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Sentenza

Sentenza n. 304/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - degli atti di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione dal servizio dei ricorrenti; - dell'invito di cui all'art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021; - del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'obbligo vaccinale Covid-19; - della Circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della P.S., prot. 6142 del 10 dicembre 2021 e successive modifiche; - della Circolare Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, prot. 24757 del 11 dicembre 2021; - dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021; - del decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76 del 28 maggio 2021; - del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 19 novembre 2021; - del Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221; - del Decreto Legge 7 giugno 2022, n.1; -di ogni altro atto normativo amministrativo presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202200320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione dal servizio, invito all'adempimento, atti di delega e autorizzazione al trattamento dei dati e circolari applicative, nonché le disposizioni normative presupposte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dipendenti della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, hanno impugnato i provvedimenti di sospensione dal servizio adottati per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, deducendo anche l'illegittimità costituzionale della relativa disciplina. Hanno sostenuto l'inefficacia dei vaccini, la non necessità dell'obbligo per la regressione della pandemia, la natura sostanzialmente sanzionatoria della sospensione, la violazione dei principi di necessità, urgenza, ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà, nonché degli artt. 1, 2, 3, 4 e 32 Cost. Sono state prospettate ulteriori violazioni degli artt. 3, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 8 CEDU. I ricorrenti hanno inoltre contestato la mancata corresponsione di un trattamento economico minimo, l'omessa valutazione di mansioni alternative, la durata della misura oltre la cessazione dello stato di emergenza e una disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, questi ultimi ammessi in determinate condizioni ai servizi mediante semplice tampone. Hanno infine censurato gli atti amministrativi applicativi e il trattamento dei dati personali connesso alla verifica dell'obbligo vaccinale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che le censure non superassero il requisito della non manifesta infondatezza necessario per rimettere le questioni alla Corte costituzionale. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui l'obbligo vaccinale anti-Covid, anziché il ricorso al solo tampone, non era irragionevole o sproporzionato rispetto alle conoscenze scientifiche disponibili e perseguiva la tutela della salute individuale e collettiva. I vaccini non sono stati qualificati come farmaci sperimentali, essendo autorizzati mediante procedura condizionata assistita da garanzie. La sospensione è stata ritenuta una conseguenza temporanea dell'impossibilità di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali, non una sanzione disciplinare, con conservazione del posto di lavoro e senza effetti disciplinari; pertanto è stata ritenuta legittima anche la mancata corresponsione della retribuzione o di un assegno alimentare. Il Collegio ha escluso la violazione dell'art. 32 Cost., valorizzando il bilanciamento tra autodeterminazione sanitaria e salute collettiva, nonché la discrezionalità legislativa fondata su dati medico-scientifici non dimostratisi erronei o indeterminati. Ha ritenuto non necessario il consenso informato in senso tecnico quando il trattamento sanitario è imposto direttamente dalla legge, ferma la necessità di fornire adeguate informazioni. Ha escluso l'applicabilità diretta della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non trattandosi di materia rientrante nell'attuazione del diritto dell'Unione, e ha ritenuto compatibile l'obbligo vaccinale con l'art. 8 CEDU. Non è stata ravvisata disparità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati, né tra italiani e stranieri, trattandosi di situazioni non comparabili. L'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44/2021, relativo all'assegnazione a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione, è stato ritenuto applicabile al personale sanitario impossibilitato a vaccinarsi per ragioni di salute, non ai lavoratori che rifiutino la vaccinazione. La censura concernente la durata della misura rispetto allo stato di emergenza è stata respinta mediante interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, ritenendo che la sospensione fosse destinata a cessare con il venir meno della situazione emergenziale. La doglianza fondata sulla durata massima dello stato di emergenza prevista dal Codice della protezione civile è stata giudicata inconferente, poiché il giudizio riguardava gli obblighi vaccinali e non gli atti di dichiarazione o proroga dell'emergenza. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ... si applica anche ... al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico

    La disposizione estendeva l'obbligo vaccinale al personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico e legittimava, in caso di mancato adempimento, la sospensione temporanea dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2 d.l. 172/2021

    Ha introdotto l'art. 4-ter nel d.l. n. 44/2021, estendendo l'obbligo vaccinale a ulteriori categorie di personale, tra cui quelle della difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

  • art. 4, comma 2, d.l. 44/2021

    Solo in caso di accertato pericolo per la salute ... non sussiste l'obbligo ... e la vaccinazione può essere omessa o differita

    L'esenzione o il differimento dell'obbligo presuppongono specifiche condizioni cliniche documentate e non comprendono il rifiuto volontario della vaccinazione.

