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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6614/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di Imad Zakry, articolava due motivi: (1) violazione degli artt. 20-bis c.p., 545-bis c.p.p. e artt. 53 e ss. legge n. 689/1981 e vizio relativo alla ritenuta tardività della richiesta di applicazione della pena detentiva sostitutiva con detenzione domiciliare (la richiesta era stata formulata in sede di discussione orale d'appello); (2) violazione dell'art. 61, comma 1, n. 10 c.p. e omessa motivazione circa l'esclusione dell'aggravante prevista da tale norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui, ai sensi della disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), perché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi sull'applicabilità delle nuove pene sostitutive (art. 20-bis c.p.) è necessaria una richiesta dell'imputato da presentare al più tardi nell'udienza di discussione d'appello. Tuttavia, rilevata la prescrizione del reato (fatto commesso il 13/02/2012; termine di prescrizione pari a 12 anni e 6 mesi, scadente il 13/08/2024, calcolato tenendo conto dell'interruzione e dell'assenza di sospensioni ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, assorbendo il secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    Si tratta delle nuove pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte richiama che la loro applicabilità in appello richiede una richiesta dell'imputato formulata almeno entro l'udienza di discussione d'appello.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella prospettazione del primo motivo relativa alla procedura per le pene sostitutive; il vizio denunciato riguardava la tardività della richiesta in appello.

  • art. 53 e ss. legge n. 689 del 1981

    Ricordata dal ricorrente nell'ambito della contestazione sulla sostituzione della pena; la Corte non entra nel merito per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • art. 61, comma 1, n. 10 cod. pen.

    Norma sulle circostanze aggravanti; il ricorrente denunciava omissione di motivazione in ordine all'esclusione di tale aggravante, ma il motivo è stato assorbito dalla decisione sulla prescrizione.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Disciplina transitoria richiamata per stabilire i termini e le condizioni di applicabilità, in appello, delle nuove pene sostitutive: il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi solo se l'imputato ha formulato la richiesta, che può essere prodotta anche non con l'atto di gravame ma al più tardi nell'udienza di discussione.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata per il calcolo della prescrizione (interruzione) nella determinazione del termine prescrizionale del reato.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamata unitamente all'art. 157 per chiarire che non risultano sospensioni, e quindi il termine prescrizionale si calcola tenendo conto dell'interruzione ma senza sospensioni.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità di presentazione di 'motivi nuovi' in appello; la Corte osserva che la richiesta di pena sostitutiva non deve necessariamente essere presentata con l'atto di gravame o come 'motivo nuovo', ma al più tardi in udienza di discussione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale in tema di estensione dei motivi e limiti del ricorso alla cassazione; indicata come vincolo nella enunciazione dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Se si intende ottenere l'applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma (art. 20-bis c.p. e art. 95 d.lgs. 150/2022), la richiesta deve essere formulata non necessariamente nell'atto di gravame, ma comunque non oltre l'udienza di discussione d'appello; l'assenza di tale richiesta può impedire che l'appello si pronunzi sull'istituto.
  • La prescrizione, calcolata secondo gli artt. 157 e 161 c.p., può estinguere il reato anche nel corso del processo: se emerge che la prescrizione è intervenuta, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • Motivi processuali relativi a omissioni di motivazione (es. esclusione di aggravanti ex art. 61 c.p.) possono essere rilevanti, ma se la decisione può essere già risolta per prescrizione tali motivi possono risultare assorbiti.
  • Nelle strategie difensive è prudente formulare tempestivamente tutte le richieste favorevoli (comprese quelle per pene sostitutive) almeno entro l'udienza di discussione d'appello per non pregiudicare la possibilità che il giudice d'appello le valuti.
  • Quando si contesta la decorrenza o il computo dei termini di prescrizione, va verificata con attenzione l'esistenza di interruzioni o sospensioni procedimentali, perché influiscono in modo decisivo sull'esito del processo.

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