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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30708/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che confermava la condanna per il reato di corruzione (artt. 319 e 321 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) nullita' o inutilizzabilita' delle intercettazioni autorizzate con i decreti n.13/2017, n.14/2017 e del decreto di proroga del 5/4/2017 per carenza di motivazione e perche' originate da intercettazioni disposte in altro procedimento (decreto n.136/2016) ritenute inutilizzabili; 2) assenza di prova del patto corruttivo e del rapporto sinallagmatico tra utilita' (euro 2.300) e atto d'ufficio, nonche' mancanza dell'elemento psicologico e della riconducibilita' dell'accordo al ricorrente; 3) con motivi aggiunti, vizio di competenza e di motivazione nella acquisizione dei tabulati telefonici (art.132 d.lgs.196/2003, come modificato dal dl. n.132/2021) e carenza di indicazione del reato nel decreto del Pubblico Ministero dell'11/5/2017

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o generici i primi due motivi che riproponevano censure gia' disattese in appello. Sulla questione delle intercettazioni ha affermato che i risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento possono legittimamente costituire notizia di reato da cui originano nuovi decreti autorizzativi autonomi e utilizzabili se dotati di propria motivazione; pertanto non si e' imposto il vizio trasmissibile automaticamente ai decreti successivi. Quanto al merito della responsabilita' per corruzione, la Corte ha confermato la valutazione di merito: esistono elementi indiziari coerenti e convergenti (conversazioni intercettate tra i Pirrello, riscontro con tabulati telefonici che collegano contatti con il ricorrente, video/filmati attestanti la consegna di parte della somma e documentazione amministrativa relativa all'immobile) che consentono di ritenere concluso il patto corruttivo e il rapporto sinallagmatico tra utilita' e atto d'ufficio. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per essere nuove questioni non connesse ai motivi principali e non dedotte in appello. In sintesi: rigetto del ricorso e conferma della condanna per corruzione.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 319, art. 321, art. 319-quater, art. 338

    Articoli richiamati per la qualificazione del reato di corruzione (art.319 e 321) e per collegare fatti emergenti in procedimenti diversi; la Corte ha ritenuto integrata la corruzione propria sulla base del rapporto sinallagmatico tra utilita' e atto d'ufficio

  • Codice di procedura penale

    art. 125, art. 191, art. 270

    Art.125 e 191 richiamati in relazione ai profili probatori e formali; art.270 citato in tema di divieto di utilizzazione di intercettazioni per procedimenti diversi e interpretato nella giurisprudenza come non ostativo all'utilizzo delle intercettazioni come notizia di reato per l'avvio di nuove indagini

  • D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice della privacy)

    art. 132, come modificato dall'art.1, comma 1-bis, dl. 30/9/2021 n.132

    Norma relativa all'acquisizione dei tabulati telefonici; la Corte ha richiamato la disciplina transitoria e ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti che sollevavano per la prima volta in cassazione profili di competenza e motivazione nella richiesta dei tabulati

Massime di principio

  • Le intercettazioni disposte in un procedimento non utilizzabili come prova in altro processo possono comunque costituire notizia di reato da cui scaturire decreti autonomi di intercettazione, purche' i nuovi decreti siano correttamente motivati
  • In cassazione il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli atti viziati e di dimostrarne la rilevanza decisiva sul compendio probatorio; censure generiche o ripetitive sono dichiarate inammissibili
  • Per la configurabilita' della corruzione non e' indispensabile una prova diretta: un insieme convergente di elementi (intercettazioni tra intermediari, tabulati che attestano contatti, videoregistrazioni di consegne di denaro, documentazione amministrativa) puo' essere ritenuto sufficiente a provare il patto corruttivo e il rapporto sinallagmatico
  • L'acquisizione e la valutazione dei tabulati telefonici richiedono attenzione alle disposizioni normative e transitorie; pero', sollevare questioni di competenza o di motivazione dei decreti per la prima volta in cassazione e' spesso inammissibile se non erano state dedotte anteriormente
  • Il giudicato cautelare in ordine all'inutilizzabilita' delle intercettazioni non vincola automaticamente il giudice del merito del procedimento principale, che puo' rivalutare autonomamente la legittimita' e la valenza probatoria degli atti

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