Cassazione Civile, Ordinanza n. 08104/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico (c.d. redditometro) con cui l'Ufficio aveva contestato maggior reddito Irpef per l'anno 2006 sulla base di spese per incrementi patrimoniali ritenute incompatibili con i redditi dichiarati. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue difese. In un primo giudizio di cassazione la Suprema Corte aveva cassato con rinvio la decisione di merito per insufficiente esame degli elementi allegati dalla contribuente a dimostrazione della disponibilità di redditi esenti idonei a finanziare le spese contestate. Riassunta la causa davanti alla CTR, quest'ultima aveva dichiarato inammissibile la riassunzione per mancato deposito di copia autentica della decisione di cassazione (qualificata dalla CTR come sentenza, mentre in realtà si trattava di un'ordinanza). Nel nuovo ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che non dovesse dichiararsi inammissibile la riassunzione per mancato deposito della copia autentica dell'ordinanza/sentenza di rinvio, specie perché una copia della decisione era comunque stata prodotta e non contestata nella genuinità; (2) censura sulle spese di lite, perché la CTR avrebbe condannato la parte anche per spese diverse da quelle del giudizio di rinvio senza una valutazione complessiva del giudizio.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 63 D.Lgs. n. 546/1992: nel giudizio tributario di rinvio la riassunzione deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal deposito di copia autentica della sentenza o dell'ordinanza della Cassazione che definisce il giudizio; l'ordinanza di legittimità ha natura sostanziale di sentenza e il rinvio deve intendersi come mobile. Accoglie invece parzialmente il secondo motivo, limitatamente alle spese, affermando che l'inammissibilità della riassunzione travolge le precedenti statuizioni sulle spese, che restano ferme solo in relazione al giudizio di rinvio irritualmente introdotto; pertanto la decisione impugnata è cassata senza rinvio sul punto delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992
nel giudizio tributario di rinvio la riassunzione deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal deposito di copia autentica della decisione di legittimità; il rinvio è interpretato come rinvio mobile e la decisione della Cassazione resa con ordinanza ha natura sostanziale di sentenza.
art. 382 c.p.c.
la Corte lo applica per cassare senza rinvio la decisione impugnata limitatamente al capo sulle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la riassunzione del giudizio di rinvio presuppone il deposito della copia autentica della decisione di legittimità che ha disposto il rinvio; la sua mancanza comporta l'inammissibilità della riassunzione e, di regola, l'estinzione dell'intero giudizio.
- Ai fini dell'art. 63 D.Lgs. n. 546/1992, il rinvio alla decisione della Cassazione va inteso in senso mobile, sicché la previsione si applica anche quando il giudizio di legittimità sia definito con ordinanza decisoria, la quale ha natura sostanziale di sentenza.
- L'inammissibilità della riassunzione travolge le statuizioni pregresse, comprese quelle sulle spese, che restano riferibili soltanto al giudizio di rinvio irritualmente introdotto.
- In sede di legittimità, se il capo sulle spese è autonomamente erroneo ma la controversia non richiede ulteriore attività del giudice di merito, la Corte può cassare senza rinvio limitatamente a quel punto.
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