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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9581 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, contestando la determinazione del valore di cessione del ramo d'azienda ai fini dell'imposta di registro. In particolare, ha dedotto: il difetto di motivazione della sentenza; l'erronea applicazione dei criteri del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, per la quantificazione dell'avviamento; l'omessa pronuncia sull'asserita nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione; e l'illegittima esclusione di passività per Euro 47.295,60 assunte dall'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la CTR aveva comunque indicato il criterio utilizzato per determinare l'avviamento. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che i criteri del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, possono essere utilizzati anche nella valutazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, non solo nell'accertamento con adesione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la contribuente non aveva specificato le concrete ragioni della carenza motivazionale dell'avviso. Il quarto motivo è stato rigettato perché le passività possono essere portate in diminuzione del valore dell'azienda soltanto se risultano dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, mentre quelle dedotte non erano indicate nell'atto di cessione. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4

    I criteri previsti per la determinazione dell'avviamento possono essere utilizzati anche ai fini della valutazione del valore di un'azienda ceduta per l'imposta di registro, anche al di fuori del procedimento di accertamento con adesione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, commi 1, 2 e 4

    Nella determinazione del valore dell'azienda ceduta, le passività possono essere considerate soltanto se risultano dalle scritture contabili obbligatorie oppure da atti aventi data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; non è sufficiente la mera allegazione dell'accollo o l'esistenza sostanziale del debito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione, ma non sussiste difetto assoluto di motivazione quando il giudice espone, anche sinteticamente, il criterio seguito per decidere.

  • Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la decisione sia priva dell'indicazione delle ragioni essenziali; se il percorso decisionale è comprensibile, la censura deve riguardare eventualmente l'erronea applicazione della legge.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, ma chi denuncia un'omessa pronuncia deve indicare in modo specifico il contenuto e le ragioni dell'eccezione trascurata.

  • Art. 2704 c.c.

    La data certa dell'atto è necessaria per rendere opponibili a terzi, inclusa l'amministrazione finanziaria, le passività invocate nella determinazione del valore dell'azienda.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento di un'azienda può essere determinato mediante criteri presuntivi e matematici previsti dalla normativa sull'accertamento con adesione, anche quando l'accertamento non avvenga tramite adesione.
  • Le contestazioni sulla motivazione devono distinguere tra motivazione totalmente apparente, che può comportare nullità, ed errore nell'applicazione del criterio giuridico, che deve essere denunciato come violazione di legge.
  • Un'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione deve indicare concretamente quali elementi manchino e perché impediscano al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi.
  • Le passività aziendali possono ridurre il valore imponibile soltanto se adeguatamente documentate mediante scritture contabili obbligatorie o atti con data certa; la semplice assunzione del debito da parte dell'acquirente o la sua allegazione in giudizio non è sufficiente.
  • Nel trasferimento di un'azienda è opportuno indicare espressamente nell'atto di cessione tutte le passività accollate, corredandole con documentazione contabile e atti aventi data certa, per renderle valutabili ai fini fiscali.
  • La mancata specifica contestazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, come l'assenza delle passività nell'atto di cessione, rende più difficile rimettere in discussione tali elementi in cassazione.

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