Sentenza n. 380/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n. 1/2025, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, in data 1.4.2025, notificata a mani proprie l’8.4.2025, concernente la demolizione di opere abusive; - del verbale di sopralluogo edilizia n. 1/2025 e della relazione di accertamento di violazione urbanistico edilizia in data 25.3.2025, citati ma non allegati all'ordinanza notificata, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale, inerente o anche connesso, seppur non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una tettoia amovibile ritenuta abusiva, nonché verbale di sopralluogo e relazione di accertamento edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'errore di fatto e nel presupposto, la contraddittorietà dell'ordinanza rispetto alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune per il medesimo immobile, la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per carenza di motivazione e omessa considerazione delle circostanze di fatto. Ha sostenuto che la tettoia destinata alla copertura dei posti auto fosse già prevista negli elaborati allegati alla concessione edilizia del 2011 e alla variante assentita nel 2012, e che fosse stata realizzata contestualmente all'edificio, senza successive modifiche. A sostegno ha prodotto la documentazione progettuale e immagini satellitari attestanti la presenza della tettoia dal 2013 al 2025. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, assumendo che, in presenza di incertezze fattuali, il Comune avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento per consentire la partecipazione e il corretto accertamento dei presupposti dell'ordine di demolizione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al soggetto che aveva segnalato la presunta abusività e ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., il controinteressato necessario deve essere individuabile dal provvedimento impugnato e deve vantare un interesse qualificato e differenziato alla conservazione dell'atto. Il segnalante non era nominativamente indicato né agevolmente individuabile nell'ordinanza e la mera presentazione della segnalazione non dimostrava un vantaggio diretto e immediato derivante dalla demolizione, sicché non sussisteva alcun litisconsorzio necessario. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici allegati alla concessione edilizia del 2011 risultava la previsione di posti auto coperti e della relativa tettoia; la documentazione della variante del 2012 indicava un parcheggio coperto di mq 27,90, superficie sostanzialmente coincidente con quella della tettoia contestata, e rappresentava i posti auto con un'altezza incompatibile con la qualificazione di meri spazi scoperti. Tali elementi, convergenti sotto il profilo grafico, descrittivo e quantitativo, dimostravano che la tettoia rientrava nello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001. L'ordine di demolizione era quindi fondato sull'erroneo presupposto dell'assenza del titolo e risultava adottato senza un rigoroso confronto tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali già assentiti, anche se in possesso della stessa amministrazione. L'ordinanza è stata annullata; le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della vicenda e le imprecisioni della rappresentazione progettuale che potevano aver generato l'equivoco.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Le parti necessarie del giudizio di annullamento si individuano in base al contenuto dell'atto impugnato; l'omessa indicazione del soggetto nel provvedimento esclude l'onere di notificarlo a tale soggetto, salvo che sia comunque agevolmente individuabile e titolare di un interesse qualificato e differenziato alla conservazione dell'atto.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001
Lo stato legittimo dell'immobile è determinato dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o disciplinato l'ultimo intervento sull'intero immobile, integrato dai titoli successivi relativi a interventi parziali; la verifica dell'abusività deve quindi essere effettuata mediante confronto con tali titoli.
art. 3 l. n. 241/1990
L'ordine di demolizione deve essere adeguatamente motivato in relazione ai presupposti di fatto accertati e alla difformità dell'opera rispetto al titolo edilizio.
art. 7 l. n. 241/1990
La questione della comunicazione di avvio è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione di annullamento è stata fondata sull'erroneo presupposto dell'abusività e sull'insufficiente accertamento della difformità, senza una distinta statuizione decisiva sulla violazione dell'art. 7.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente tra i vizi dell'ordinanza, ma non costituisce la ratio decidendi autonoma dell'annullamento.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento, ma il TAR non ha fondato su di essa la decisione definitiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di annullamento, il soggetto che ha segnalato all'amministrazione una presunta violazione edilizia non è automaticamente un controinteressato necessario: occorrono sia la sua indicazione nominativa o agevole individuabilità nel provvedimento impugnato, sia la titolarità di un interesse qualificato e differenziato alla conservazione dell'atto, consistente in un vantaggio diretto e immediato derivante dalla sua esecuzione.
- L'ordine di demolizione presuppone un accertamento rigoroso della difformità dell'opera rispetto ai titoli edilizi che definiscono lo stato legittimo dell'immobile; l'amministrazione deve confrontare puntualmente lo stato dei luoghi con la documentazione progettuale assentita, anche quando quest'ultima sia stata formata dalla stessa amministrazione.
- Un manufatto edilizio non può essere qualificato come abusivo se la sua realizzazione, per caratteristiche grafiche, descrittive e quantitative coerenti, risulta già prevista nei titoli edilizi rilasciati per la costruzione dell'immobile o per la successiva variante.
- La presenza costante di un'opera nelle immagini satellitari nel periodo successivo alla realizzazione dell'edificio, pur non essendo di per sé decisiva, può concorrere a confermare la corrispondenza tra lo stato di fatto e il progetto assentito quando sia coerente con la documentazione edilizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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