, nonostante il tempo trascorso, persista una concreta possibilità di reiterazione.
  • La scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere non costituisce, di per sé, elemento decisivo per negare misure meno afflittive; tuttavia le esigenze cautelari possono trovare fondamento in elementi oggettivi indipendenti dalle dichiarazioni dell'indagato.
  • Percorsi di recupero o proposte di accoglienza in comunità devono essere documentati e valutati tempestivamente e regolarmente per incidere sulla decisione cautelare; atti depositati irregolarmente o privi di riscontri concreti possono non essere considerati.
  • Precedenti penali specifici, anche se risalenti, l'assenza di una stabile occupazione e l'impatto su redditi pubblici (es. perdita del reddito di cittadinanza) sono elementi che possono concorrere alla valutazione della pericolosità e dell'inidoneità di misure meno afflittive.
  • La misura cautelare meno afflittiva deve comunque essere idonea a neutralizzare il rischio concreto che la misura cautelare intende prevenire; strumenti tecnologici (braccialetto elettronico) non sono automaticamente alternativi se il contesto materiale rende possibile la continuazione dell'attività illecita.

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