Cassazione Penale, Sentenza n. 51686/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 11/04/2023 che confermava la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) l'utilizzo in decisione di nuovi atti di indagine (ritratti fotografici, elaborazioni del traffico telefonico di criptofonini) non inseriti nel fascicolo del GIP e quindi non utilizzabili; 2) la motivazione fondata sul richiamo alle ordinanze cautelari emesse contro i coindagati (Petrocciani e Garofalo) in violazione dei diritti di difesa e delle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio; 3) carenza e apparente illogicità della motivazione in relazione ai capi (in particolare capo 68 e 69) riguardo al riconoscimento del ricorrente nelle immagini, all'assenza di prova dell'uso di criptofonini da parte del Lo Nigro, alla mancata produzione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e all'asserita irripetibilità dell'attività tecnica di elaborazione dei dati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., mantiene i poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata e può acquisire e valutare nuovi elementi per colmare le carenze motivate; la motivazione del Tribunale di riesame è stata giudicata esaustiva, coerente e conforme alle risultanze investigative (riconoscimento da parte della Squadra Mobile, riscontro con servizi di osservazione, intercettazioni che richiamano il soprannome del ricorrente, elementi dai criptofonini). Le doglianze della difesa sono state considerate generiche, volte a rivedere la valutazione di merito e quindi inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Non è stata disposta la rimessione in libertà; si è fatto riferimento alla custodia cautelare eseguita il 27/07/2023.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa tra le norme processuali contestate; non è oggetto di specifica interpretazione dalla Corte nel testo, ma rientra nel quadro delle norme sulle impugnazioni e motivazione.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali contestate; concerne acquisizione e utilizzabilità di atti, ma la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione che rendesse inutilizzabili le acquisizioni.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme contestate; attinente alle formalità degli atti procedurali, senza rilievo decisivo per la Corte che ha ritenuto regolare il procedimento di riesame.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza difensiva; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione sintomatica di nullità idonea a incidere sulla decisione cautelare.
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale contestata relativa alle fattispecie di stupefacenti; la Corte si è limitata a valutare la correttezza dell'apprezzamento indiziario rispetto ai capi di imputazione.
art. 80 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale contestata (circostanze aggravanti/reati connessi); interpretata nel senso che la motivazione del riesame ha adeguatamente considerato gli elementi relativi ai reati contestati.
art. 627, comma 2, cod. proc. pen.
Principio centrale nella decisione: il giudice di rinvio decide con i medesimi poteri del giudice annullato e può acquisire nuovi elementi o atti, anche nel giudizio de libertate, per colmare le lacune di motivazione evidenziate dalla sentenza rescindente.
artt. 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla disciplina delle intercettazioni: la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi al riesame non comporta automaticamente perdita di efficacia delle captazioni, salvo che i decreti siano illegittimi o la difesa abbia proposto specifica e tempestiva richiesta di acquisizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imputare le spese al ricorrente.
art. 276 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la custodia cautelare in carcere: il provvedimento di custodia è stato eseguito il 27/07/2023 e ciò è stato rilevante per la decisione sulla mancata rimessione in libertà.
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma applicata per i conseguenti provvedimenti relativi alla prosecuzione della custodia cautelare dopo la decisione di inammissibilità; usata per gestire situazioni in cui la decisione non determina la liberazione.
Massime di principio
- Quando la Corte di Cassazione annulla per vizio di motivazione e rinvia, il giudice di rinvio conserva i medesimi poteri e può valutare nuovi elementi acquisiti dopo la sentenza rescindente; le parti possono produrre documenti nuovi che il giudice del riesame può valutare.
- Le impugnazioni che si limitano a chiedere una rivalutazione dei fatti e degli elementi indiziari già ponderati dai giudici di merito sono vulnerabili per inammissibilità o manifesta infondatezza: la Cassazione non svolge attività di merito ma verifica la correttezza del diritto e della motivazione.
- La semplice mancata trasmissione al riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non comporta automaticamente inutilizzabilità delle captazioni: occorre dimostrare che i decreti siano stati adottati al di fuori dei casi consentiti dalla legge o che sia stata prospettata tempestiva e specifica richiesta dalla difesa.
- Le censure generiche e prive di specificità (es. affermazioni apodittiche sull'irripetibilità di una attività tecnica o sull'assenza di prove) sono destinate a non superare la soglia di ammissibilità; la difesa deve indicare chiaramente i presupposti fattuali e giuridici delle doglianze.
- Se la decisione di merito contiene una motivazione coerente, completa e fondata su apprezzamenti di fatto plausibili (riconoscimenti, riscontri investigativi, intercettazioni), la revisione in sede di legittimità è limitata e difficilmente porterà all'annullamento per insufficienza motivazionale.
- Ricorrere in Cassazione comporta rischio di condanna alle spese e, in casi di responsabilità nella proposizione di ricorsi infondati o inammissibili, anche di sanzioni pecuniarie; la strategia difensiva deve quindi essere selettiva e ben argomentata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →