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Sentenza

Sentenza n. 602/2026 - Bari, Sezione 2

per l’ottemperanza: - della sentenza di questo TAR n. 157 del 2024, resa sul R.G. n. 682 del 2022, pubblicata il 9 febbraio 2024, notificata il successivo 10, passata in giudicato; nonché per la declaratoria - di nullità del provvedimento prot. 26579 del 28 febbraio 2025, con allegata proposta di contratto, col quale l’ASL Bari ha ritenuto di dare esecuzione alla suddetta sentenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimento dell'ASL Bari che dichiarava di dare esecuzione al giudicato mediante una proposta di contratto comportante la prosecuzione del servizio di trasporto degli utenti disabili da parte della società ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 157 del 2024, confermata in parte qua dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9971 del 2024, deducendo la violazione, elusione e inesatta esecuzione del giudicato. Il giudicato aveva accertato l'illegittimità dell'arresto procedimentale dell'ASL Bari nella presa in carico del servizio di trasporto degli utenti disabili e aveva imposto di liberare la società dall'obbligo di svolgere il servizio in condizioni antieconomiche. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure attuative, anche mediante nomina di un commissario ad acta, affinché l'ASL prendesse in carico il servizio, direttamente o mediante affidamento a terzi, nonché il risarcimento dei danni da mancata o ritardata esecuzione del giudicato. Ha inoltre dedotto la nullità del provvedimento dell'ASL per violazione o elusione del giudicato ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, la violazione dell'art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010, degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, del Protocollo d'intesa del 30 giugno 2011, dei principi di tipicità, buon andamento e tutela della salute, nonché vizi di illogicità, sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. La Regione ha eccepito l'incompetenza funzionale del TAR, sostenendo che l'ottemperanza avrebbe dovuto essere proposta davanti al Consiglio di Stato quale giudice della sentenza parzialmente riformata, e, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse. L'ASL ha sostenuto che la controversia fosse stata definita dalla convenzione stipulata il 24 giugno 2025.

La decisione

Il TAR ha escluso la necessità di rinviare la causa, ritenendo che la memoria della ricorrente non introducesse motivi aggiunti né nuove domande, ma precisasse l'oggetto del giudizio, circoscritto all'obbligo dell'ASL di prendere in carico il servizio di trasporto. Nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha chiarito che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, l.r. Puglia n. 4/2010, il servizio di trasporto degli utenti disabili verso i centri socio-riabilitativi rientra nella competenza dell'ASL territorialmente competente e nei livelli essenziali di assistenza. Dopo la scadenza della precedente convenzione, il centro non era più obbligato a garantire il servizio; la convenzione del 24 giugno 2025 aveva comunque previsto, in via temporanea, l'accettazione del servizio sino al termine perentorio ed essenziale del 31 dicembre 2025, con piena liberazione della società dal 1° gennaio 2026. Pertanto l'ASL non poteva imporre coercitivamente alla società la prosecuzione del trasporto oltre tale termine e doveva organizzare il servizio direttamente oppure affidarlo a un soggetto terzo dotato dei requisiti di legge. Il Collegio ha ritenuto non necessaria la nomina del commissario ad acta, considerando le attività intraprese dall'ASL per il rinnovo del protocollo d'intesa e per l'organizzazione di affidamenti ponte. Non ha pronunciato sul risarcimento ulteriore, poiché l'ASL aveva corrisposto il corrispettivo per il servizio svolto in attuazione della convenzione, con tacitazione delle pretese risarcitorie della ricorrente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e le misure attuative del giudicato; nel caso concreto non è stata ritenuta necessaria la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria per la mancata, inesatta o ritardata esecuzione del giudicato; il TAR non ha disposto ulteriori statuizioni risarcitorie perché le pretese risultavano tacitate.

  • art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.

    Richiamato per la richiesta di una somma di denaro collegata all'esecuzione del giudicato; la richiesta non è stata accolta poiché è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato; il TAR ha definito il giudizio per cessazione della materia del contendere senza pronunciare una declaratoria di nullità.

  • art. 46, comma 1, l.r. Puglia n. 4/2010

    “ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio”

    Attribuisce alle ASL territorialmente competenti l'obbligo di assicurare il servizio di trasporto degli utenti disabili verso i centri socio-riabilitativi. La disposizione non vincola l'ASL a una specifica modalità organizzativa: il servizio può essere gestito direttamente o affidato a terzi, purché siano rispettati efficienza ed economicità.

  • art. 60 regolamento regionale Puglia n. 4/2007

    “il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l’Ambito e con la ASL”

    Consentiva al centro di assicurare il trasporto sulla base di uno specifico accordo, senza trasferire in via definitiva al centro la competenza istituzionale dell'ASL.

  • artt. 2 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento e di motivazione dell'azione amministrativa; il giudizio è stato definito senza una decisione autonoma su tali censure.

Massime di principio

  • Il servizio di trasporto degli utenti disabili verso centri socio-riabilitativi, rientrante nei livelli essenziali di assistenza, è posto dalla normativa regionale a carico dell'ASL territorialmente competente, anche quando il centro eroga congiuntamente prestazioni riabilitative e socio-assistenziali.
  • L'attribuzione all'ASL della competenza a organizzare e gestire il servizio di trasporto non impone una modalità gestionale predeterminata: l'ASL può provvedere direttamente oppure affidare il servizio a un operatore terzo, nel rispetto dei requisiti di legge e dei criteri di efficienza ed economicità.
  • La possibilità che un centro socio-riabilitativo svolga temporaneamente il servizio di trasporto sulla base di un accordo specifico non comporta, una volta cessato il rapporto contrattuale o decorso il termine concordato, un obbligo permanente del centro, né legittima l'ASL a imporne coercitivamente la prosecuzione in condizioni antieconomiche.
  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione e il privato regolano temporaneamente l'esecuzione del servizio e l'amministrazione corrisponde il corrispettivo dovuto, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere se le pretese sostanziali oggetto del giudizio risultano soddisfatte o comunque superate dagli eventi sopravvenuti.
  • La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando l'amministrazione abbia intrapreso attività concrete e coerenti con il giudicato per organizzare il servizio, direttamente o tramite affidamento, e non risulti una persistente inerzia tale da richiedere l'intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiAssistenza e prestazioni sanitarieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciSanitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PA

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