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CCNL

CCNL Agenzie Immobiliari

CCNLH0B1

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 mag 2025 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiFILCAMS-CGILFISASCAT-CISLUILTuCS-UIL
Datori di lavoroF.I.A.I.P.

Sfera di applicazione

Personale dipendente dagli agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi. Il CCNL disciplina, per quanto compatibile con la legge, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, le altre modalità d'impiego previste dal contratto, nonché gli stage di orientamento al lavoro.

Inquadramento generale

Il CCNL si applica ai dipendenti delle agenzie immobiliari professionali, ai mandatari a titolo oneroso e ai mediatori creditizi.

Validità:

  • Decorrenza: 01/05/2025
  • Scadenza: 31/12/2027

Il contratto sostituisce, per gli istituti modificati, la disciplina economica e normativa del precedente CCNL del 07/06/2021, come aggiornata dall'Ipotesi di accordo del 19/05/2025.

Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore già riconosciute al singolo lavoratore.

Parti firmatarie

Parte datoriale:

  • F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali)

Organizzazioni sindacali:

  • FILCAMS-CGIL
  • FISASCAT-CISL
  • UILTuCS-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza.

Livello01/05/202501/01/202601/01/202701/05/2027Scatto triennaleIndennità di funzione
Q€ 2.604,83€ 2.664,62€ 2.724,41€ 2.799,14€ 33,05€ 250,00
1°€ 2.404,16€ 2.459,35€ 2.514,53€ 2.583,51€ 30,99-
2°€ 2.156,50€ 2.206,00€ 2.255,50€ 2.317,37€ 28,41-
3°€ 1.925,95€ 1.970,16€ 2.014,37€ 2.069,63€ 25,31-
4°€ 1.742,68€ 1.782,68€ 1.822,68€ 1.872,68€ 23,24-
5°€ 1.629,42€ 1.666,82€ 1.704,22€ 1.750,97€ 22,21-
6°€ 1.517,10€ 1.549,75€ 1.582,39€ 1.623,19€ 21,17-
Cat. A*€ 1.940,85€ 1.985,40€ 2.029,95€ 2.085,63--
Cat. B*€ 1.733,36€ 1.773,15€ 1.812,93€ 1.862,67--

Note:

  • L'indennità di funzione di € 250,00 spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per le mensilità previste dal contratto.
  • Gli scatti di anzianità sono 10 triennali.

Categorie A e B: agenti immobiliari subordinati con retribuzione in parte fissa e in parte a provvigioni, in caso di prima assunzione presso la stessa impresa.

Aumenti contrattuali del rinnovo 2025

LivelloRetribuzione al 30/04/2025Aumento 01/05/2025Aumento 01/01/2026Aumento 01/01/2027Aumento 01/05/2027Aumento totaleRetribuzione finale
Q€ 2.500,20€ 104,63€ 59,79€ 59,79€ 74,74€ 298,94€ 2.799,14
1€ 2.307,59€ 96,57€ 55,18€ 55,18€ 68,98€ 275,92€ 2.583,51
2€ 2.069,87€ 86,63€ 49,50€ 49,50€ 61,88€ 247,50€ 2.317,37
3€ 1.848,59€ 77,36€ 44,21€ 44,21€ 55,26€ 221,04€ 2.069,63
IV€ 1.672,68€ 70,00€ 40,00€ 40,00€ 50,00€ 200,00€ 1.872,68
V€ 1.563,97€ 65,45€ 37,40€ 37,40€ 46,75€ 187,00€ 1.750,97
VI€ 1.459,98€ 57,12€ 32,64€ 32,64€ 40,80€ 163,21€ 1.623,19

Una tantum

L'una tantum spetta ai dipendenti assunti prima del 01/01/2025.

Per i dipendenti assunti nel periodo dal 01/01/2023 al 01/09/2025, le quote sono riconosciute proporzionalmente ai mesi lavorati tra la data di assunzione e il 01/09/2025, sia per la rata di settembre 2025 sia per quella di maggio 2026.

Livello01/09/202501/05/2026
Q€ 149,47€ 149,47
1€ 137,96€ 137,96
2€ 123,75€ 123,75
3€ 110,52€ 110,52
IV€ 100,00€ 100,00
V€ 93,50€ 93,50
VI€ 87,28€ 87,28

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 168
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità annue: 14

Elemento aggiuntivo retributivo in caso di mancato versamento QSC

Le aziende che non versano la QSC devono corrispondere a ciascun lavoratore un importo forfetario pari al 2,40% della retribuzione mensile di fatto, per 14 mensilità, garantendo in alternativa le prestazioni di assistenza sanitaria.

Tale importo:

  • non è assorbibile;
  • costituisce E.A.R. - elemento aggiuntivo della retribuzione;
  • incide su tutti gli istituti retributivi di legge e di contratto, compresi indiretti, differiti e TFR;
  • va erogato mensilmente.

Quota di servizio contrattuale (QSC)

Il sistema di bilateralità EBNAIP è finanziato da:

  • 1,90% della retribuzione mensile per 14 mensilità, di cui:
    • 0,30% a carico del lavoratore
    • 1,60% a carico del datore di lavoro
  • Quota forfetaria di € 12,00 mensili per 12 mensilità, a carico del datore di lavoro.

Indennità varie

Indennità di cassa

Al personale addetto continuativamente ad operazioni di cassa, con piena responsabilità della gestione e obbligo di accollarsi eventuali differenze, spetta un'indennità pari al:

  • 5% della paga base nazionale conglobata

Indennità di trasferta

Oltre al rimborso spese documentate, spetta una diaria di:

  • € 13,00 giornalieri per missioni oltre 8 ore e fino a 24 ore
  • € 26,00 giornalieri per missioni oltre 24 ore

Per missioni superiori a un mese, la diaria è ridotta del 10%. Per trasferte inferiori a 8 ore spetta il solo rimborso spese.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali

L'orario può essere distribuito su 5 o 6 giorni.

Flessibilità dell'orario

Possono essere realizzati specifici accordi aziendali che prevedano:

  1. fino a 44 ore settimanali per massimo 24 settimane
    • con incremento dei permessi retribuiti di 45 minuti per ogni settimana di superamento;
  2. fino a 48 ore settimanali per massimo 24 settimane
    • con incremento dei permessi retribuiti di 70 minuti per ogni settimana di superamento.

Le ore aggiuntive devono essere compensate con corrispondenti riduzioni in periodi di minore attività.

Se i permessi aggiuntivi maturati non vengono fruiti, le relative ore sono pagate con la maggiorazione prevista per lo straordinario, entro il sesto mese successivo alla fine del programma annuale di flessibilità.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all'orario definito anche in regime di flessibilità.

Maggiorazioni:

  • 15% straordinario feriale
  • 30% straordinario festivo
  • 30% straordinario notturno feriale
  • 50% straordinario notturno festivo

Lavoro notturno, domenicale e festivo

  • Lavoro notturno: dalle 22:00 alle 06:00
  • Lavoro festivo: lavoro prestato nei giorni festivi
  • Lavoro domenicale: nelle località turistiche, balneari, lacustri, montane e termali, spetta un'indennità pari al 10% della paga base conglobata per tutte le ore effettivamente prestate, fermo il riposo compensativo.

Ferie, permessi e festività

Ferie

  • 26 giorni lavorativi annui

Permessi retribuiti

  • Ex festività soppresse: 32 ore annue
  • ROL: 56 ore annue

Festività

Sono considerate festive le ricorrenze previste dalla legge e il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni di calendario

Permessi per natalità e lutti familiari

  • 3 giorni per natalità
  • 3 giorni per lutto familiare fino al terzo grado

Congedi per eventi e gravi motivi familiari

Per grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o convivente:

  • 3 giorni lavorativi annui, oppure
  • diversa articolazione oraria concordata, con riduzione complessiva equivalente.

Permessi per assistenza a persone con disabilità

Si applicano le norme di legge (L. 104/1992 e D.Lgs. 151/2001), con previsione contrattuale che richiama in particolare:

  • prolungamento dell'astensione facoltativa fino a 3 anni di età del bambino;
  • in alternativa 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età (1 ora se orario inferiore a 6 ore);
  • dopo il terzo anno e fino al diciottesimo, 3 giorni di permesso al mese o riduzione oraria equivalente.

Congedo per cure per invalidi

Per lavoratori mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%:

  • fino a 30 giorni annui, anche frazionabili
  • il periodo non rientra nel comporto
  • trattamento economico come per la malattia

Congedo per donne vittime di violenza di genere

La lavoratrice inserita in percorsi di protezione certificati ha diritto ad astenersi dal lavoro per:

  • massimo 90 giorni lavorativi

Il periodo:

  • è computato nell'anzianità di servizio;
  • matura ferie, riposi, tredicesima, quattordicesima e TFR;
  • dà diritto all'indennità prevista dalla legge.

Il testo contrattuale richiama anche la possibilità, in presenza delle condizioni previste, di proroga e di trasformazione del rapporto a part-time, oltre al trasferimento ad altra sede in presenza di disponibilità.

Malattia e infortunio

Malattia

  • Periodo di comporto: 180 giorni in un anno solare

Trattamento economico complessivo:

  • 100% della retribuzione giornaliera netta per i primi 3 giorni (carenza)
  • 85% dal 4° al 20° giorno
  • 100% dal 21° giorno in poi

Infortunio sul lavoro

  • Periodo di comporto: 180 giorni, cumulando nell'anno solare i periodi inferiori

Trattamento economico complessivo:

  • 60% per i primi 3 giorni
  • 90% dal 5° al 20° giorno
  • 100% dal 21° giorno in poi

Maternità e paternità

Si applica la normativa di legge, con integrazioni contrattuali.

Astensione obbligatoria

  • Madre: 5 mesi, oltre eventuali periodi autorizzati
  • Padre: congedo obbligatorio di paternità nella misura prevista dalla legge

Congedo parentale

Per ogni bambino, nei primi 8 anni di vita:

  • madre: fino a 6 mesi
  • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se ne usufruisce per almeno 3 mesi
  • genitore solo: fino a 10 mesi

Il rinnovo 2025 prevede che i periodi di congedo parentale siano computati nell'anzianità di servizio e non comportino riduzioni di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima, salvo eventuali emolumenti accessori legati alla presenza effettiva.

Integrazione economica

Per il periodo di astensione obbligatoria, escluso quello anticipato, è prevista integrazione datoriale al 100%.

Classificazione del personale

Il sistema classificatorio prevede:

  • Quadri
  • 1° livello
  • 2° livello
  • 3° livello
  • 4° livello
  • 5° livello
  • 6° livello

Sono inoltre previste le categorie speciali A e B per agenti immobiliari subordinati con parte fissa e parte provvigionale, nei casi ammessi dal contratto.

Periodo di prova

LivelliDurata
Q e 1180 giorni di calendario
2 e 390 giorni di calendario
4 e 560 giorni di lavoro effettivo
620 giorni di lavoro effettivo

Part-time

Limiti minimi di orario

  • 16 ore settimanali
  • 64 ore mensili
  • 532 ore annuali

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla durata della prestazione.

Lavoro supplementare e clausole flessibili

  • lavoro supplementare consentito fino a 90 ore annue
  • maggiorazione del 40%
  • per le ore eccedenti il limite: ulteriore maggiorazione del 50%

Clausole flessibili:

  • maggiorazione del 15% per le ore a collocazione temporale variata
  • oppure indennità forfetaria di € 9,00 mensili

In caso di contemporanea applicazione di clausole elastiche e flessibilità:

  • 15% per le ore la cui collocazione temporale è variata
  • 40% per le sole ore supplementari

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • 36 mesi

Inquadramento economico

  • prima metà del periodo: 2 livelli sotto quello finale
  • seconda metà del periodo: 1 livello sotto quello finale

Limiti numerici

  • massimo 100% dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio
  • se non vi sono lavoratori qualificati/specializzati o sono meno di 3, massimo 3 apprendisti

Apprendistato stagionale o ciclico

Consentito con più rapporti a tempo determinato, ciascuno di almeno 6 mesi nell'anno solare.

Secondo l'aggiornamento del 2025:

  • un periodo minimo di 4 mesi continuativi coincidenti con la stagione;
  • il restante periodo con prestazioni minime di una settimana tra una stagione e l'altra.

Contratti a tempo determinato e stagionali

Limiti quantitativi

L'utilizzo complessivo dei rapporti a tempo determinato non può superare il:

  • 20% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva

Sono comunque consentiti:

  • 4 lavoratori nelle unità fino a 15 dipendenti
  • 6 lavoratori nelle unità da 16 a 30 dipendenti

Esclusioni dai limiti

Sono esclusi dai limiti i contratti:

  • per avvio di nuove attività, fino a 12 mesi, elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale/aziendale;
  • per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Sostituzioni e affiancamento

In caso di sostituzione di lavoratori assenti:

  • affiancamento della sostituta/o per massimo 30 giorni di calendario, prima dell'assenza e al rientro;
  • possibile proroga del contratto fino alla scadenza del diritto ai permessi per allattamento del lavoratore sostituito.

Preavviso

Decorrenza del preavviso:

  • dal 1° o dal 16° giorno del mese
LivelliFino a 5 anniOltre 5 e fino a 10 anniOltre 10 anni
Quadri e 160 gg calendario90 gg calendario120 gg calendario
2 e 330 gg calendario45 gg calendario60 gg calendario
4 e 520 gg calendario30 gg calendario45 gg calendario
615 gg calendario20 gg calendario20 gg calendario

In caso di mancato preavviso è dovuta l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione di fatto relativa al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima.

TFR

Si applica la disciplina della L. 29/05/1982 n. 297.

Sono escluse dalla retribuzione utile per il TFR, tra l'altro:

  • rimborsi spese;
  • somme corrisposte occasionalmente a titolo di una tantum o gratificazioni straordinarie non contrattuali;
  • compensi per lavoro straordinario e festivo;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • indennità sostitutiva ferie;
  • indennità di trasferta e diarie non continuative, o la parte esente IRPEF se continuative;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
  • elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Previdenza complementare e assistenza integrativa

Previdenza complementare

Il fondo contrattuale di riferimento è Fon.Te.

Contribuzione prevista:

  • 1,55% a carico del lavoratore
  • 1,55% a carico del datore di lavoro
  • TFR maturando nella misura scelta dal lavoratore (50% o 100%)
  • quota una tantum di iscrizione: € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore e € 3,62 a carico del lavoratore

Assistenza sanitaria integrativa

L'articolo contrattuale dedicato a Cadiprof è stato abrogato dal rinnovo 2025. Resta fermo che l'assistenza sanitaria integrativa continua a essere attuata nelle forme previste dal Regolamento EBNAIP.

Bilateralità e relazioni sindacali

Il contratto valorizza il ruolo dell'EBNAIP - Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali, quale strumento di gestione della bilateralità, formazione, welfare contrattuale e assistenza integrativa.

Il rinnovo 2025 rafforza inoltre:

  • il confronto territoriale sul quadro socioeconomico;
  • la commissione pari opportunità;
  • l'attenzione alla sicurezza sul lavoro e al ruolo dell'ente nelle procedure per i rappresentanti territoriali della sicurezza;
  • l'impegno ad approfondire entro dicembre 2025 la confluenza del contributo dello 0,30% INPS per la formazione continua verso un fondo di riferimento.

Accordi e rinnovi

CCNL del 07/06/2021Ipotesi di accordo del 19/05/2025

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