Cassazione Penale, Sentenza n. 42365/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Malavenda era stato ritenuto responsabile, in concorso, del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. per aver attestato falsamente nei verbali delle operazioni di una commissione di concorso pubblico la data delle operazioni e la presenza del segretario. In appello la pena era stata ridotta (riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 3 cod. pen.) a sette mesi e dieci giorni. In cassazione la difesa ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo, sostenendo che il ricorrente fosse in una condizione di subordinazione psicologica rispetto al presidente della commissione (Lorenzo Caputo) e avesse creduto che la riscrittura dei verbali fosse lecita; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul punto che la falsità sarebbe 'innocua' in quanto il decreto ministeriale (art. 2, comma 2, D.M. 23/02/2016 n.96) non imporrebbe la presenza o la funzione sostanziale del segretario nelle operazioni di correzione, rendendo la falsa indicazione del segretario irrilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la prospettazione dell'innocuità del falso: la indicazione falsa della data e del soggetto che attestava la regolarità dei lavori (il segretario) incide sulla funzione documentale e sulla fede pubblica. Sull'elemento soggettivo ha confermato che per il reato contestato è sufficiente il dolo generico (rappresentazione e volontà dell'immutatio veri), non essendo necessaria la volontà di nuocere; l'ignoranza della legge penale non è stata ritenuta causa di scusante in assenza di inevitabilità o assolvimento del 'dovere di informazione', e la presunta subordinazione psicologica non esclude il dolo. Per l'evidente inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, cod. pen.
La Corte d'appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante prevista dalla norma e rideterminato la pena; la Cassazione non ha censurato tale valutazione.
art. 479 cod. pen.
Norma che disciplina la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, contestata al ricorrente: la Corte conferma che il reato è integrato dalle false attestazioni nei verbali di concorso.
art. 2, comma 2, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23/02/2016 n. 96
La difesa sosteneva che la norma limitasse il ruolo del segretario a mera funzione servente; la Cassazione tuttavia ha ritenuto che la falsa indicazione del segretario nel verbale abbia rilevanza esterna e sia idonea a ledere la fede pubblica, indipendentemente dalle specifiche funzioni valutative del segretario.
art. 49 cod. pen.
Richiamata per distinguere i concetti di falso 'inidoneo' (grossolano) e falso 'inutile' (inutile o innocuo). La Corte applica il consolidato principio giurisprudenziale che la punibilità è esclusa solo quando la falsità sia del tutto irrilevante per la funzione documentale dell'atto; nel caso concreto la falsità non è innocua.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato ai fini dei limiti entro cui sono stati esposti i motivi di ricorso per cassazione.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18/12/2020 n. 176
Norma richiamata nella fase processuale per la presentazione della requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore; impiego procedurale nella vicenda davanti alla Corte di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte ha utilizzato questa norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, motivando la condanna con l'evidente inammissibilità dell'impugnazione e profili di colpa.
Massime di principio
- La falsità attestata in un verbale relativo a procedure pubbliche (es. concorsi) è rilevante quando incide sulla data o sull'identità di chi certifica la regolarità: essa può ledere la fede pubblica e non è automaticamente considerata 'innocua'.
- Per il delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale è sufficiente il dolo generico (la volontà dell'immutatio veri); non è necessario l'animus nocendi o l'intenzione specifica di trarre in inganno.
- L'ignoranza della legge penale non esonera dalla responsabilità se non si dimostra che tale ignoranza era inevitabile o che il soggetto ha assolto al dovere di informazione; il requisito è particolarmente rigoroso per chi esercita professionalmente una determinata attività.
- La condizione di subordinazione psicologica o la fiducia in un superiore non escludono automaticamente il dolo; occorre provare circostanze obiettive che rendano inevitabile o giustificata la condotta.
- La presenza o la sottoscrizione del segretario in verbali di commissioni ha rilevanza documentale e certificatoria; la sua omissione o falsa indicazione può rendere il documento idoneo a ledere interessi pubblici, anche se il segretario non partecipa alla valutazione tecnica.
- Impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanne per spese processuali e sanzioni a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come deterrente contro ricorsi temerari.
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