Sentenza n. 2618/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso agli atti opposto da Arisme e silenzio-rigetto sul ricorso presentato alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego parziale comunicato da Arisme con nota del 26 febbraio 2026, n. 1426, e il silenzio-rigetto della Commissione per l’accesso. Con istanza del 30 gennaio 2026 aveva chiesto documenti sugli immobili abitativi acquisiti, disponibili o destinabili all’assegnazione, nonché sulla loro gestione e destinazione. Sosteneva che la documentazione fosse collegata alla tutela della propria posizione nella procedura di mobilità abitativa pendente presso lo IACP e che Arisme, avendo comunicato di avere acquisito 24 alloggi negli ultimi 24 mesi, avesse riconosciuto il suo interesse all’accesso. Arisme eccepiva l’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale e del nesso tra i documenti e la posizione della ricorrente: gli immobili sono destinati esclusivamente ai programmi di risanamento delle aree degradate di Messina e non alle ordinarie procedure ERP; la ricorrente risiede fuori dagli ambiti di risanamento e non appartiene alla platea dei potenziali beneficiari. L’istanza sarebbe quindi esplorativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché non è stato dimostrato il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica invocata. Gli alloggi acquisiti e gestiti da Arisme sono destinati ai programmi di risanamento delle aree degradate e delle baraccopoli di Messina, a una platea diversa da quella cui appartiene la ricorrente; non risultano suscettibili di assegnazione nella procedura di mobilità ERP pendente presso lo IACP. La ricorrente non ha specificamente allegato né dimostrato come la conoscenza degli atti potesse incidere su quella procedura o procurarle un’utilità effettiva, sicché i documenti non risultano idonei, necessari o utili alla cura o difesa della sua posizione. Le informazioni generali fornite da Arisme sul numero degli immobili acquistati e sulla loro indisponibilità per lavori di ristrutturazione non equivalgono al riconoscimento del diritto di accesso. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la natura della controversia. Accolta definitivamente l’istanza di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione del compenso al difensore è rinviata a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Deve pertanto condividersi l’eccezione formulata dall’Agenzia resistente secondo cui difetta, nel caso di specie, il collegamento richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 tra la situazione giuridicamente tutelata della ricorrente e i documenti dei quali è stata richiesta l’ostensione.
L’accesso documentale presuppone un collegamento concreto tra i documenti richiesti e una situazione giuridica tutelata dell’istante; tale collegamento mancava perché gli alloggi Arisme non erano destinabili alla procedura di mobilità ERP della ricorrente.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
In questa prospettiva, “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24, comma 3).
L’accesso non può essere utilizzato per un controllo generalizzato dell’attività amministrativa; la richiesta deve essere riferita a una situazione giuridica individuale da tutelare.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
Tale collegamento tra documento e situazione giuridica deve emergere dalla motivazione contenuta nella istanza di accesso ai sensi dell’art. 25, comma 2, L. 241/1990.
Il nesso tra i documenti e la situazione giuridica tutelata deve risultare dalla motivazione dell’istanza di accesso.
art. 116 c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., ritualmente notificato, la ricorrente ha impugnato il diniego parziale opposto dall’Arisme con nota del 26 febbraio 2026, n. 1426, nonché il silenzio rigetto della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, sull’istanza di accesso presentata in data 30 gennaio 2026 con la quale la ricorrente, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica dello IACP e titolare di una procedura di mobilità abitativa ancora non definita presso detto ente, ha chiesto all’Arisme di accedere alla documentazione concernente gli immobili ad uso abitativo, disponibili o destinabili all’assegnazione, nonché agli atti concernenti la loro gestione e destinazione.
La controversia sul diniego di accesso e sul silenzio-rigetto della Commissione è stata proposta con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale richiede che l’istante alleghi e dimostri un collegamento concreto tra i documenti richiesti e una situazione giuridica tutelata, alla cui cura o difesa la conoscenza dei documenti possa procurare un’utilità effettiva.
- Il nesso di strumentalità deve emergere dalla motivazione dell’istanza di accesso; non basta la mera titolarità di un interesse astratto o la richiesta di documenti relativi a un’attività amministrativa genericamente connessa al settore di interesse dell’istante.
- La diversa destinazione istituzionale dei beni e la loro non assegnabilità nell’ambito della procedura cui partecipa l’istante possono escludere che i relativi documenti siano idonei, necessari o utili alla tutela della sua posizione.
- La comunicazione di informazioni generali da parte dell’amministrazione non comporta, di per sé, il riconoscimento del diritto di accesso agli atti, se resta indimostrato il collegamento tra i documenti richiesti e la situazione giuridica invocata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →