Ordinanza n. 225/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia -OMISSIS- del 2026 del 29 gennaio 2026 (riunione del 19 dicembre 2925), nella parte in cui è stato deliberato di approvare la chiamata del dott. -OMISSIS- nel ruolo di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29.06/2022), in regime di impegno a tempo pieno, per il gruppo scientifico disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-” – settore scientifico disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-” (già -OMISSIS-), per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, a decorrere dal 16 gennaio 2026, anziché della ricorrente -OMISSIS-che ha, invece, ottenuto il miglior punteggio nella relativa selezione pubblica; - di ogni altro atto alla stessa delibera connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi espressamente compreso: a) il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria -OMISSIS- del 16 dicembre 2025 dell’Università degli Studi di Foggia, con cui il suddetto Consiglio di Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata del dott. -OMISSIS-, anziché della ricorrente, la dott.ssa -OMISSIS-, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29.06.2022), in regime di impegno a tempo pieno, per il GSD -OMISSIS- “-OMISSIS-” – SSD -OMISSIS- “-OMISSIS-”, in esito alla procedura bandita con D.R. -OMISSIS- prot. N. -OMISSIS- del 27.6.2025, a decorrere dalla prima data utile”; b) il contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/2010 (nel testo vigente prima della entrata in vigore della Legge n. 79 del 29.06.2022), stipulato tra l’Università degli Studi di Foggia ed il dott. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia di approvazione della chiamata di altro candidato come ricercatore universitario a tempo determinato, nonché gli atti presupposti e il contratto stipulato con il candidato chiamato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che aveva ottenuto il miglior punteggio nella selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ha impugnato la proposta di chiamata formulata dal Consiglio di Dipartimento, la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e il contratto stipulato con altro candidato. In sede cautelare ha dedotto che l’amministrazione avrebbe sovvertito l’esito delle valutazioni della Commissione giudicatrice valorizzando, quale ragione prioritaria della scelta, le esigenze didattiche e la maggiore esperienza didattica del candidato individuato, criteri non previsti dal bando. Secondo la ricorrente, tale scelta avrebbe disatteso il criterio preferenziale previsto dal bando e dal regolamento universitario, costituito dal possesso di una significativa produzione scientifica sotto il profilo qualitativo e quantitativo, con violazione della par condicio. È stato inoltre dedotto un conflitto di interesse con riferimento alla composizione dell’organo dipartimentale chiamato a riesaminare la proposta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché la proposta di chiamata sembra aver sovvertito l’esito delle valutazioni della Commissione, attribuendo rilievo decisivo a esigenze didattiche e all’esperienza didattica del candidato prescelto, elementi non previsti dal bando, anziché al criterio preferenziale della significativa produzione scientifica qualitativa e quantitativa previsto dal bando e dal regolamento universitario. Il giudice ha quindi ordinato all’amministrazione di riesaminare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, sia la deliberazione del Consiglio di Dipartimento sia la successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, disponendo che il riesame del Consiglio di Dipartimento avvenga in una composizione che escluda il conflitto di interesse ritenuto positivamente apprezzabile. Nelle more è stato mantenuto l’attuale assetto didattico. È stata fissata la prosecuzione della camera di consiglio per l’8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata concessa in presenza di fumus boni iuris e pregiudizio grave e irreparabile.
art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010
Costituisce la base normativa della procedura per la chiamata di ricercatori universitari a tempo determinato della durata di trentasei mesi, nel testo previgente richiamato dal provvedimento.
articoli 8 e 10 del bando
Prevedono i criteri e le modalità dell’attività della Commissione giudicatrice e della chiamata, incluso il rilievo preferenziale della significativa produzione scientifica qualitativa e quantitativa.
articoli 8 e 10 del regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, di cui al d.r. n. 1755/2021
Sono richiamati quali disposizioni correlate al bando e confermano i criteri applicabili alla valutazione e alla chiamata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nelle procedure universitarie di chiamata di ricercatori a tempo determinato, l’organo chiamante non può sovvertire l’esito delle valutazioni della Commissione valorizzando criteri o esigenze non previsti dal bando e dalla disciplina regolamentare applicabile.
- Quando il bando attribuisce rilievo preferenziale alla significativa produzione scientifica sotto il profilo qualitativo e quantitativo, tale criterio deve essere effettivamente considerato dall’organo competente alla chiamata; la sua sostituzione con la maggiore esperienza didattica del candidato prescelto può integrare una violazione della par condicio.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai soli fini del riesame, ordinando all’amministrazione di rinnovare la valutazione degli atti senza anticipare definitivamente l’esito della procedura.
- Il riesame disposto dal giudice deve essere svolto da un organo composto in modo da escludere il conflitto di interesse concretamente apprezzato nella pronuncia cautelare, a garanzia dell’imparzialità della riedizione del potere.
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