Cassazione Penale, Sentenza n. 15687/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto su tre principali censure: 1) presunta abolitio criminis in relazione all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (sostenendo che il reato era stato abrogato dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con L. 3 ottobre 2025, n. 147) e quindi applicazione errata dell'art. 2 c.p.; 2) erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), per aver il Tribunale valorizzato la presunta permanenza della condotta, la natura non pericolosa dei rifiuti e non aver considerato il comportamento successivo, positivo e la non abitualità; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) nonostante comportamento collaborativo, assunzione di responsabilità e confessione spontanea.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla prima censura ha rilevato che, sebbene l'art. 256, comma 2, sia stato abrogato dalla novella del 2025, la medesima condotta (abbandono/deposito incontrollato di rifiuti o immissione nelle acque in violazione dell'art.192 commi 1 e 2) è oggi prevista con identico contenuto dall'art. 255, comma 1.1, della medesima disciplina: pertanto non sussiste abolitio criminis; unica modifica rilevante riguarda il trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha precisato che nella determinazione della pena si è applicata la cornice più favorevole (quella previgente). Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale: la condotta si è protratta per oltre un anno (gennaio 2022 - marzo 2023), la quantità dei rifiuti non era modesta e non vi sono prove di concrete iniziative poste in essere per la rimozione o il contenimento del danno; tale quadro esclude la particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p. Sulla terza censura la Corte ha ricordato che il riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella valutazione di merito del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici non dedotti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., essendo esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2
"Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2"
La norma (nella formulazione previgente) puniva i titolari di imprese e i responsabili di enti per abbandono/deposito incontrollato o immissione di rifiuti nelle acque; la Corte usa il contenuto testuale per confrontarlo con la nuova disciplina e valutare l'eventuale abolitio criminis.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, comma 1.1 (novellato dal d.l. n.116/2025)
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro."
La nuova disposizione riproduce il contenuto della condotta contestata; perciò non si configura abolitio criminis: la fattispecie resta penalmente rilevante, sebbene la cornice sanzionatoria sia stata modificata.
d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con L. 3 ottobre 2025, n. 147
Novella legislativa che ha riformulato gli articoli pertinenti della disciplina sui rifiuti; la Corte valuta l'effetto della novella rispetto alla permanenza o meno della rilevanza penale della condotta.
art. 131-bis c.p.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione fattuale complessiva (durata, quantità, pericolosità del bene, interventi riparatori): nel caso concreto la condotta permanen te per oltre un anno e la quantità non modesta hanno escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis; inoltre non sono state provate iniziative riparatorie efficaci.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono valutate dal giudice di merito con discrezionalità e la loro negazione, se fondata su motivazione adeguata, non è sindacabile in Cassazione se si tratta di valutazione dei fatti.
art. 2 c.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di irrilevanza di fatti abrogati: la Corte sottolinea che l'abolitio criminis sussiste solo se la condotta non è più prevista dalla legge; qui la condotta resta prevista altrove, quindi l'art. 2 non opera a favore del ricorrente.
art. 192, commi 1 e 2, d.lgs. n.152/2006
Indica il divieto di immettere rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee: la violazione di tale divieto costituisce elemento della condotta contestata.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata dalla Corte per l'imposizione delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità, purché non ricorra colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese e dell'eventuale sanzione pecuniaria in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'abolitio criminis opera solo se la condotta non è più prevista dalla legge: se la fattispecie viene ricondotta ad altra norma con identici elementi sostanziali, non si verifica abolitio.
- Se la riforma legislativa modifica soltanto la cornice sanzionatoria, al soggetto va applicata la normativa più favorevole (principio di favor rei) nella determinazione della pena.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e fattuale: durata dell'illecito, quantità e pericolosità dei beni, e l'esistenza di concreti interventi riparatori sono elementi decisivi; condotte protratte nel tempo e di non modesta entità di norma escludono la tenuità.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione non riforma valutazioni di merito ben motivate salvo vizi di logicità o violazioni di legge.
- Le dichiarazioni spontanee e il presunto comportamento collaborativo devono essere provati e concretamente valutati in grado di merito; tali valutazioni non sono riesaminabili in Cassazione se non per vizi motivazionali evidenti.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può comunque essere condannato alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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