Cassazione Civile, Ordinanza n. 01669/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dalla rottura dell’alloggiamento di un cuscinetto del generatore di una centrale idroelettrica. Una società proprietaria/gestore dell’impianto ha agito per il risarcimento dei danni contro il proprio fornitore del componente. Quest’ultimo ha chiamato in causa la società che aveva eseguito la riparazione del componente immediatamente prima del secondo guasto, chiedendone la manleva. Nel giudizio di merito la corte d’appello ha condannato il fornitore a risarcire la danneggiata e la società riparatrice a tenere indenne il fornitore. In cassazione la società riparatrice ha dedotto quattro censure: 1) violazione dell’art. 345, co. 3, c.p.c. per l’ammissibilità in appello di una perizia formata in altro giudizio e prodotta solo in secondo grado, sostenendo che la Corte territoriale non avesse motivato correttamente sulla sua ammissibilità e che non bastasse il contraddittorio tra le parti; 2) omessa motivazione su fatto decisivo e vizio motivazionale per avere la Corte d’appello fondato l’imputazione del guasto su una consulenza tecnica svolta in altro processo, senza adeguato vaglio critico; 3) violazione dell’art. 39, co. 2, c.p.c. per omessa declaratoria di continenza tra il giudizio risarcitorio e un separato giudizio pendente a Milano tra le stesse società; 4) violazione dell’art. 28 c.p.c. per il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale fondata su una clausola contrattuale di deroga a favore del Tribunale di Milano. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli infondati: ha affermato che la produzione del documento era consentita perché la perizia era stata resa in altro processo quando quello di appello era già pendente, quindi ricorreva la causa non imputabile richiesta dall’art. 345, co. 3, c.p.c.; ha inoltre chiarito che il consenso delle parti non è requisito di ammissibilità e che la consulenza tecnica percipiente può costituire fonte di prova, purché il giudice la vagli criticamente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e, comunque, ritenuto superato dal giudicato formatosi nel giudizio milanese; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non riportava il contenuto rilevante della clausola di foro convenzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché la perizia prodotta in appello era ammissibile ai sensi dell’art. 345, co. 3, c.p.c. in quanto formata solo dopo il primo grado e prodotta alla prima udienza utile, e perché la consulenza tecnica percipiente poteva legittimamente essere valorizzata come fonte di prova, purché soggetta a vaglio critico, come avvenuto nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibili il terzo motivo, per mancata specificazione dei presupposti della continenza e perché la questione era comunque superata dal giudicato nel giudizio milanese, e il quarto motivo, perché non autosufficiente in relazione al contenuto della clausola di deroga territoriale. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità a ciascuna delle parti controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
usato come base dei motivi di ricorso per dedurre vizi di violazione di legge, nullità processuali e vizio motivazionale.
art. 345, co. 3, c.p.c.
"non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"
consente in appello la produzione di nuovi documenti se la parte dimostra l’impossibilità non imputabile di produrli prima; non richiede consenso della controparte né una preventiva e autonoma decisione formale sull’ammissibilità distinta dall’utilizzo del documento.
art. 384, co. 4, c.p.c.
la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata anche in presenza di errori processuali, incluse le ipotesi di error in iudicando de modo procedendi, quando il fatto processuale è direttamente scrutinabile dal fascicolo.
art. 359 c.p.c.
il rinvio alle norme del primo grado opera solo in quanto compatibile; non impone in appello un rigido modulo procedimentale per una separata pronuncia sull’ammissibilità di prove precostituite.
art. 183, co. 7, c.p.c.
la norma riguarda la gestione delle prove da formare in giudizio; non è estensibile in modo da imporre all’appello un’autonoma udienza o ordinanza dedicata esclusivamente all’ammissibilità di documenti.
art. 39, co. 2, c.p.c.
per la continenza occorre la competenza del giudice preventivamente adito anche sulla causa successivamente proposta; in difetto di specifica allegazione di tale presupposto il motivo è inammissibile.
art. 28 c.p.c.
richiamato dalla parte per il foro convenzionale; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, senza esame nel merito della clausola.
art. 32 c.p.c.
indicata come norma corretta, in luogo dell’art. 36 c.p.c., ai fini dei rapporti tra garanzia propria e impropria secondo l’orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In appello possono essere prodotti documenti nuovi quando la parte dimostri di non aver potuto produrli nel primo grado per causa ad essa non imputabile; la mera mancata contestazione dell’avversario non sana un’eventuale inammissibilità, ma il consenso delle parti non è un requisito di ammissione.
- La consulenza tecnica percipiente può costituire non solo ausilio valutativo, ma anche fonte e mezzo di prova, quando l’accertamento del fatto richieda cognizioni tecniche specialistiche; il giudice di merito deve comunque svolgere un vaglio critico delle risultanze peritali.
- La motivazione sulla valorizzazione di una consulenza tecnica proveniente da altro giudizio è tanto più rigorosa quanto più divergono fatti, parti o periodo storico; quando invece si tratta degli stessi fatti tra le stesse parti, il richiamo può essere congruo se il giudice mostra di averlo criticamente esaminato.
- Il principio di economia processuale consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, co. 4, c.p.c. anche rispetto a errori di diritto processuale, purché il fatto processuale sia autonomamente verificabile dal fascicolo.
- Le censure di continenza, incompetenza o foro convenzionale devono essere autosufficienti e specifiche: il ricorrente deve indicare i presupposti normativi rilevanti e il contenuto della clausola o del rapporto processuale dedotto, altrimenti il motivo è inammissibile.
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