Sentenza n. 854/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - dell’atto n. 7316 del 16 luglio 2025, con il quale il Responsabile del SUAPE (Sportello territoriale di San Teodoro) ha disposto l’inefficacia della DUA presentata dalla ricorrente e trasmessa sul portale regionale il 26 maggio 2025, acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni Riviera Di Gallura con il n. 5121, avente ad oggetto un “parcheggio e sistema di controllo degli accessi in località Spiaggia Isuledda Costa Caddu”, ordinando “il divieto dall'iniziare e/o proseguire l’attività/l'intervento” di cui alla sopra citata DUA; nonché, per quanto occorrer possa, - della nota dell’Ufficio Urbanistica del Comune di San Teodoro, prot. 12108 del 15 luglio 2025 e per il risarcimento: - di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che ha dichiarato inefficace la DUA relativa alla realizzazione e gestione di un parcheggio con sistema di controllo degli accessi e ha vietato l’inizio o la prosecuzione dell’attività/intervento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Responsabile del SUAPE di San Teodoro che aveva disposto l’inefficacia della DUA trasmessa il 26 maggio 2025, avente a oggetto un parcheggio e un sistema di controllo degli accessi in località Spiaggia Isuledda Costa Caddu, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Ha impugnato, per quanto occorrer potesse, anche la nota dell’Ufficio Urbanistica del Comune di San Teodoro del 15 luglio 2025. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la DUA riguardava l’apertura di un parcheggio per la sola stagione turistica 2025 e che, per la stagione 2026, era stato adottato un nuovo provvedimento interdittivo. La ricorrente ha dichiarato che l’eventuale annullamento dell’atto non le avrebbe procurato alcun vantaggio pratico, rimettendosi sul punto alla decisione del TAR e chiedendo comunque la condanna dell’Amministrazione alle spese per soccombenza virtuale. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato il fumus boni iuris, ritenendo che l’interdizione della DUA si ponesse in contrasto con la precedente sentenza della Sezione n. 334/2025, ancora efficace, che aveva respinto la domanda del Comune diretta ad accertare o trasferire la proprietà dell’area; aveva inoltre ravvisato il periculum in mora nell’interesse della ricorrente all’utilizzo del bene e alla conservazione dei manufatti, in assenza di specifiche ragioni d’urgenza dedotte dal Comune.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la dichiarazione della stessa ricorrente circa l’assenza di qualsiasi vantaggio pratico conseguibile dall’annullamento dell’atto impugnato. La carenza di interesse è stata ricondotta alla natura stagionale dell’attività oggetto della DUA, limitata alla stagione 2025. Pur senza pronunciare l’annullamento dell’atto, il Collegio ha valutato virtualmente la fondatezza della pretesa ai fini delle spese, richiamando le ragioni già espresse in sede cautelare e ritenendo che esse depongessero per l’illegittimità del provvedimento interdittivo, anche perché in contrasto con la precedente sentenza della Sezione ancora efficace. Il Comune è stato quindi condannato a rifondere alla ricorrente 1.500 euro, oltre accessori e contributo unificato. Le spese tra tutte le altre parti sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
La norma è richiamata per il deposito di documenti e memorie in vista della trattazione del merito.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto della limitazione temporale dell’attività oggetto dell’atto impugnato, l’eventuale annullamento non potrebbe più procurare al ricorrente alcun vantaggio pratico e attuale.
- La dichiarazione del ricorrente secondo cui l’eventuale accoglimento non gli procurerebbe alcun vantaggio pratico è idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il giudizio si definisce per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può procedere a una valutazione virtuale della fondatezza della domanda ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
- Ai fini della soccombenza virtuale, la valutazione della probabile illegittimità dell’atto può fondarsi sulle ragioni già espresse dal giudice in sede cautelare, ove esse siano sufficienti a evidenziare il fumus boni iuris della pretesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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