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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20782/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto della sopravvenuta conciliazione e della rinuncia ai ricorsi accettata dalla controparte, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’estinzione del giudizio, compensando le spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda due ricorsi per cassazione, riuniti perché proposti tra le stesse parti e relativi alla medesima imposizione ICI, ma per annualità diverse (2005 e 2006). I giudizi di merito avevano confermato gli avvisi di accertamento ICI emessi dal comune su un immobile di proprietà della società, adibito ad attività ittico-conserviera, ritenendo legittima la liquidazione dell’imposta sulla base della rendita catastale già attribuita dall’Agenzia del Territorio nel 1999, divenuta definitiva per mancata impugnazione del classamento. Nelle more della decisione, la società ha depositato memoria dichiarando di avere raggiunto una conciliazione con il comune, con abbandono dei ricorsi e compensazione delle spese; il comune ha aderito alla rinuncia.

Norme richiamate

  • ICI

    L’imposta è stata oggetto degli avvisi di accertamento per le annualità 2005 e 2006; la Corte non si pronuncia nel merito della debenza perché il giudizio si estingue per rinuncia e conciliazione.

  • rendita catastale

    I giudici di merito avevano ritenuto che, una volta divenuta definitiva la rendita attribuita all’immobile, questa spiegasse efficacia nel tempo ai fini della liquidazione dell’imposta.

Massime di principio

  • La sopravvenuta conciliazione tra le parti, con rinuncia al ricorso e accettazione della rinuncia da parte del resistente, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e la controparte aderisce alla rinuncia, la Corte prende atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e definisce il processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia/conciliazione, le spese possono essere compensate se così concordato dalle parti o ritenuto congruo nel provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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