Sentenza n. 1084/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - della nota -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, a mezzo della quale il Questore di Torino ha respinto l’istanza di revoca del provvedimento del -OMISSIS- n. -OMISSIS- emesso a carico di -OMISSIS-, che gli ha vietato di accedere, per il periodo di cinque anni, (i) a tutti gli impianti in cui si svolgono gli incontri di calcio ivi indicati, per l’intera giornata in cui tali incontri si svolgono, nonché a tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali incontri; (ii) per lo stesso periodo e con le stesse modalità, alle aree circostanti l’“Allianz Stadium” e lo stadio Olimpico “Grande Torino”, come indicate nel provvedimento, per gli incontri di calcio che si disputano presso i predetti impianti sportivi; (iii) ai centri sportivi nei quali le squadre di Torino si allenano, con obbligo di comparizione presso la Tenenza Carabinieri di -OMISSIS- all’inizio del primo tempo di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra del Torino F.C.; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Torino sull’istanza di revoca o modifica di un DASPO quinquennale
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, destinatario di un DASPO adottato ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 in relazione alla sua asserita partecipazione a una rissa verificatasi prima dell’incontro Torino-Fiorentina, aveva chiesto alla Questura la revoca o modifica della misura. A sostegno dell’istanza aveva richiamato la mancata convalida giudiziale dell’obbligo di presentazione presso una tenenza dei Carabinieri e varie pronunce, penali e amministrative, che avevano escluso, con riferimento ai medesimi fatti, la correlazione tra la rissa e la manifestazione sportiva. La Questura aveva respinto l’istanza ritenendo non sopravvenute circostanze idonee a escludere la pericolosità dell’interessato e rilevando l’assenza di pronunce che ne escludessero la responsabilità penale o dichiarassero l’illegittimità del DASPO. Il ricorso deduceva, da un lato, lacunosità e distorsione dell’istruttoria, per il mancato esame della rilevanza delle pronunce richiamate ai fini della permanenza della pericolosità e della connessione tra fatti e manifestazione sportiva; dall’altro, violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
La decisione
Il TAR accoglie integralmente il ricorso e annulla il diniego, disponendo il riesame dell’istanza. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente fondato: l’istanza era stata presentata dall’interessato e il procedimento si era concluso con un provvedimento avente contenuto decisorio, sicché era obbligatoria la comunicazione del preavviso di rigetto. L’atto non aveva natura meramente confermativa, poiché era stato preceduto da istruttoria ed era assistito da autonoma motivazione. Trattandosi inoltre di esercizio di potere discrezionale, non trovava applicazione la sanatoria dei vizi formali prevista dall’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990; in ogni caso, dopo il d.l. n. 76/2020, la violazione dell’art. 10-bis è espressamente sottratta alla sanatoria dei vizi non invalidanti prevista dal secondo periodo della medesima disposizione. Anche il primo motivo è ritenuto fondato. La Questura aveva erroneamente concentrato la motivazione sull’assenza di pronunce penali assolutorie o di annullamento del DASPO, trascurando che l’istanza di autotutela doveva essere valutata alla luce di tutti gli elementi dedotti e documentati. Il mancato annullamento del DASPO non costituiva un elemento ostativo, né il ricorso straordinario pendente o il suo eventuale rigetto impedivano di esaminare l’istanza di revoca o modifica. Inoltre, ai fini dell’art. 6 della legge n. 401/1989, rileva anche la sussistenza di un collegamento causale, teleologico o occasionale tra gli illeciti e la manifestazione sportiva. Le pronunce richiamate dal ricorrente, inclusa l’ordinanza del GIP relativa alla sua posizione, avevano invece escluso tale collegamento; l’Amministrazione non le aveva adeguatamente considerate nell’istruttoria e nella motivazione. L’annullamento è disposto ai fini del riesame, senza predeterminare il contenuto della futura decisione, ma con effetto conformativo sugli oneri istruttori e decisori. Le spese sono integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, legge n. 401/1989
Disciplina il potere di revoca o modifica delle misure di prevenzione relative all’accesso alle manifestazioni sportive; l’istanza deve essere esaminata considerando tutti gli elementi rilevanti sulla permanenza dei presupposti della misura, compreso il collegamento tra i fatti e la manifestazione sportiva.
art. 6, comma 2, legge n. 401/1989
Riguarda le prescrizioni accessorie al DASPO, tra cui l’obbligo di presentazione presso un presidio di polizia durante gli incontri sportivi, soggetto a convalida giudiziale.
art. 10-bis legge n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è doverosa quando un procedimento avviato a istanza di parte si conclude con un provvedimento sfavorevole e non meramente confermativo.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990
La sanatoria dei vizi formali e procedimentali non si applica al provvedimento discrezionale oggetto della controversia.
art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241/1990
La possibilità di dimostrare in giudizio l’irrilevanza della violazione procedimentale è esclusa, per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, quando il provvedimento è adottato in violazione dell’art. 10-bis.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della persona interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.
Massime di principio
- Quando un procedimento è avviato su istanza di parte e si conclude con un provvedimento sfavorevole dotato di autonoma istruttoria e motivazione, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; l’omissione determina l’illegittimità dell’atto, salvo che ricorra una vera natura meramente confermativa, non desumibile dal solo fatto che l’atto riguardi una precedente determinazione.
- La sanatoria dei vizi formali e procedimentali prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non opera per i provvedimenti discrezionali quando la violazione incide sul contraddittorio procedimentale; inoltre, per gli atti adottati in violazione dell’art. 10-bis, l’amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Nel riesaminare un’istanza di revoca o modifica di una misura di prevenzione relativa all’accesso alle manifestazioni sportive, l’amministrazione deve valutare specificamente tutti gli elementi dedotti e documentati dall’interessato, comprese le pronunce giudiziali riguardanti i medesimi fatti e la loro incidenza sul presupposto della pericolosità.
- Ai fini dell’adozione o del mantenimento di una misura prevista dall’art. 6 della legge n. 401/1989, non è sufficiente considerare l’eventuale responsabilità penale per i fatti contestati: deve essere valutata anche la sussistenza di un collegamento causale, teleologico o occasionale tra gli illeciti e una manifestazione sportiva.
- Il mancato annullamento del provvedimento originario e la pendenza, o anche il rigetto, di un ricorso straordinario non costituiscono di per sé ragioni ostative all’esame nel merito di un’istanza di revoca o modifica esercitata in autotutela ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989.
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