Ordinanza n. 1221/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso proposto dall’appellato e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza. La controversia riguarda la formazione per il sostegno didattico conseguita in Romania e il relativo riconoscimento nell’ordinamento nazionale. Il Ministero ha dedotto, in sostanza, l’erroneità della decisione di primo grado alla luce di orientamenti cautelari e interpretativi consolidati. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede di delibazione sommaria, che l’appello presenta apprezzabili profili di fondatezza, poiché il provvedimento amministrativo esaminato dal TAR sembra avere svolto un’analisi puntuale e concreta della formazione ricevuta in Romania, evidenziandone le divergenze insanabili rispetto alla formazione richiesta dall’ordinamento italiano.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR Lazio, ritenendo sussistenti apprezzabili profili di fondatezza dell’appello. In particolare, il Collegio ha considerato plausibile che il provvedimento amministrativo avesse adeguatamente motivato, in concreto e secondo le indicazioni dell’Adunanza plenaria, le insanabili divergenze tra la formazione rumena per il sostegno didattico e quella richiesta in Italia. La valutazione è stata svolta nei limiti propri della fase cautelare, anche considerando la particolare delicatezza delle funzioni degli insegnanti di sostegno e la fragilità della popolazione destinataria. Le spese sono state integralmente compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 22 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante
La disposizione costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare proposta in appello per ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere concessa quando l’appello presenti apprezzabili profili di fondatezza, accertati sulla base di una delibazione sommaria e senza anticipare la decisione definitiva di merito.
- Nel valutare la legittimità del diniego di riconoscimento di una formazione professionale conseguita all’estero, l’amministrazione deve svolgere un’analisi concreta e puntuale del percorso formativo e indicare specificamente le divergenze insanabili rispetto ai requisiti richiesti dall’ordinamento nazionale.
- La particolare delicatezza delle funzioni degli insegnanti di sostegno e la necessità di tutelare una popolazione scolastica fragile possono concorrere alla valutazione cautelare degli interessi coinvolti.
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