Cassazione Civile, Ordinanza n. 05101/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 ai fini IRES e IVA nei confronti di una società ritenuta non operativa ai sensi dell'art. 30 l. n. 724/1994, per mancato superamento del test di operatività e mancata presentazione dell'interpello disapplicativo. L'Ufficio ha ricostruito il reddito presunto e ha negato il credito IVA esposto, anche perché la società risultava non operativa in più annualità. La contribuente ha contestato l'atto deducendo, tra l'altro, l'esistenza di una situazione di forza maggiore/oggettiva impossibilità collegata alla sospensione amministrativa dei lavori per la realizzazione di una piccola centrale idroelettrica. In appello la società aveva fatto valere anche una successiva istanza di interpello disapplicativo per un diverso periodo d'imposta, sostenendo che ciò integrasse un avallo implicito dell'Amministrazione anche per il 2008. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994, come modificato dalla l. n. 248/2006, e dell'art. 2697 c.c., sostenendo: (1) che l'interpello disapplicativo era rimedio necessario e che la sua mancata presentazione per il 2008 precludeva la tutela; (2) che, comunque, gli ostacoli burocratici richiamati dalla contribuente non integravano un'impossibilità oggettiva idonea a superare la presunzione di non operatività, ma solo una difficoltà imprenditoriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito, da un lato, che l'interpello disapplicativo non costituisce condizione di procedibilità dell'azione del contribuente né limita l'accesso alla tutela giurisdizionale: il contribuente può sempre contestare in giudizio l'atto impositivo e dimostrare la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Dall'altro lato, ha affermato che il giudice di merito ha erroneamente qualificato come forza maggiore/impossibilità oggettiva una vicenda costituita da adempimenti amministrativi successivi e integrativi del permesso di costruire: tali circostanze non sono automaticamente idonee a superare la presunzione di non operatività, occorrendo invece la prova di situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla volontà dell'impresa, valutate anche in termini economici e di mercato, oppure la dimostrazione di un'effettiva attività imprenditoriale con prospettiva di lucro e continuità aziendale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame su questo profilo.
Norme richiamate
art. 30 l. n. 724/1994
La presunzione di non operatività delle società di comodo può essere superata dal contribuente solo mediante prova di situazioni oggettive straordinarie o della reale operatività dell'impresa; l'interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità del giudizio.
art. 2697 c.c.
Il riparto dell'onere probatorio impone al contribuente di dimostrare i presupposti idonei a superare la presunzione legale di non operatività.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ricorda che è sindacabile in cassazione, come violazione di legge/vizio di sussunzione, la qualificazione giuridica dei fatti incontestati compiuta dal giudice di merito.
art. 24 Cost.
Viene richiamato per escludere che l'interpello disapplicativo possa limitare il diritto di difesa e l'accesso alla tutela giurisdizionale.
art. 53 Cost.
È richiamato quale base del principio per cui il contribuente può dimostrare in giudizio la non operatività della presunzione fiscale in conformità alla capacità contributiva.
art. 97 Cost.
Richiamato a sostegno della lettura non preclusiva dell'interpello, in relazione al buon andamento dell'amministrazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata nel rito camerale della decisione, senza specifica elaborazione sostanziale nel ragionamento decisorio.
Massime di principio
- Nella disciplina delle società di comodo, l'interpello disapplicativo non ha natura di condizione di procedibilità della domanda o dell'impugnazione del contribuente: l'assenza dell'interpello non preclude la piena tutela giurisdizionale contro l'atto impositivo.
- La presunzione legale di non operatività può essere superata solo con prova concreta di situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla volontà dell'impresa, valutate anche in chiave economico-mercantile, oppure dimostrando l'effettiva operatività aziendale.
- Non ogni ostacolo amministrativo o burocratico integra forza maggiore o impossibilità oggettiva: occorre accertare se l'evento abbia realmente imposto un vincolo invincibile all'attività imprenditoriale o rappresenti soltanto una difficoltà nella realizzazione dello scopo sociale.
- La qualificazione come forza maggiore o impossibilità oggettiva, quando i fatti siano pacifici, è sindacabile in cassazione come vizio di sussunzione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
- In tema di onere della prova, spetta al contribuente fornire la dimostrazione dei fatti idonei a vincere la presunzione fiscale di non operatività.
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