Sentenza n. 114/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della scheda valutativa n. d’ordine 45 del documento caratteristico, firmata per presa conoscenza e visione integrale il 26.02.2025, redatta per “inclusione nella aliquota per la formazione dei quadri di Avanzamento” relativa al periodo dal 02.01.2024 al 31.12.2024, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa relativa al periodo 2 gennaio–31 dicembre 2024, con qualifica finale "nella media", predisposta per l’inclusione nell’aliquota di formazione dei quadri di avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della scheda valutativa per violazione degli artt. 52, comma 3, e 97 Cost., dell’art. 6-bis l. 241/1990, dell’art. 6, commi 2 e 7, d.P.R. 62/2013, dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della difesa, degli artt. 689 e 690 d.P.R. 90/2010 e delle istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare. Ha contestato, in particolare, la flessione dal precedente giudizio di "superiore alla media" a quello di "nella media", ritenendola non fondata su oggettive carenze o condotte inadeguate, riconducibile a ragioni estranee al rendimento in servizio e contrastante con i principi di continuità e progressività della valutazione. Ha inoltre dedotto violazione dell’art. 1 l. 241/1990 ed eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, ingiustizia manifesta, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e carenza di obiettività, anche in ragione del coinvolgimento del primo revisore in un procedimento penale a suo carico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la scheda, poiché redatta e notificata entro il termine ordinatorio di 60 giorni dalla conclusione del periodo valutato. Nel merito, ha qualificato i giudizi contenuti nei documenti caratteristici come espressione di ampia discrezionalità tecnica dei superiori gerarchici, fondata sull’osservazione diretta del servizio e su conoscenze specialistiche relative alle capacità, attitudini e qualità richieste dal ruolo militare. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato ai vizi macroscopici, quali arbitrarietà, manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, grave deficit istruttorio o violazione di regole formali. La qualifica "nella media" è stata ritenuta comunque positiva e coerente con le singole valutazioni della scheda: quindici voci su diciotto risultavano allineate a tale giudizio e due ulteriori voci, relative alla capacità di lavorare in gruppo e all’affidabilità, erano state valutate ancora più negativamente. La motivazione del compilatore, riferita a imprecisioni, ritardi, incompletezze, necessità di sollecitazioni, ricadute negative sul reparto, assenza di iniziativa e limitata disponibilità alla collaborazione, è stata ritenuta sufficiente e idonea a giustificare il giudizio, anche in rapporto al grado e al ruolo del ricorrente. Il giudizio dell’anno può inoltre variare rispetto agli anni precedenti, senza obbligo di motivazione specifica per ogni oscillazione, salvo una notevole caduta di punteggio. Sono state respinte anche le censure relative al presunto condizionamento del primo revisore: non risultava che questi avesse avuto un ruolo attivo nelle indagini o conoscenza diretta del procedimento penale, e i fatti dedotti riguardavano comunque periodi successivi a quello valutato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 688 d.P.R. 90/2010
"hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti"
I documenti caratteristici registrano il giudizio diretto e obiettivo dei superiori sul servizio e sul rendimento del militare, comprese capacità, attitudini e risultati.
art. 689 d.P.R. 90/2010
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice non ne esplicita una specifica interpretazione.
art. 690 d.P.R. 90/2010
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice non ne esplicita una specifica interpretazione.
art. 52, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente; il giudice non ne esplicita una specifica interpretazione.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità; il ricorso è stato respinto perché non sono stati ravvisati vizi macroscopici o carenze di obiettività nella valutazione.
art. 6-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al presunto obbligo di astensione; il giudice ha escluso elementi idonei a dimostrare un condizionamento del primo revisore o la necessità della sua astensione.
art. 6, commi 2 e 7, d.P.R. 62/2013
Richiamato dal ricorrente; il giudice non ne esplicita una specifica interpretazione.
art. 6 Codice di comportamento dei dipendenti della difesa
Richiamato dal ricorrente; il giudice non ne esplicita una specifica interpretazione.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; il giudice ha escluso che la valutazione fosse irragionevole, sproporzionata o manifestamente ingiusta.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale base della memoria depositata dal ricorrente; non costituisce parametro decisivo della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- I giudizi contenuti nelle schede valutative del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, fondata sull’osservazione diretta del servizio e sulla valutazione specialistica di capacità, attitudini, qualità morali e risultati; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di arbitrarietà, manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, grave deficit istruttorio o violazione di regole formali.
- La motivazione del giudizio complessivo contenuto in una scheda valutativa militare non deve essere particolarmente estesa quando trovi corrispondenza logica nelle valutazioni delle singole voci e consenta di comprendere le ragioni del giudizio finale.
- Le valutazioni periodiche del personale militare sono autonome e riferite ai rispettivi periodi di servizio; il giudizio può quindi variare rispetto agli anni precedenti senza che ciò integri, di per sé, contraddittorietà o violazione di un principio di progressività. Una motivazione particolarmente specifica è necessaria soltanto in presenza di una notevole caduta di punteggio o di un’oscillazione eccedente i limiti ordinari.
- Nel valutare un militare, l’amministrazione può legittimamente considerare imprecisioni, ritardi, incompletezze, assenza di iniziativa e scarsa collaborazione quando tali elementi siano riferiti al periodo di servizio e siano coerenti con le singole voci della scheda e con le responsabilità connesse al grado rivestito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →