Cassazione Civile, Ordinanza n. 20782/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della sopravvenuta conciliazione e della rinuncia ai ricorsi accettata dalla controparte, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’estinzione del giudizio, compensando le spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due ricorsi per cassazione, riuniti perché proposti tra le stesse parti e relativi alla medesima imposizione ICI, ma per annualità diverse (2005 e 2006). I giudizi di merito avevano confermato gli avvisi di accertamento ICI emessi dal comune su un immobile di proprietà della società, adibito ad attività ittico-conserviera, ritenendo legittima la liquidazione dell’imposta sulla base della rendita catastale già attribuita dall’Agenzia del Territorio nel 1999, divenuta definitiva per mancata impugnazione del classamento. Nelle more della decisione, la società ha depositato memoria dichiarando di avere raggiunto una conciliazione con il comune, con abbandono dei ricorsi e compensazione delle spese; il comune ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
ICI
L’imposta è stata oggetto degli avvisi di accertamento per le annualità 2005 e 2006; la Corte non si pronuncia nel merito della debenza perché il giudizio si estingue per rinuncia e conciliazione.
rendita catastale
I giudici di merito avevano ritenuto che, una volta divenuta definitiva la rendita attribuita all’immobile, questa spiegasse efficacia nel tempo ai fini della liquidazione dell’imposta.
Massime di principio
- La sopravvenuta conciliazione tra le parti, con rinuncia al ricorso e accettazione della rinuncia da parte del resistente, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e la controparte aderisce alla rinuncia, la Corte prende atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e definisce il processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia/conciliazione, le spese possono essere compensate se così concordato dalle parti o ritenuto congruo nel provvedimento conclusivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20765/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20773/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20774/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20775/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20776/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20777/2021 del 21/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →