Sentenza n. 622/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 18.12.2023, notificato in data 9 gennaio 2024, del 2° Reggimento Sostegno Aviazione Esercito “-OMISSIS-”; per quanto occorrer possa del provvedimento M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 14.12.2023, notificato in data 18 dicembre 2023, del 2° Reggimento Sostegno Aviazione Esercito “-OMISSIS-”; - per quanto occorrer possa del provvedimento M_ D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 27 novembre 2023, notificato in data 29 novembre 2023, del Ministero della Difesa DGPM, I Reparto -OMISSIS-; di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del Ministero della Difesa concernenti la messa in mora e la richiesta di versamento di € 21.765,16 per attività extraprofessionale non autorizzata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, Caporal Maggiore Capo scelto in servizio presso un Reggimento dell’Aviazione dell’Esercito, ha impugnato gli atti con cui il Ministero della Difesa gli ha richiesto il versamento di € 21.765,16, ritenuti compensi percepiti per attività extraprofessionale non autorizzata svolta tra maggio 2019 e aprile 2021 per una società privata. Il ricorrente ha dedotto che il Codice dell’ordinamento militare non vieterebbe la mera partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata e che egli si sarebbe limitato a detenere una quota del 5%, senza svolgere mansioni operative, ricoprire cariche sociali, intrattenere rapporti di lavoro o ricevere compensi. Ha inoltre richiamato gli orari di servizio militare, incompatibili a suo dire con lo svolgimento dell’attività contestata, e il periodo in cui avrebbe assistito il padre malato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha applicato gli artt. 894 e 896 del d.lgs. 66/2010, l’art. 60 del d.P.R. 3/1957 e l’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001, rilevando che il divieto riguarda non soltanto le cariche sociali o la titolarità formale di posizioni incompatibili, ma anche lo svolgimento di incarichi o attività lavorative retribuite non autorizzate. Dalla relazione della Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni convergenti di più dipendenti ed ex dipendenti della società emergeva che il ricorrente aveva fornito un apporto operativo e svolto varie mansioni. Tali attività non sono state ritenute incompatibili con l’orario di servizio militare, poiché potevano essere svolte anche tramite WhatsApp, il sabato o durante la notte. L’assistenza al padre malato non è stata adeguatamente provata e, comunque, non dimostrava l’impossibilità di svolgere le mansioni accertate. La mancata prova dell’effettivo pagamento dei compensi non rendeva illegittima la richiesta: la natura delle prestazioni, idonea a evidenziare un rapporto subordinato o almeno di collaborazione, consentiva di presumere l’onerosità e la debenza di un corrispettivo. Il giudice ha osservato che richiedere la prova certa dell’avvenuto pagamento, oltre a quella della prestazione, renderebbe sostanzialmente inefficace l’art. 53, comma 7, poiché tali rapporti possono essere occultati proprio attraverso l’assenza di tracciabilità dei compensi. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 894 d.lgs. 66/2010
La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, mestiere, industria o commercio nonché con la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.
La disposizione è stata utilizzata per affermare l’incompatibilità tra lo status militare e lo svolgimento di attività professionali, commerciali o lavorative ulteriori, nonché l’assunzione di cariche in società lucrative.
art. 896 d.lgs. 66/2010
I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
La norma esclude lo svolgimento di incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati e consente gli incarichi autorizzati solo fuori dall’orario di servizio e purché compatibili con i doveri militari.
art. 60 d.P.R. 3/1957
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.
La disposizione è richiamata quale disciplina generale delle incompatibilità dei dipendenti pubblici.
art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto ... il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato ... nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.
La norma impone il versamento all’amministrazione dei compensi dovuti per incarichi non autorizzati. Ai fini dell’applicazione della misura non è necessaria la prova certa dell’effettivo pagamento, quando la prestazione svolta e la sua natura onerosa risultino accertate o presumibili.
Massime di principio
- Il militare non può svolgere attività professionali, commerciali o lavorative ulteriori rispetto al servizio, né incarichi retribuiti non previamente conferiti o autorizzati dall’amministrazione di appartenenza; il divieto opera anche quando l’attività sia formalmente svolta senza una carica sociale o senza un rapporto di lavoro documentato.
- La mera qualificazione del soggetto come socio di capitale non esclude l’incompatibilità quando gli elementi istruttori dimostrino che egli abbia concretamente fornito un apporto operativo o svolto mansioni per la società.
- La compatibilità temporale dell’attività extraprofessionale con l’orario di servizio deve essere valutata in concreto; attività svolte da remoto, tramite messaggistica, nei giorni festivi o in orario notturno possono integrare attività incompatibile anche in assenza di assenze dal servizio militare.
- Ai fini dell’obbligo di versamento previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001, la prova dell’effettivo pagamento del compenso non è indispensabile quando siano accertate prestazioni lavorative o collaborative aventi natura presumibilmente onerosa e sia quindi configurabile la debenza di un corrispettivo.
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