Sentenza n. 1975/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e rigetto della richiesta di iscrizione nella white list, nonché revoca provinciale dell’autorizzazione al trasporto in conto proprio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Catanzaro il 12 gennaio 2021, con contestuale rigetto dell’istanza di iscrizione nella white list, e la conseguente determinazione provinciale del 21 gennaio 2021 di revoca dell’autorizzazione al trasporto in conto proprio. Ha dedotto la violazione del d.lgs. 159/2011, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. In prossimità dell’udienza, la Prefettura ha rilasciato il 23 settembre 2026 un’informativa liberatoria e disposto l’iscrizione nella white list sulla base di una nuova valutazione e di elementi sopravvenuti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La nuova informativa liberatoria e l’iscrizione nella white list non erano conseguenza del ritiro in autotutela dell’atto impugnato, ma di una rinnovata valutazione basata su elementi sopravvenuti; perciò non ricorrevano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La pronuncia in rito ha reso superfluo l’esame dei vizi dedotti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
tale iscrizione è stata disposta non in conseguenza di un ritiro in autotutela dell’informativa impugnata ma in esito ad una rinnovata valutazione della richiesta di liberatoria basata su elementi sopravvenuti, non sussistendo pertanto i presupposti per la cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole, fondato su una nuova valutazione e su elementi sopravvenuti, non determina la cessazione della materia del contendere se l’atto originariamente impugnato non è stato ritirato in autotutela.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
a ciò consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
La sopravvenienza che fa venir meno l’interesse alla decisione, senza integrare i presupposti per la cessazione della materia del contendere, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole non comporta di per sé la cessazione della materia del contendere quando non costituisca ritiro in autotutela dell’atto impugnato, ma derivi da una nuova valutazione amministrativa basata su elementi sopravvenuti.
- Quando una nuova valutazione amministrativa fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione, ma l’atto originariamente impugnato non è stato ritirato e non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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