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Sentenza

Sentenza n. 15951/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del richiamo scritto della Questura di -OMISSIS- datato 7 giugno 2025 a firma del Questore della Provincia di -OMISSIS-, comunicato in data 10 giugno 2025; - della contestazione di addebiti disciplinari nr. -OMISSIS- Reg. Proc. Disc. datata 2 maggio 2025 e notificata in pari data; - della mancata concessione proroga a firma del Questore della Provincia di -OMISSIS-, comunicata al legale del ricorrente in data 31 maggio 2025, Prot. Ufficio personale 34044 del 31 maggio 2025 Uscita; - del rapporto disciplinare del 28 aprile 2025 a firma del Dirigente l'Ufficio del Personale della Questura di -OMISSIS-; - nonché degli atti presupposti, consequenziali, o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202510660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiamo scritto disciplinare, oltre agli atti del procedimento disciplinare, alla contestazione degli addebiti e al diniego di ulteriori proroghe dei termini difensivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

L’ispettore della Polizia di Stato ha impugnato il richiamo scritto irrogatogli il 7 giugno 2025, relativo a condotte del 22 e 23 aprile 2025 durante un periodo di malattia: la mancata collaborazione ai tentativi di notificargli a mani la convocazione davanti alla Commissione consultiva nell’ambito di un altro procedimento disciplinare e il rifiuto di firmare il modulo della visita fiscale, con contestazione delle modalità e delle conclusioni del medico. Ha dedotto nove motivi: (1) violazione del diritto di difesa e difformità tra addebiti contestati e ragioni della sanzione, anche per il diverso riferimento alle norme disciplinari; (2) omessa o insufficiente valutazione delle giustificazioni e delle osservazioni difensive; (3) insussistenza di condotte scorrette o colpevoli, perché era in malattia, non era responsabile delle condotte dei familiari, non aveva l’obbligo di agevolare la notifica né di sottoscrivere il referto e non era stato dimostrato alcun disservizio; (4) sproporzione della sanzione e omessa considerazione della positiva carriera; (5) sviamento e illogicità, poiché gli eventuali ritardi sarebbero derivati dalla scelta amministrativa di non usare subito modalità alternative di notifica; (6) tardività della contestazione disciplinare; (7) lesione del diritto di difesa per il diniego di ulteriori proroghe, nonostante il protrarsi della malattia; (8) sviamento e conflitto d’interessi, in quanto la sanzione sarebbe stata una reazione alle iniziative difensive dell’ispettore; (9) genericità della contestazione, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti. Il ricorrente ha inoltre contestato la competenza territoriale, che il TAR ha ritenuto sussistente in ragione della sede di servizio a Roma al momento della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per la fondatezza della censura, dedotta trasversalmente nei motivi terzo, quarto e quinto, relativa all’erronea qualificazione disciplinare delle condotte; gli altri motivi sono stati assorbiti. Quanto alla mancata collaborazione per la notifica, il Collegio ha ritenuto che l’obbligo di correttezza del dipendente in malattia vada valutato concretamente e in modo proporzionato, considerando necessità dell’adempimento, condizioni di salute e pregiudizio per l’amministrazione. Nel caso concreto, la notifica a mani non era necessaria perché l’amministrazione poteva servirsi di modalità alternative senza pregiudicare il procedimento, la cui riunione era stata rinviata dal 29 aprile al 20 maggio 2025; la condotta attribuita all’ispettore non integrava quindi violazione disciplinare. Quanto alla visita fiscale, l’ispettore vi si era sottoposto e aveva soltanto contestato, in modo continente e in un contesto riservato, le valutazioni del medico e rifiutato di firmare un modulo non condiviso: tale comportamento non violava i doveri di correttezza o rispetto. Il referto non smentiva lo stato di malattia, ma riduceva il periodo di prognosi. Il TAR ha pertanto annullato il richiamo scritto; ha compensato le spese per la peculiarità della vicenda e la novità di alcune questioni.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    In via preliminare, deve rilevarsi la competenza territoriale di questo Tar atteso che dagli atti di causa emerge che alla data di proposizione del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, II, 30 agosto 2021, n. 6070 e 15 luglio 2024, n. 6351) la sede di servizio del ricorrente (cui deve farsi riferimento per l’individuazione del Tar competente ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a.) era la Scuola Superiore di Polizia di Roma, presso cui si svolgeva il 114° corso di formazione per Commissario.

    Per individuare il TAR territorialmente competente nelle controversie in esame occorre fare riferimento alla sede di servizio del dipendente al momento della proposizione del ricorso; nel caso concreto essa era a Roma.

