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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14325/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

A seguito di un incendio sviluppatosi da un gruppo di cogenerazione venduto e installato da una società e manutentato da un'altra, la proprietaria danneggiata aveva ricevuto dall'assicuratore incendio un indennizzo ritenuto integrale. L'assicuratore ha poi agito in surrogazione ex art. 1916 c.c. per recuperare quanto pagato nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sinistro. In appello, il giudizio si è svolto nei confronti della sola società manutentrice, rimasta contumace. La compagnia ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per: 1) motivazione apparente e contraddittoria nell'applicare la clausola di rinuncia alla surroga; 2) omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo al significato della clausola, che secondo la ricorrente operava solo se l'indennizzo non fosse stato integrale e quindi residuasse un credito dell'assicurato; 3) omessa pronuncia sulla dedotta non rilevabilità d'ufficio della rinuncia alla rivalsa; 4) omessa pronuncia sulla dedotta nullità della clausola di rinuncia alla surrogazione per asserito difetto di interesse ex art. 1411 c.c. e per pretesa inderogabilità dell'art. 1916 c.c.; sono stati altresì proposti altri motivi poi assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello sufficientemente intellegibile e non apparente. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva completamente omesso di esaminare doglianze che integravano autentici motivi di appello e che erano idonee, se fondate, a condurre a un esito diverso della controversia. Sono stati dichiarati assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1916 c.c.

    disciplina la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile; la Corte non ne afferma l'inderogabilità o la derogabilità in modo definitivo, ma rileva che la questione andava esaminata dal giudice di merito

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la censura di motivazione apparente o contraddittoria è scrutinabile solo se il vizio emerge dal testo della sentenza, non dal confronto con gli atti di causa

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la mera insufficienza della motivazione non è più di per sé vizio denunciabile in cassazione nei termini prospettati

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di appello deve pronunciare su tutti i motivi di gravame, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 2698 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il fatto impeditivo o estintivo dedotto a fondamento della rinuncia alla rivalsa dovesse essere provato da chi lo eccepisce

  • art. 1411 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola di rinuncia alla surrogazione quale stipulazione a favore di terzo priva di interesse dello stipulante

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando dal testo della sentenza non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente la mera sinteticità o incompletezza rispetto alle difese di parte.
  • In cassazione, il vizio di motivazione deve risultare dal solo contenuto della decisione impugnata e non può essere costruito mediante il confronto con gli atti di causa o con le argomentazioni non esaminate dal giudice.
  • Il giudice di appello viola l'art. 112 c.p.c. quando omette del tutto di esaminare motivi di gravame autonomi e potenzialmente decisivi, specie se riguardano limiti di operatività, validità o interpretazione della clausola fondante la decisione.
  • Quando una clausola contrattuale incide sul diritto di surrogazione dell'assicuratore, il relativo ambito applicativo, la sua validità e l'eventuale regime probatorio dei fatti impeditivi o estintivi devono essere specificamente scrutinati dal giudice di merito prima di rigettare la domanda.
  • Se il giudice di merito non esamina una censura di appello idonea, in astratto, a portare a una decisione diversa, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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