  • art. 4, comma 7, d.l. 44/2021

    Per il periodo in cui la vaccinazione ... è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione

    L'obbligo di assegnazione a mansioni diverse opera per i soggetti impossibilitati a vaccinarsi per ragioni di salute, non per chi scelga volontariamente di non vaccinarsi.

  • art. 32 Cost.

    L'imposizione di un trattamento sanitario può essere giustificata dal bilanciamento tra libertà individuale di autodeterminazione e tutela della salute collettiva, in applicazione del principio di solidarietà, purché la scelta legislativa sia ragionevole e fondata su dati scientifici.

  • art. 77 Cost.

    La censura relativa alla mancanza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge non è stata ritenuta idonea a fondare la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

  • art. 8 CEDU

    Non è incompatibile con l'obbligo vaccinale quando la misura sia prevista dalla legge, persegua la tutela della salute, risponda a un urgente bisogno sociale, sia proporzionata e disponga di un sistema sanzionatorio proporzionato.

  • art. 51 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Carta non è stata ritenuta direttamente applicabile a una disciplina nazionale sulle vaccinazioni obbligatorie non adottata nell'attuazione del diritto dell'Unione.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 1/2018

    La disciplina sulla durata massima dello stato di emergenza non è direttamente rilevante per valutare la legittimità degli atti applicativi dell'obbligo vaccinale, diversi dagli atti di dichiarazione o proroga dell'emergenza.

  • art. 2087 c.c.

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo datoriale di sicurezza, coerente con la sospensione dal servizio del lavoratore non vaccinato in presenza dell'obbligo vaccinale.

  • art. 18 d.lgs. 81/2008

    È richiamato insieme all'art. 2087 c.c. a sostegno della legittimità della sospensione quale misura funzionale alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Massime di principio

  • L'obbligo vaccinale imposto dalla legge per categorie di lavoratori esposte a particolari esigenze di tutela della salute pubblica non è irragionevole o sproporzionato se fondato su dati scientifici validati, modulato in relazione all'andamento epidemiologico e assistito da garanzie temporali e dalla conservazione del rapporto di lavoro.
  • La discrezionalità legislativa nell'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio è sindacabile solo quando i dati scientifici posti a fondamento della scelta siano incontrovertibilmente erronei o talmente indeterminati da impedire un'applicazione razionale della disciplina.
  • Quando la vaccinazione è imposta direttamente dalla legge, il fondamento giuridico del trattamento sanitario è l'obbligo legislativo; non è quindi necessario un consenso informato in senso tecnico, ferma la necessità che l'interessato riceva informazioni adeguate sul trattamento.
  • La sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore che non adempie volontariamente all'obbligo vaccinale non costituisce sanzione disciplinare, se non comporta conseguenze disciplinari, assicura la conservazione del posto e deriva dall'impossibilità temporanea di svolgere mansioni a rischio di diffusione del contagio.
  • L'obbligo di assegnare mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione previsto per chi non può vaccinarsi per ragioni di salute non si estende al lavoratore che scelga volontariamente di non adempiere all'obbligo vaccinale.
  • La diversità di trattamento tra lavoratori vaccinati e non vaccinati, nonché tra categorie di persone soggette a discipline differenti in ragione della provenienza o della copertura vaccinale, non viola il principio di uguaglianza quando le situazioni poste a confronto non sono omogenee rispetto alla finalità di tutela della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaStato giuridico e avanzamentoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiSanitàForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionale

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