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CCNL

CCNL Terziario (FID - FederPartiteIva)

CCNLH02Y

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 ott 2020 al 30 set 2023

Parti stipulanti

SindacatiF.I.D. - Federazione Italiana Dipendenti
Datori di lavoroFederPartiteIva

Sfera di applicazione

Si applica ai dipendenti delle imprese, costituite sotto qualsiasi forma giuridica anche cooperativa, operanti in Italia nei settori del commercio, della distribuzione, dei servizi, del turismo e dei pubblici esercizi.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese operanti nei settori:

  • commercio;
  • distribuzione;
  • servizi;
  • turismo;
  • pubblici esercizi.

Decorrenza: 01/10/2020
Scadenza: 30/09/2023

Il testo consolidato del 21/06/2021 risulta modificato dall'Accordo del 26/02/2024, che ha introdotto nuove causali per il contratto a tempo determinato.

La validità contrattuale è triennale. In caso di mancato rinnovo nei termini previsti, il testo richiama il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale secondo le regole contrattuali.

Ambito di applicazione

Il contratto si applica a un perimetro molto ampio di attività, tra cui:

  • commercio al dettaglio e all'ingrosso;
  • distribuzione alimentare e non alimentare;
  • servizi alle imprese e alle persone;
  • agenzie, attività commerciali e ausiliarie del commercio;
  • bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde, fast food, gelaterie;
  • alberghi, residence, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari;
  • pubblici esercizi in genere.

Parti firmatarie

Organizzazione datoriale

  • FederPartiteIva

Organizzazione sindacale

  • F.I.D. - Federazione Italiana Dipendenti

Trattamento economico

Elementi retributivi principali

La retribuzione mensile è composta principalmente da:

  • paga base nazionale conglobata;
  • eventuali scatti di competenza;
  • premi/produttività dove previsti;
  • ulteriori voci della contrattazione nazionale o di secondo livello.

Per i quadri spetta inoltre una indennità di funzione.

È previsto un E.D.R. di 50,00 euro mensili per 13 mensilità, che non incide sul TFR, da riconoscere ai lavoratori quando l'impresa non aderisce al sistema di bilateralità / EB01 o non è in regola con i versamenti. Le imprese aderenti e in regola non erogano tale elemento.

Divisori e mensilità

VoceMisura
Divisore orario168
Divisore orario lavoratori discontinui195
Divisore giornaliero26
Mensilità13

Nel testo completo compare anche un richiamo al divisore 173 nelle tabelle finali, ma la sintesi economica di riferimento riporta 168 come divisore orario generale e 195 per i discontinui.

Minimi mensili nazionali conglobati - Terziario (regime ordinario)

Livello01/10/202001/06/202101/02/202201/10/202230/09/2023Ind. funzioneE.D.R.
Q2.360,842.381,132.406,492.431,842.457,20180,0050,00
12.170,182.187,512.209,172.230,832.252,48-50,00
21.949,181.964,741.984,202.003,652.023,10-50,00
31.743,451.757,371.774,771.792,171.809,57-50,00
41.581,911.594,541.610,331.626,111.641,90-50,00
51.478,831.490,641.505,401.520,161.534,92-50,00
61.382,161.393,191.406,991.420,781.434,58-50,00
71.254,961.264,981.277,511.290,091.302,56-50,00

Regime retributivo per aree svantaggiate

Il regime retributivo differenziato può applicarsi:

  1. alle aziende fino a 15 dipendenti con sede produttiva nelle regioni del Mezzogiorno: Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania;
  2. a tutte le aziende con sede produttiva in comuni con meno di 10.000 abitanti, montani o rurali, purché non turistici;
  3. alle aziende con sede produttiva in territori dichiarati in stato di calamità.

Può inoltre essere applicato, per un massimo di 36 mesi, in tutto il territorio nazionale in caso di:

  • crisi aziendale e occupazionale;
  • avvio di nuove attività.

Non è cumulabile, per il medesimo lavoratore, con il regime di primo ingresso o di reimpiego.

Minimi mensili aree svantaggiate

Livello01/10/202001/06/202101/02/202201/10/202230/09/2023E.D.R.
Q1.904,90*2.032,67*2.069,182.089,472.109,7650,00
11.736,141.750,001.767,331.784,661.801,9850,00
21.559,341.571,791.587,351.602,911.618,4850,00
31.394,761.405,891.419,811.433,731.447,6550,00
41.265,521.275,631.288,261.300,891.313,5250,00
51.183,061.192,511.204,311.216,121.227,9350,00
61.105,721.114,551.125,591.136,621.147,6650,00
71.003,971.011,981.022,001.032,021.042,0450,00

\* Nella sintesi di riferimento è segnalato un probabile refuso contrattuale nel testo CCNL: gli importi del livello Quadri risultano invertiti tra 01/10/2020 e 01/06/2021. La presente tabella segue i valori riportati nella sintesi.

Regime di primo ingresso

Riguarda lavoratori a tempo indeterminato privi di esperienza professionale pregressa nelle mansioni di assunzione, limitatamente ai primi 2 anni dalla data di assunzione.

Minimi mensili primo ingresso

Livello01/10/202001/06/202101/02/202201/10/202230/09/2023E.D.R.
3 - 1° anno1.307,581.318,021.331,071.344,121.357,1750,00
3 - 2° anno1.481,931.493,761.508,551.523,341.538,1350,00
4 - 1° anno1.186,431.195,901.207,741.219,581.231,4250,00
4 - 2° anno1.344,621.355,351.368,771.382,191.395,6150,00
5 - 1° anno1.109,121.117,971.129,041.140,111.151,1850,00
5 - 2° anno1.257,001.267,011.279,581.292,131.304,6750,00
6 - 1° anno1.036,611.044,891.055,241.065,581.075,9350,00
6 - 2° anno1.174,831.184,211.195,931.207,661.219,3850,00

Premio presenza

Se non sono stati istituiti premi di risultato variabili tramite accordo aziendale o territoriale, è previsto un premio presenza collegato all'effettiva presenza in servizio.

Giorni di assenzaMisura del premio presenza
Da 0 a 2 giorni120% della retribuzione mensile
Da 3 a 4 giorni115% della retribuzione mensile
Da 5 a 8 giorni110% della retribuzione mensile
Da 9 a 10 giorni100% della retribuzione mensile
Da 11 a 14 giorni80% della retribuzione mensile
Dal 15° giorno60% della retribuzione mensile

Sono considerati giorni di assenza, tra gli altri:

  • assenza non giustificata;
  • malattia non professionale;
  • infortunio non sul lavoro;
  • permessi e aspettative non retribuite;
  • astensione facoltativa per maternità;
  • congedo per formazione.

Non rientrano invece tra le assenze rilevanti:

  • ferie;
  • ricovero ospedaliero e relativa convalescenza certificata;
  • infortunio sul lavoro;
  • malattia professionale;
  • maternità obbligatoria;
  • permessi retribuiti;
  • permessi sindacali;
  • permessi di legge.

Scatti di competenza

Ogni lavoratore ha diritto a scatti di competenza pari a:

  • 1,5% della retribuzione mensile;
  • massimo 10 scatti triennali.

Condizione di maturazione: partecipazione ad attività/percorsi formativi inerenti la qualifica professionale per almeno 50 ore nel triennio.

In caso di certificazione delle competenze ottenuta a fine percorso, lo scatto è incrementato di un ulteriore:

  • 0,5%.

A livello aziendale può essere previsto, in sostituzione o integrazione, un premio di produttività.

