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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38745/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rizzi è stato ritenuto colpevole di diffamazione (art. 595 c.p.) per un post pubblicato su Facebook in cui, riferendosi alle verifiche sulle condizioni di detenzione di un cane, scriveva tra l'altro: "Questura, Polizia municipale di Trapani Vergogna...Vergogna a Danilo Catania delle Guardie Zoofile di Trapani...". Ha impugnato la sentenza d'appello davanti alla Cassazione deducendo sei motivi: 1) vizio per diniego parziale della rinnovazione istruttoria (art. 603 c.p.p. e art. 234 c.p.p.); 2) errata esclusione del diritto di critica e valutazione errata della verità dei fatti (art. 595 c.p.); 3) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (circostanza attenuante); 4) vizi nella determinazione della pena e mancata motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p.; 5) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 6) carenze motivazionali e contestazione della liquidazione del danno e della ammissibilità della costituzione di parte civile dell'associazione (richiamo a art. 539 c.p. e disciplina processuale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici o non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui le accuse mosse da Rizzi erano infondate, espresse senza buona fede e finalizzate a screditare la persona offesa. È stata quindi confermata la condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) come decisa in grado di merito (pena determinata in sede di merito nella misura, in sede di appello, di euro 1.000 secondo la motivazione della corte territoriale), nonché il risarcimento del danno alla persona offesa e all'associazione costituitasi parte civile. Per effetto dell'inammissibilità, Rizzi è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 4.117,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma applicata per la contestazione di diffamazione: la Corte ha ritenuto che le espressioni usate su Facebook, non supportate da verità o buona fede, integrassero il reato di diffamazione.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto che la produzione documentale richiesta non fosse necessaria né rilevante per la decisione e quindi non sussistesse motivo per la rinnovazione.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla disciplina della prova documentale e della produzione in udienza; la mancata ammissione dei documenti è stata ritenuta non pregiudizievole per la decisione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di applicazione della circostanza attenuante speciale non è stata accolta perché la gravità del fatto e i precedenti specifici per diffamazione hanno indotto i giudici di merito a escluderne l'applicabilità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La dedotta sussistenza delle attenuanti generiche è stata valutata dal giudice di merito e negata sulla base della personalità dell'imputato e dei precedenti per reati simili; tale valutazione è di merito e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la determinazione della pena di merito (anche tenuto conto della natura e delle conseguenze della condotta).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende per inammissibilità dovuta a profili di colpa.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (convertito)

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso senza udienza, con conclusioni scritte delle parti, applicata al procedimento.

Massime di principio

  • La pubblicazione di critiche su social network può costituire diffamazione se le affermazioni non sono vere o non risultano sorrette da buona fede e da elementi probatori; il mero appellativo o termine forte (es. "vergogna") non è automaticamente legittimante se il contenuto assertorio è ingiustificato.
  • Il diritto di critica è giustificato solo quando le affermazioni si basano su fatti veri, verosimili o su un convincente interesse pubblico; l'assenza di riscontro probatorio può fare prevalere la tutela della reputazione.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello richiede la dimostrazione della necessità del mezzo di prova: produzioni documentali finalizzate solo a discredito personale possono essere ritenute irrilevanti e non ammesse.
  • Le valutazioni sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena sono essenzialmente di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se corredate da motivazione congrua.
  • Precedenti specifici per reati affini (es. diffamazione) possono influire negativamente sul riconoscimento di attenuanti e sul giudizio di credibilità dell'imputato.
  • Le associazioni possono costituirsi parte civile e ottenere risarcimento quando la condotta lesiva incide sull'interesse statutario o sulla reputazione dell'ente attraverso l'offesa alla persona che lo rappresenta o lo caratterizza.
  • In Cassazione i motivi generici o che non si confrontano puntualmente con la motivazione dei giudici di merito sono spesso declarati inammissibili; è necessario illustrare concretamente il nesso tra le prove proposte e i punti decisivi omessi o travisati.

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