  • art. 14 d.P.R. n. 782/1985

    Se è ben vero, infatti, che i doveri di fedeltà, leale collaborazione, correttezza e buona fede che gravano su ogni lavoratore nei confronti del datore di lavoro (e a maggior ragione su un appartenente della Polizia di Stato nei confronti della p.a.) non vengono meno quando lo stesso si trova in una condizione di malattia (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., 25 novembre 2021, n. 36729), è parimenti vero che – considerati i generali principio di proporzionalità e ragionevolezza (che non sono estranei alla valutazione dei confini degli obblighi di cooperazione del lavoratore in malattia, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18 luglio 2022, n. 22484), e tenuto conto che il principio di correttezza opera in direzione biunivoca – l’eventuale rilevanza disciplinare di una omessa collaborazione del lavoratore in malattia deve essere valutata in concreto, alla luce, tra l’altro, della natura e necessità dell’adempimento richiesto, delle condizioni di salute del lavoratore e del pregiudizio derivato all’amministrazione dalla mancata collaborazione.

    I doveri di rispetto, lealtà e correttezza del dipendente non cessano durante la malattia, ma l’eventuale rilievo disciplinare di una mancata collaborazione deve essere accertato in concreto, considerando proporzionalità e ragionevolezza, necessità dell’adempimento, condizioni di salute e pregiudizio per l’amministrazione.

  • art. 3 d.P.R. n. 737/1981

    Ciò chiarito, il Collegio non ritiene che la condotta tenuta dal ricorrente in data 22 e 23 aprile 2025 possa integrare una mancanza rispetto ai suoi doveri «di rispetto e … massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti», né in un’infrazione della prescrizione concernente la necessità di evitare di «diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio» (v. art. 14, d.p.r. n. 782/1985), né più in generale «una mancanza di correttezza nel comportamento» (v. art. 3, d.p.r. n. 737/1981).

    Non integra la mancanza disciplinare di scorrettezza la condotta del dipendente che, durante una malattia, non agevoli una notifica a mani non necessaria per l’amministrazione, né il rifiuto di sottoscrivere un referto non condiviso quando il dipendente si è sottoposto alla visita e ha contestato le valutazioni del medico in modo continente.

  • art. 15 d.P.R. n. 737/1981

    Nel caso di specie è comprovato che la collaborazione che la p.a. pretendeva dal lavoratore in uno stato di malattia, consistente – in estrema sintesi – nel rendersi disponibile, quantomeno dopo il primo tentativo di notifica, a ricevere i colleghi per la notifica a mani di una comunicazione relativa a un procedimento disciplinare in corso nonostante la sua condizione di malattia o comunque organizzarsi, dopo il primo tentativo di notifica, dando istruzioni ai genitori per la ricezione della stessa quali familiari conviventi, pur costituendo un’attività non materialmente impossibile al ricorrente, allo stesso tempo costituiva un impegno non necessario per il raggiungimento da parte dell’amministrazione del proprio scopo (ovvero la convocazione in tempo utile del lavoratore per l’audizione presso la Commissione consultiva), atteso che la stessa p.a. avrebbe ben potuto provvedere alla notifica della convocazione attraverso altre modalità consentite dall’ordinamento (notifica a mezzo raccomandata, o, al ricorrerne dei presupposti, a mezzo PEC – strumento poi effettivamente utilizzato dalla p.a. – o ancora, se del caso, persino con l’utilizzo del meccanismo ex art. 140 c.p.c.) che apparivano poter esser utilizzate dall’amministrazione senza pregiudizio alcuno per le tempistiche del procedimento disciplinare, tenuto conto che – come ammesso dalla stessa p.a. – la riunione della Commissione consultiva ex art. 15, d.p.r. n. 737/1981 originariamente prevista per il 29 aprile 2025 era stata oggetto di ricalendarizzazione al 20 maggio 2025 in considerazione dello stato di malattia in cui versava il ricorrente, cfr. doc. 5 allegato al ricorso, pag. 3).

    Nel caso concreto la Commissione consultiva era stata convocata ai sensi dell’art. 15 e la sua riunione era stata rinviata; la notifica a mani non costituiva un adempimento necessario, poiché l’amministrazione poteva usare modalità alternative senza pregiudizio per i tempi del procedimento.

Massime di principio

  • La rilevanza disciplinare della mancata collaborazione di un dipendente in malattia deve essere valutata in concreto e secondo proporzionalità e ragionevolezza, considerando la natura e la necessità dell’adempimento richiesto, le condizioni di salute del dipendente e il pregiudizio effettivo arrecato all’amministrazione.
  • Non è disciplinarmente scorretto che un dipendente in malattia non agevoli una notifica personale quando l’amministrazione può conseguire lo scopo mediante modalità alternative consentite, senza pregiudizio per i tempi del procedimento.
  • Il dipendente che si sottopone alla visita fiscale può contestare le modalità e gli esiti dell’accertamento e rifiutare di sottoscrivere un referto non condiviso; se lo fa in modo continente e senza sottrarsi alla visita, tale condotta non integra di per sé violazione dei doveri di correttezza e rispetto.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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