Altre indennità economiche

IstitutoMisura
Indennità di cassa10% della paga base nazionale conglobata
Ticket / indennità sostitutiva mensa7,00 euro per giornata di effettiva presenza superiore a 4 ore
Indennità di reperibilità10,00 euro
Trasferta inferiore a 24 ore16,00 euro
Trasferta superiore a 24 ore32,00 euro al giorno o frazione

Indennità di trasporto

Comune di lavoroImporto mensile
Meno di 100.000 abitanti30,00 euro
Meno di 500.000 abitanti40,00 euro
Meno di 1.000.000 abitanti50,00 euro
Più di 1.000.000 abitanti60,00 euro

L'indennità di trasporto è dovuta per 12 mensilità ed è riconosciuta anche durante:

  • malattia;
  • infortunio;
  • ferie.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali
  • per lavoratori discontinui o con mansioni di semplice attesa/custodia: specifiche regole contrattuali, con divisore orario 195

Flessibilità e banca ore

Il contratto consente:

  • superamento dell'orario contrattuale sino a 48 ore settimanali;
  • per un massimo di 24 settimane;
  • con recupero mediante corrispondente riduzione oraria nei periodi di minore intensità.

Le ore di straordinario possono confluire nella banca ore.

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno feriale dalla 41ª alla 48ª ora15%
Straordinario diurno feriale oltre la 48ª ora20%
Straordinario notturno dalla 41ª alla 48ª ora35%
Straordinario notturno oltre la 48ª ora40%
Straordinario festivo30%
Straordinario festivo notturno50%

Limite annuo di lavoro straordinario: 250 ore per lavoratore.

Lavoro notturno, festivo e riposo settimanale

  • lavoro notturno: nella sintesi economica è indicato come quello svolto dalle 22:00 alle 06:00;
  • maggiorazione notturno feriale: 30%;
  • maggiorazione notturno festivo: 60%.

Le ore lavorate nei giorni festivi sono compensate come lavoro straordinario festivo.

Il lavoro nel giorno di riposo settimanale comporta:

  • maggiorazione del 10% sulla quota oraria;
  • fermo il diritto al riposo compensativo secondo legge.

Ferie, permessi e festività

IstitutoMisura
Ferie annuali26 giorni lavorativi
Festività soppresse32 ore annue
ROL16 ore annue
Congedo matrimoniale15 giorni consecutivi di calendario
Permesso per lutto / grave infermità3 giorni per evento

Sono festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.

Assenze, malattia, infortunio e maternità

Malattia

Periodo di comporto

  • 180 giorni di calendario;
  • per patologie oncologiche e malattie che richiedano trapianto come unica terapia: estensione, a richiesta, fino a 24 mesi.

Trattamento economico

PeriodoTrattamento
Primi 3 giorni, fino a 6 eventi annui60% della retribuzione lorda
Dal 7° evento annuo per i primi 3 giorninessuna indennità
Dal 4° al 20° giorno75% della retribuzione giornaliera
Dal 21° al 180° giorno100% della retribuzione giornaliera

Per le festività cadenti in malattia, il datore integra fino al 100% della retribuzione di fatto.

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto: fino a guarigione avvenuta;
  • giorno dell'infortunio: intera retribuzione giornaliera a carico del datore;
  • giorni successivi: integrazione dell'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione giornaliera.

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria è prevista integrazione economica fino al:

  • 100% della retribuzione.

Periodo di prova

LivelloDurata
Quadri e 1° livello180 giorni
2° e 3° livello90 giorni
4° e 5° livello60 giorni
4° super e 4° livello45 giorni
6° e 7° livello30 giorni

Nel testo completo compare anche il richiamo a 6° super, 6° e 7° livello = 30 giorni.

I giorni di prova sono di effettivo lavoro.

Lavoro a tempo parziale

  • trattamento economico e normativo riproporzionato alla prestazione ridotta;
  • lavoro supplementare: massimo 25% dell'orario concordato;
  • maggiorazione lavoro supplementare: 15%;
  • clausole elastiche e flessibili: maggiorazione non inferiore al 20%.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Livello di destinazioneDurata
2°, 3°, 4°, 5° livello36 mesi
6° livello24 mesi

Nel testo completo, per turismo/pubblici esercizi è richiamato anche il 6° livello super con durata di 24 mesi.

Retribuzione apprendistato professionalizzante

AnnualitàRetribuzione
1° anno70%
2° anno80%
3° anno90%

Percentuali calcolate sulla retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Limiti numerici apprendisti

  • rapporto massimo ordinario: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
  • aziende con meno di 10 dipendenti: rapporto massimo 100%;
  • in assenza di lavoratori qualificati o con meno di 3 qualificati: massimo 3 apprendisti.

