Ordinanza n. 126/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, avverso e per l'annullamento - previa sospensione a - del verbale di gara n. 4 del 29.10.2026, comunicato solo in data 15.01.2026, con il quale la l'Asl Salerno ha valutato la documentazione e la campionatura, tra gli altri, del lotto n. 136, disponendo l'esclusione della ricorrente; b - della scheda del lotto n. 136, allegata al verbale sub a), con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente; c - della comunicazione del 15.01.2026, con la quale l'ASL Salerno ha trasmesso il verbale sub a) e la scheda sub b) relativamente al Lotto n. 136 “Sensori per ossimetria”; d - ove e per quanto occorre, la presupposta lex specialis di gara (Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara) qualora interpretata ed applicata in senso escludente; e - ove adottato, del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della controinteressata, non conosciuto; f- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione. Ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ha applicato l'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 27 maggio 2026. Non è stata quindi concessa né negata espressamente la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: esclusione dalla gara per il lotto n. 136, relativo a sensori per ossimetria, e atti connessi
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il verbale di gara e la relativa scheda, comunicati il 15 gennaio 2026, con i quali l'ASL Salerno ha valutato la documentazione e la campionatura e ne ha disposto l'esclusione dal lotto n. 136. Sono stati inoltre impugnati, in via eventuale, la lex specialis ove interpretata in senso escludente, l'eventuale aggiudicazione alla controinteressata e gli atti presupposti e conseguenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti né le ragioni tecniche dell'esclusione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito, senza una decisione immediata di sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione della causa, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi immediatamente sulla sospensione dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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