Sentenza n. 131/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - della determinazione n 2634 del 17.7.2025 del Comune di Gallipoli - Settore 3 Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente Reti Infrastrutturali - Lavori Pubblici comunicata alla Edilnext2020 s.r.l. da CUC Portalegare in data 29.7.2025, con cui sono state approvate le operazioni di gara e disposta l’aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione della Nuova Piscina Comunale - Bando Sport Missione Comune 2023 CUP n. H45B22000600004” in favore del R.T.I. Maroccia Costruzioni S.r.l. (Impresa mandataria) e E.T. Engineering s.r.l. (Impresa mandante); - di tutti gli atti, anche solo richiamati per implicitum, dal medesimo provvedimento di aggiudicazione nonché della nota CUC Portalegare del 29.7.2025; - delle operazioni di gara di cui ai verbali nn. 1 del 21.5.2025, n. 2 del 11.6.2025, n. 3 del 17.6.2025, n. 4 del 23.6.2025, n. 5 del 26.6.2025, n. 6 del 27.6.2025, n. 7 del 30.6.2025; - della graduatoria della procedura e proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara in favore di Maroccia Costruzioni S.r.l. [in realtà, R.T.I. Maroccia Costruzioni s.r.l. - E.T. Engineering S.r.l.] di cui al verbale n. 7 del 30.6.2025; - dell’avviso di appalto aggiudicato in data 30.6.2025 in favore di Maroccia Costruzioni S.r.l. [in realtà, costituendo R.T.I. Maroccia Costruzioni S.r.l. - E.T. Engineering S.r.l.]; - del verbale del 13.2.2025 e dell’ignoto verbale del 3.3.2025 di ammissione ditte alla successiva fase di gara; - degli atti e determinazioni afferenti alla fase di verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura, ove espletata dalla Stazione appaltante; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per la declaratoria d’inefficacia - dell’eventuale contratto di appalto stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, dal Comune di Gallipoli al R.T.I. Maroccia Costruzioni S.r.l./E.T. Engineering S.r.l. e l’accertamento del diritto della Ricorrente a vedersi aggiudicato l’appalto; per il conseguente subentro - della Edilnext2020 s.r.l. in luogo del R.T.I. aggiudicatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione dei lavori di realizzazione della nuova piscina comunale al costituendo R.T.I. composto da Maroccia Costruzioni S.r.l. ed E.T. Engineering S.r.l., unitamente agli atti della procedura negoziata e alle operazioni di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara deducendo tre ordini di censure. Con il primo motivo ha sostenuto che Maroccia Costruzioni avrebbe dovuto essere esclusa già nella fase di manifestazione di interesse, poiché nell’apposita domanda non aveva indicato espressamente la forma singola o associata di partecipazione, come richiesto dall’avviso a pena di esclusione. Con il secondo motivo ha contestato l’ammissione del R.T.I. aggiudicatario, assumendo che Maroccia Costruzioni ed E.T. Engineering avessero partecipato alla fase preliminare in forme diverse e che, solo nella fase di gara, avessero costituito un nuovo raggruppamento, in violazione del principio di immodificabilità soggettiva, dell’art. 68, commi 14 e 19, del d.lgs. n. 36/2023, della lex specialis e dei principi di imparzialità, concorrenza, par condicio e risultato. Con il terzo motivo ha ribadito che la partecipazione del nuovo raggruppamento avrebbe determinato un anticoncorrenziale mutamento della soggettività dell’operatore qualificato. In memoria successiva la ricorrente ha inoltre prospettato la partecipazione di E.T. Engineering a due diversi raggruppamenti, censura ritenuta nuova rispetto al ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, sebbene il modello di manifestazione di interesse non fosse stato compilato nel campo relativo alla forma di partecipazione, dal contenuto complessivo della dichiarazione emergeva in modo univoco la volontà di partecipare come operatore singolo: il documento era sottoscritto soltanto da Maroccia Costruzioni, non indicava altri operatori, qualificava la società come operatore in forma singola e riportava barrate le sezioni relative agli operatori plurisoggettivi. L’omissione formale non aveva quindi determinato incertezza sulla volontà partecipativa né violazione dell’avviso. Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, il Collegio ha affermato che la manifestazione di interesse e l’indagine di mercato costituiscono una fase preliminare e autonoma rispetto alla procedura negoziata vera e propria, non assimilabile alla fase di prequalifica delle procedure ristrette. Tale fase serve soltanto a individuare gli operatori potenzialmente invitabili e non comporta ancora partecipazione alla gara né presentazione di un’offerta. Ne consegue che operatori che abbiano manifestato separatamente il proprio interesse possono presentare un’offerta congiunta in forma di raggruppamento, purché la composizione sia definita al momento dell’offerta e siano rispettate le regole della lex specialis. Nel caso concreto, Maroccia Costruzioni, invitata individualmente, ha presentato l’offerta quale mandataria del costituendo R.T.I. con E.T. Engineering, in conformità all’art. 68, comma 19, del d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 12.1 del disciplinare. La precedente partecipazione di E.T. Engineering quale mandataria di altro raggruppamento nella fase di indagine di mercato è stata ritenuta neutra, non essendo previsto alcun divieto nella lex specialis e non potendosi configurare una modifica soggettiva dell’operatore in una fase anteriore alla gara. È stata inoltre dichiarata inammissibile, perché proposta per la prima volta con memoria ex art. 73 c.p.a., la censura relativa alla partecipazione di E.T. Engineering a due diversi raggruppamenti. Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di sopravvenuta carenza di interesse derivanti dalla stipula del contratto e dall’avvio dei lavori, decidendo il ricorso nel merito. Le spese sono state integralmente compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci su alcune questioni.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023
La procedura per l’affidamento dei lavori era stata avviata mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tramite indagine di mercato.
art. 68, comma 19, d.lgs. n. 36/2023
La disposizione, richiamata dalla lex specialis, consente all’operatore invitato individualmente di presentare l’offerta quale mandatario di un raggruppamento, purché la composizione del raggruppamento sia definita nella fase di presentazione dell’offerta.
art. 68, comma 14, d.lgs. n. 36/2023
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione al principio di immodificabilità soggettiva, ma il TAR ha escluso che tale principio fosse violato perché la manifestazione di interesse apparteneva a una fase preliminare autonoma, anteriore alla gara.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento non conduce all’illegittimità dell’ammissione, non essendo stata accertata alcuna alterazione della concorrenza o della par condicio.
art. 73 c.p.a.
La censura relativa alla partecipazione di E.T. Engineering a due diversi raggruppamenti, introdotta per la prima volta con memoria successiva, è stata dichiarata inammissibile perché non contenuta nel ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Nella procedura negoziata, la fase di manifestazione di interesse o di indagine di mercato è autonoma e preliminare rispetto alla gara in senso proprio: serve a individuare gli operatori potenzialmente invitabili e non costituisce una fase di prequalifica assimilabile a quella delle procedure ristrette.
- La composizione soggettiva dell’offerente deve ritenersi definita al momento della presentazione dell’offerta; pertanto, salvo diversa previsione della lex specialis, operatori che abbiano manifestato separatamente il proprio interesse possono presentare successivamente un’offerta congiunta in forma di raggruppamento temporaneo.
- È legittimo che un operatore invitato individualmente presenti l’offerta quale mandatario di un raggruppamento, quando tale possibilità sia prevista dalla disciplina di gara e dall’art. 68, comma 19, del d.lgs. n. 36/2023.
- L’omessa compilazione del campo del modello relativo alla forma di partecipazione non comporta automaticamente l’esclusione quando il contenuto complessivo della dichiarazione consenta di ricostruire in modo univoco la volontà dell’operatore di partecipare in forma singola.
- Una censura sviluppata per la prima volta con una memoria successiva al ricorso introduttivo, e non riconducibile a una mera deduzione o precisazione di motivi già proposti, è inammissibile perché introduce un motivo nuovo.
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