Cassazione Penale, Sentenza n. 18379/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo dell'intero patrimonio della ditta individuale Falduto Vincenzo Zera disposto per il presunto traffico e adulterazione di prodotti petroliferi. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 321 c.p.p., sostenendo l'assenza di un percorso argomentativo esaustivo circa il fumus commissi delicti e il periculum in mora. In particolare, Falduto sosteneva di essere estraneo rispetto ad altri capi d'imputazione (B 3.9), di aver avuto un coinvolgimento temporale limitato (dal 28/06/2021 al 09/08/2021) e di aver interrotto i rapporti con i sodali; inoltre affermava che le somme trovate al sequestro d'urgenza non risultavano dimostrare provenienza illecita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le intercettazioni (esaminate dettagliatamente dal Tribunale del riesame) costituissero indizi gravi, precisi e concordanti a sufficienza per sostenere il fumus commissi delicti e il periculum in mora giustificativo del sequestro preventivo dell'intero patrimonio della ditta. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. È stata confermata la sussistenza del pericolo concreto che la disponibilità del patrimonio potesse agevolare la prosecuzione o la reiterazione delle condotte illecite. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro di completezza motivazionale; la Corte ha ritenuto invece che il Tribunale del riesame avesse dato adeguata motivazione circa fumus e periculum, respingendo la censura sulla base del merito delle intercettazioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre il versamento alla cassa delle ammende (somma determinata in tremila euro) a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015 (Sebbar) - principio sulle intercettazioni
Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015
La Corte richiama il principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la valutazione che risulti logica rispetto alle massime di esperienza è sottratta al sindacato di legittimità.
Giurisprudenza di legittimità sul sequestro preventivo (es. Valentino, Trotta, Vathaj)
Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020 (Valentino); Sez. 5, n. 22612 del 09/02/2010 (Trotta); Sez. 4, n. 36884 del 23/05/2007 (Vathaj)
Richiamato il principio che il sequestro preventivo richiede la pertinenza dell'oggetto con il reato e il concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze; la Corte ha ritenuto tali presupposti sussistenti nel caso in esame.
Massime di principio
- Intercettazioni gravi, precise e concordanti possono costituire base sufficiente per il fumus commissi delicti anche in assenza di altri riscontri esterni; la loro interpretazione rimane valutazione di merito poco sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
- Per il sequestro preventivo è necessario dimostrare sia la pertinenza del bene rispetto al reato sia il pericolo concreto che la disponibilità del bene aggravi o prolunghi le conseguenze del reato; quando sussistono elementi che indicano una partecipazione organizzata e seriale, il periculum è più facilmente configurabile.
- Le ammissioni parziali del ricorrente possono rafforzare l'impostazione accusatoria se, lette nel contesto investigativo, confermano ruoli o condotte rilevanti; non sempre un'ammissione o la dichiarata interruzione di rapporti sono sufficienti a escludere il rischio di reiterazione.
- La mera scoperta di somme di denaro non prova automaticamente la loro illiceità; tuttavia, in un contesto indiziario consistente, tali ritrovamenti possono contribuire a corroborare l'accusa e a giustificare misure cautelari patrimoniali.
- In sede di impugnazione cautelare è più efficace contestare la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito con riferimenti puntuali alle omissioni o contraddizioni probatorie, piuttosto che proporre semplici affermazioni alternative dei fatti.
- Se si contesta il contenuto delle intercettazioni in cassazione, occorre dimostrare la manifesta illogicità o irragionevolezza dell'interpretazione adottata dal giudice di merito; diversamente, la rivalutazione è preclusa.
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