Per i datori con più di 50 dipendenti, nuove assunzioni di apprendisti professionalizzanti subordinate alla conferma a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti, con esclusioni previste dal contratto.

Contratto a tempo determinato e stagionali

Tempo determinato

Il contratto a termine rinvia alla disciplina legale vigente per durata, proroghe, rinnovi e limiti quantitativi.

L'Accordo del 26/02/2024 introduce ulteriori causali, alternative a quelle di legge:

  1. picchi di più intensa richiesta proveniente dal mercato non fronteggiabili con l'assetto ordinario;
  2. accrescimento dell'attività produttiva per richieste eccezionali della clientela o scadenze perentorie;
  3. necessità di ampliare l'assortimento con nuovi prodotti non presenti nella normale attività;
  4. necessità urgente di reperire risorse umane con nuove professionalità e specializzazioni.

Il lavoratore a termine ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo del tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorato.

Periodo di prova nel tempo determinato: pari a quello del tempo indeterminato per il medesimo livello; se il rapporto è inferiore all'anno, la durata è pari al 20% della prova ordinaria.

Diritto di precedenza: per chi abbia lavorato per oltre 6 mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi, previa manifestazione scritta della volontà entro 6 mesi dalla cessazione.

Lavoro stagionale

Sono aziende stagionali quelle che hanno un periodo di chiusura annua non inferiore a 3 mesi.

Principali regole:

  • periodo di prova: 10 giorni;
  • nessun periodo di prova per chi abbia già lavorato nella stessa azienda e con la stessa qualifica;
  • preavviso: 7 giorni per lavoratori a tempo determinato, 15 giorni per quelli a tempo indeterminato;
  • orario: 8 ore giornaliere; fino a 10 ore per mansioni discontinue o di semplice attesa;
  • ferie non godute durante la stagione: indennità sostitutiva;
  • tredicesima: può essere erogata anche in ratei mensili;
  • congedo matrimoniale: non dovuto nelle aziende stagionali;
  • TFR: corrisposto alla cessazione del rapporto.

Preavviso di licenziamento o dimissioni

LivelloFino a 5 anniTra 5 e 10 anniOltre 10 anni
Quadri e 1° livello60 giorni90 giorni120 giorni
2° e 3° livello30 giorni45 giorni60 giorni
4° e 5° livello20 giorni30 giorni45 giorni
6° e 7° livello15 giorni20 giorni20 giorni

Nel testo completo è ricompreso anche il 6° super nella stessa fascia del 6° e 7° livello.

La decorrenza del preavviso inizia dal 1° o dal 16° giorno del mese.

TFR

Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge.

Sono escluse dalla base di calcolo del TFR, tra le altre:

  • rimborsi spese;
  • una tantum occasionali;
  • compensi per lavoro straordinario e festivo;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • indennità sostitutiva ferie;
  • indennità di trasferta e diarie non continuative;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.

Bilateralità

Il contratto individua nell'Ente Bilaterale Nazionale EB01 lo strumento di gestione di numerosi istituti contrattuali.

Contributi e riflessi economici

VoceImporto
Contributo EB01 a carico datore20,00 euro mensili per lavoratore
E.D.R. in caso di mancato versamento50,00 euro lordi mensili per 13 mensilità

L'E.D.R. non entra nel calcolo del TFR.

Osservazioni finali di lettura contrattuale

  • Il testo completo contiene anche tabelle per il settore turismo e pubblici esercizi, con importi diversi rispetto al settore terziario/commercio; tuttavia, i valori economici riportati sopra seguono principalmente la sintesi fornita, che evidenzia le retribuzioni del comparto terziario/FederPartiteIva.
  • La sintesi economica privilegia i dati retributivi più chiaramente esposti per il settore terziario, comprese le tabelle di ordinario, aree svantaggiate e primo ingresso.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21/06/2021Accordo integrativo sulle causali del contratto a termine del 26/02/2024

Testo integrale

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